Cassazione Civile, Ordinanza n. 17738/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società creditrice aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società debitrice, sostenendo che una parte del proprio credito, corrispondente alle accise evidenziate in fattura, dovesse essere ammessa con privilegio. Il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva negato il privilegio per quell’importo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la creditrice ha dedotto la violazione delle norme sui privilegi e della disciplina speciale sulle accise, sostenendo che, per stabilire se un credito sia chirografario o privilegiato, occorrerebbe avere riguardo al momento in cui il privilegio viene fatto valere nella procedura concorsuale, e non al momento in cui il credito nasce. In questa prospettiva, il privilegio introdotto o esteso dalla normativa sopravvenuta avrebbe dovuto applicarsi perché il credito era stato fatto valere dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del 2012. La ricorrente ha richiamato anche un precedente sul privilegio di rivalsa IVA per sostenere che il privilegio opera in funzione del concorso dei creditori e quindi secondo il tempus regit actum.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha qualificato le norme sui privilegi come norme di natura sostanziale, perché incidono sulla qualità del credito, e non come norme processuali o a efficacia mista. Di conseguenza, salvo espressa previsione contraria, esse sono soggette al principio di irretroattività: il privilegio introdotto dalla novella del 2012 spetta solo ai crediti sorti dopo la sua entrata in vigore, fissata al 19 dicembre 2012. È stato quindi confermato il decreto del Tribunale di Catania che aveva negato il privilegio sul credito insinuato al passivo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per chiarire che riguarda il concorso dei creditori e il momento di operatività pratica della prelazione, non la genesi del privilegio
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il privilegio è accordato in considerazione della causa del credito
richiamato in relazione al rango del privilegio generale dei crediti di rivalsa indicati dalla disciplina speciale
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sui privilegi, senza autonoma elaborazione decisoria
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995
«I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ...»
la disposizione, nella versione vigente dopo la novella del 2012, introduce un privilegio generale di natura sostanziale che opera solo per i crediti sorti dopo la sua entrata in vigore
art. 34-sexies d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012
ha modificato l'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995 estendendo la disciplina del privilegio; la Corte ne afferma la decorrenza dal 19 dicembre 2012
richiamato come precedente comparabile: anche l’introduzione di un nuovo privilegio è stata ritenuta non retroattiva perché norma sostanziale
richiamato come esempio di riconoscimento di privilegi connessi a crediti professionali, sempre con applicazione del principio di irretroattività salvo deroga
art. 2751-bis, primo comma, n. 5, c.c.
menzionato nel richiamo a Sezioni Unite in tema di privilegio dell'impresa artigiana
applicato come regola generale di irretroattività delle leggi, salvo espressa deroga
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
D.L. n. 16 del 2012, art. 9, comma 3
richiamato come fonte della novella in tema di privilegi doganali, usata in via analogica comparativa
legge di conversione della modifica normativa richiamata in tema di privilegi
legge di conversione richiamata nel precedente sulle imprese artigiane
Sez. U, n. 5685 del 2015
richiamata per il principio di applicazione non retroattiva delle disposizioni innovative in materia di cause di prelazione
Massime di principio
- Le norme che attribuiscono un privilegio a un credito hanno natura sostanziale, perché incidono sulla qualità e sul rango del credito, e non sulla sola disciplina processuale della sua azione o collocazione nella procedura.
- In assenza di una espressa previsione di retroattività, una norma che introduca o ampli il privilegio non si applica ai crediti sorti prima della sua entrata in vigore.
- Il privilegio generale accompagna il credito sin dalla sua nascita se e nella misura in cui la legge lo preveda per quella specifica causa; l’apertura del concorso dei creditori rileva solo come momento di operatività della prelazione, non come momento genetico del privilegio.
- Ai fini dell’ammissione al passivo con prelazione, non conta il momento in cui il creditore fa valere il privilegio, ma il momento in cui il credito, per la sua causa, è sorto e si è qualificato secondo la disciplina vigente allora.
- Le disposizioni innovative sui privilegi non possono essere lette come mere regole di procedimento soggette al principio tempus regit actum, salvo che il legislatore disponga diversamente.
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