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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23608/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di due fideiussori per il saldo debitore di un conto corrente affidato e di un mutuo chirografario concessi a una società debitrice principale. Uno dei fideiussori ha proposto opposizione deducendo, da un lato, la liberazione ex art. 1956 c.c. per avere la banca concesso ulteriore credito alla debitrice senza autorizzazione del garante, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali della società, e, dall’altro, la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. per non avere iniziato tempestivamente le azioni contro il debitore principale. Il Tribunale ha accolto l’opposizione ritenendo assorbita l’eccezione ex art. 1956 c.c. e dichiarando la liberazione del fideiussore per decadenza ex art. 1957 c.c. In appello la società cessionaria del credito ha ottenuto la riforma integrale della decisione: la Corte d’appello ha ritenuto che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta valesse come deroga convenzionale idonea a evitare la decadenza e ha condannato il fideiussore al pagamento. Nel ricorso per cassazione il fideiussore ha dedotto cinque motivi: (1) violazione della disciplina consumeristica perché la clausola a prima richiesta non sarebbe compatibile con lo status di consumatore; (2) falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. perché la richiesta scritta non equivarrebbe a domanda giudiziale; (3) erronea individuazione del dies a quo della decadenza, che avrebbe dovuto decorrere già dall’inadempimento parziale del debitore principale e non dalla scadenza dell’ultima rata del mutuo; (4) violazione dell’art. 1956 c.c. per avere la corte ritenuto che una dichiarazione sottoscritta dal garante integrasse autorizzazione all’aumento degli affidamenti; (5) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla rilevanza di tale dichiarazione. La società cessionaria e la banca hanno resistito; la banca ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che, quando la fideiussione prevede il pagamento a semplice richiesta scritta e richiama l’art. 1957 c.c., la clausola va interpretata come deroga convenzionale limitata al modo di evitare la decadenza, sicché è sufficiente una richiesta stragiudiziale entro il termine semestrale e non occorre la proposizione di una domanda giudiziale; tale lettura è compatibile con la qualificazione del fideiussore come consumatore, perché la clausola non comporta rinuncia preventiva alle tutele dell’art. 1957 c.c., non esclude le eccezioni del garante e non incide sul termine semestrale. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, affermando che nel mutuo l’obbligazione resta unica e la rateazione è solo una modalità di pagamento, per cui il termine di decadenza decorre dalla scadenza dell’ultima rata e non dalle singole scadenze intermedie. Ha rigettato il quarto e il quinto motivo osservando che la censura sulla dichiarazione di autorizzazione all’aumento degli affidamenti tendeva a un inammissibile riesame del merito e che la motivazione della sentenza impugnata era comunque intelligibile e non apparente. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La richiesta di pagamento a semplice richiesta scritta, in presenza di una clausola contrattuale che richiami la disciplina della decadenza, può essere sufficiente a evitare la decadenza del fideiussore; il termine semestrale decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale nella sua interezza, non dalle singole rate.

  • art. 1956 c.c.

    La questione dell’eventuale autorizzazione del fideiussore all’aumento degli affidamenti è stata ritenuta in fatto non decisiva ai fini della censura di legittimità, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito.

  • art. 33, commi 1 e 2, lett. t, d.lgs. n. 206/2005

    La qualificazione del fideiussore come consumatore non è incompatibile con la clausola a prima richiesta interpretata come modalità di operatività della decadenza ex art. 1957 c.c., quando non vi sia una rinuncia preventiva alle tutele del garante.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    I motivi che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove o a contestare una motivazione solo perché non condivisa non integrano correttamente i vizi di violazione di legge o nullità della sentenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di totale mancanza, apparenza, contrasto irriducibile o assoluta incomprensibilità della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve esporre il percorso logico-giuridico della decisione in modo intellegibile; nel caso di specie tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il requisito costituzionale di motivazione è rispettato quando la decisione rende percepibili le ragioni della statuizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, il soccombente è tenuto all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella fideiussione, la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, se coordinata con il richiamo all’art. 1957 c.c., può essere letta come deroga convenzionale limitata alle modalità di attivazione della garanzia, sufficiente a evitare la decadenza anche mediante richiesta stragiudiziale, purché resti fermo il termine semestrale.
  • La qualificazione del fideiussore come consumatore dipende dalle caratteristiche del soggetto e dalla sua estraneità all’attività professionale connessa al rapporto di garanzia; tale qualifica non è di per sé incompatibile con clausole che regolano l’operatività della decadenza, se non vi è rinuncia preventiva alle tutele legali.
  • Nel contratto di mutuo l’obbligazione del mutuatario è unitaria: la rateizzazione è solo una modalità di adempimento e non fraziona il debito in autonome obbligazioni; di conseguenza, ai fini dell’art. 1957 c.c., il termine decorre dalla scadenza dell’ultima rata.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo nei casi radicali di mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione, non quando si contesti il merito della ricostruzione fattuale.
  • La censura sulla violazione dell’art. 1956 c.c. richiede di confrontarsi con il concreto apprezzamento fattuale del giudice di merito circa l’esistenza di una specifica autorizzazione del fideiussore o della sua consapevolezza dell’operazione di credito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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