Cassazione Penale, Sentenza n. 26303/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato già condannato in appello per un reato in materia di stupefacenti, con aggravamento di pena per recidiva specifica e infra-quinquennale. La sentenza rescindente aveva già annullato la precedente decisione limitatamente alla recidiva, rilevando che i fatti di reato erano stati commessi tra maggio 2007 e dicembre 2008 e che la precedente condanna era divenuta irrevocabile solo il 4 dicembre 2007; occorreva quindi verificare se esistessero episodi successivi a tale data idonei a giustificare la recidiva. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva confermato la condanna valorizzando le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che riferiva un acquisto di un chilo di cocaina in data 11 dicembre 2008. Con i ricorsi si deducevano, in sintesi: violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. per mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore; violazione dell'art. 99 c.p. perché la recidiva sarebbe stata affermata solo sulla base del precedente giudicato, senza motivazione concreta sulla maggiore pericolosità sociale e riprovevolezza; vizio di motivazione in relazione allo stato detentivo dell'imputato al momento del fatto; mancato esame della richiesta di attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; ulteriore doglianza sulla mancanza di prova dell'analisi tossicologica e del sequestro della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati solo i motivi relativi alla recidiva. Ha osservato che la Corte d'appello, pur individuando un episodio successivo al passaggio in giudicato della precedente sentenza, non aveva spiegato in concreto perché tale episodio dovesse giustificare l'applicazione della recidiva, cioè perché fosse indice di maggiore pericolosità sociale e riprovevolezza. Per questo ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa valutazione sull'impossibilità di escludere la recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Le altre censure sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate; è stata quindi resa irrevocabile l'affermazione di responsabilità, restando aperta solo la questione della recidiva.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per il quale l'imputato era stato condannato
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia necessitano di riscontri individualizzanti; la doglianza però è stata ritenuta aspecifica rispetto alla motivazione di merito
la recidiva non può essere applicata in modo meramente formale sulla base del solo precedente giudicato, ma richiede una valutazione concreta della maggiore pericolosità e riprovevolezza della condotta
la richiesta di attenuanti generiche è stata ritenuta già preclusa dal giudice di rinvio in ragione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente
richiamato congiuntamente all'art. 627 c.p.p. per affermare il vincolo del giudice di rinvio sulle questioni di diritto già decise
"il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa"
il giudice di rinvio è vincolato alle questioni di diritto già decise dalla Cassazione e non può riesaminare profili preclusi
richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso
Massime di principio
- In tema di recidiva, non è sufficiente il mero riscontro formale della presenza di un precedente irrevocabile: il giudice deve spiegare in concreto perché la nuova condotta, anche se successiva al giudicato, sia sintomo di maggiore pericolosità sociale e di maggiore riprovevolezza.
- Quando la sentenza rescindente impone di verificare l'esistenza di fatti successivi al giudicato rilevanti ai fini della recidiva, il giudice di rinvio deve colmare il deficit motivazionale con una valutazione individualizzata e non può limitarsi a constatare la mera sequenza temporale dei fatti.
- Le censure che contestano l'attendibilità di un collaboratore di giustizia e l'insufficienza dei riscontri sono inammissibili se non si confrontano puntualmente con la motivazione di merito che ha già valorizzato dichiarazioni coerenti con altre prove e con i coimputati.
- La doglianza che si fonda su un fatto impeditivo o su una circostanza processuale deve essere specifica e documentalmente supportata; altrimenti è inammissibile per genericità.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato alla decisione rescindente sulle questioni di diritto già definite e non può rimettere in discussione profili che risultano preclusi dal perimetro del rinvio.
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