Cassazione Civile, Ordinanza n. 04792/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che aveva prestato per anni attività prima con contratti a termine e poi con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la direzione della banda municipale di un Comune ha agito per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, la conversione dei contratti e il risarcimento dei danni. Dopo una prima fase processuale, definita con una pronuncia d'appello passata in giudicato sulla natura non subordinata dei rapporti fino al 31 dicembre 2011, è stato introdotto un ulteriore giudizio limitato al periodo successivo. In tale giudizio il Tribunale ha ritenuto intercorso un rapporto di lavoro subordinato e ha condannato il Comune al risarcimento del danno e al pagamento di una mensilità non corrisposta; la Corte d'appello ha confermato la condanna risarcitoria ritenendo che la prestazione resa dopo il 31 dicembre 2011 fosse stata svolta in violazione di norme imperative e che il danno potesse essere liquidato secondo criteri analoghi a quelli dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la mancata sottoscrizione del contratto scritto era dipesa dalla condotta contraria a buona fede del collaboratore e che, mancando la stipulazione in forma scritta, non era sorto alcun rapporto di lavoro né poteva configurarsi una illegittima risoluzione; 2) in via subordinata, violazione dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita ultrapetizione, perché il lavoratore non avrebbe chiesto il risarcimento per l'illegittimità del contratto; 4) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di spese e contributo unificato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha respinto il terzo, assorbendo gli altri, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto della domanda di risarcimento del danno. È stata invece lasciata ferma la condanna del Comune al pagamento di euro 3.900 per la retribuzione del mese di giugno 2012, oltre rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il terzo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., e ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal collaboratore. Ha precisato che resta ferma la condanna del Comune al pagamento della somma di euro 3.900 per l'omesso pagamento della retribuzione di giugno 2012, oltre rivalutazione e interessi. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il parziale accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
non rilevava ai fini della conversione del rapporto il fatto allegato dal Comune sulla condotta della controparte; la Corte ha invece valorizzato la nullità del rapporto per mancanza della forma scritta
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative"
il risarcimento non deriva dalla mancata conversione del rapporto, ma dalla prestazione resa in violazione di norme imperative; nel caso di rapporto nullo per mancanza di forma scritta non opera il criterio del danno presunto usato per l'abusiva reiterazione di contratti a termine, ma occorre allegazione e prova di un danno-conseguenza specifico, ad esempio perdita di chance occupazionali
art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010
non era applicabile al caso, perché riferito alla diversa ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato e non a un rapporto nullo ab origine
le prestazioni eseguite in fatto danno diritto alle retribuzioni e ai correlati oneri contributivi/previdenziali, ma tali voci non coincidono con il danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
il danno risarcibile deve essere allegato e provato dal lavoratore secondo il criterio del danno-conseguenza, non potendo identificarsi automaticamente nelle retribuzioni dovute per il lavoro di fatto
la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, risultando dalle conclusioni di primo grado che erano state contestate la legittimità dei rapporti e chiesto anche il risarcimento del danno per il recesso
il motivo sulle spese è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo
le spese dell'intero processo sono state compensate per il parziale accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il motivo relativo al contributo unificato è stato assorbito
la Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la mancanza della forma scritta richiesta a pena di nullità impedisce di configurare una valida costituzione del rapporto, sicché non può parlarsi di illegittima risoluzione di un rapporto già esistente.
- Il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 non si identifica automaticamente con le retribuzioni o con un importo forfetario: esso presuppone la prova di un pregiudizio ulteriore e diverso, causalmente derivante dalla violazione delle norme imperative sull'assunzione o sull'impiego.
- La disciplina del danno presunto e forfetario elaborata per l'abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato non è estensibile ai casi di rapporto nullo per difetto di forma scritta.
- Nel lavoro svolto di fatto in favore della P.A. restano dovute le retribuzioni e gli accessori per la prestazione eseguita ai sensi dell'art. 2126 c.c., ma ciò non esaurisce né sostituisce l'onere di provare il diverso danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando dalle domande formulate in primo grado risulti che la parte abbia effettivamente dedotto l'illegittimità del rapporto e chiesto il risarcimento anche per la cessazione del rapporto stesso.
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