Sentenza n. 246/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato -OMISSIS-, con cui, ai sensi dell’art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, con decorrenza dal -OMISSIS-, primo giorno di sospensione cautelare, ex art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97; 2) la delibera dell’-OMISSIS- del Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di -OMISSIS-, adottata ai sensi degli artt. 19 ss. D.P.R. n. 737/1981, con cui, a maggioranza, è stata proposta l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, ex art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, D.P.R. n. 737/1981; 3) il decreto del Questore di -OMISSIS- del -OMISSIS- di deferimento al Consiglio provinciale di disciplina, ex art. 19 D.P.R. n. 737/1981; 4) la contestazione degli addebiti del 14 ottobre 2025, emessa dal Vice Questore - funzionario istruttore, ai sensi degli artt. 20 e 21 D.P.R. n. 737/1981; 5) la relazione istruttoria del 4 dicembre 2025 redatta dal medesimo funzionario istruttore; 6) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, segnatamente nella parte in cui è stata disposta la destituzione dal servizio del ricorrente e si è stabilito che il periodo di sospensione cautelare sofferto dal -OMISSIS- al -OMISSIS- “non è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Capo della Polizia recante la destituzione dal servizio, unitamente agli atti del procedimento disciplinare, nella parte relativa alla sanzione e alla sua decorrenza retroattiva dal primo giorno di sospensione cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la destituzione dal servizio irrogata all'esito di un procedimento disciplinare avviato dopo la definizione di un procedimento penale relativo a condotte di furto aggravato e truffa aggravata, nonché ad altre imputazioni dalle quali era stato assolto con formula piena. Ha dedotto, tra l'altro, violazione della disciplina disciplinare della Polizia di Stato, sproporzione della sanzione, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e mancata considerazione della lunga carriera e delle benemerenze; erronea utilizzazione degli esiti penali, conclusisi per i fatti rilevanti con prescrizione e improseguibilità; incompatibilità o conflitto di interessi del funzionario istruttore e dei componenti del Consiglio provinciale di disciplina; omessa valutazione della ludopatia e della condizione di disagio psicosociale; violazione delle regole sui rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare; illegittima retrodatazione della destituzione al primo giorno di sospensione cautelare; difetto di istruttoria e motivazione. L'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, evidenziando la gravità delle condotte, l'autonoma valutazione disciplinare degli elementi acquisiti nel processo penale e la legittimità della procedura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondate le censure rivolte alla sanzione di destituzione. Ha affermato che la prescrizione e l'improcedibilità per difetto di querela non equivalgono ad assoluzione con formula piena e non impediscono all'Amministrazione di utilizzare, previa autonoma valutazione, gli elementi probatori acquisiti nel processo penale. Le condotte di furto aggravato e truffa aggravata erano state oggetto di accertamenti giudiziari nei primi gradi di giudizio e risultavano disciplinarmente rilevanti, pur essendo i reati estinti per ragioni processuali. L'Amministrazione aveva motivato adeguatamente sulla gravità dei fatti, sull'abuso della qualifica, sul pregiudizio arrecato all'immagine della Polizia di Stato e sulla compromissione irreversibile del rapporto fiduciario; aveva inoltre considerato la carriera, le benemerenze, i precedenti disciplinari e la ludopatia, senza che tali elementi imponessero una sanzione diversa. È stata respinta anche la censura sulla composizione del Consiglio di disciplina, non essendo il rapporto di tutoraggio tra il funzionario istruttore e un componente riconducibile alle tassative ipotesi di astensione o ricusazione, né essendo stata la questione dedotta nel procedimento disciplinare. È stata ritenuta rispettata la disciplina sui tempi di avvio del procedimento disciplinare dopo la definizione del processo penale. Il ricorso è stato invece accolto limitatamente alla decorrenza retroattiva della destituzione: dopo la derubricazione del peculato in furto aggravato, la sospensione cautelare fondata sulla condanna per peculato era venuta meno e il dipendente era stato riammesso in servizio. Non era quindi coerente far retroagire la destituzione al primo giorno della sospensione cautelare, senza una specifica e plausibile motivazione. Il decreto è stato annullato parzialmente solo su tale statuizione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4 d.P.R. 737/1981
Prevede le condotte disciplinari suscettibili di destituzione dal servizio; la sanzione è stata ritenuta legittima in ragione della gravità complessiva dei fatti e della compromissione del rapporto fiduciario.
artt. 9, comma 6, e 11 d.P.R. 737/1981
L'art. 9, comma 6, disciplina il termine per l'avvio del procedimento disciplinare dopo la conoscenza qualificata della sentenza penale irrevocabile; l'art. 11 non è stato ritenuto applicabile perché il procedimento disciplinare è stato avviato dopo la conclusione del processo penale.
Impone di considerare circostanze attenuanti, precedenti disciplinari e di servizio, carattere, età, qualifica e anzianità, ma consente maggiore rigore per condotte commesse in servizio, con gravi conseguenze o indicative di scarso senso morale.
Disciplina composizione, durata e garanzie di imparzialità del Consiglio di disciplina della Polizia di Stato.
artt. 19, 20 e 21 d.P.R. 737/1981
Regolano avvio, istruttoria, contestazione degli addebiti e trattazione del procedimento disciplinare.
Prevede tassative ipotesi di ricusazione e astensione dei componenti dell'organo disciplinare; il mero rapporto di tutoraggio non rientra in tali ipotesi.
L'efficacia della sentenza penale nel procedimento disciplinare non impedisce l'autonoma valutazione amministrativa dei fatti, nei limiti dell'immutabilità dell'accertamento materiale contenuto nella sentenza irrevocabile.
art. 4 legge 27 marzo 2001, n. 97
Prevede la sospensione cautelare obbligatoria in presenza di condanna, anche non definitiva, per determinati delitti, tra cui il peculato; venuto meno il presupposto del peculato, il dipendente è stato riammesso in servizio.
art. 45, comma 26, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95
È stato richiamato dall'Amministrazione per disciplinare gli effetti giuridici ed economici del periodo di sospensione cautelare; non giustificava, nel caso concreto, la retrodatazione della destituzione.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La prescrizione del reato e l'improcedibilità per difetto di querela non equivalgono a un'assoluzione con formula piena e non impediscono all'Amministrazione di utilizzare, nel procedimento disciplinare, gli elementi probatori acquisiti nel processo penale, purché proceda a una valutazione autonoma e motivata dei fatti e consideri le deduzioni dell'incolpato.
- Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale: l'Amministrazione non può ricostruire materialmente i fatti in contrasto con l'accertamento irrevocabile contenuto nella sentenza penale, ma può valutarli secondo i diversi presupposti dell'illecito disciplinare e applicare una sanzione anche quando il reato sia estinto per prescrizione o per mancanza di querela.
- La misura della sanzione disciplinare appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, ovvero per difetto di motivazione e di istruttoria; la destituzione può essere ritenuta proporzionata quando condotte gravi, commesse abusando della qualifica pubblica e lesive dell'immagine dell'istituzione, compromettano irreversibilmente il rapporto fiduciario.
- La composizione annuale del Consiglio di disciplina della Polizia di Stato costituisce garanzia di imparzialità, ma il rapporto di tutoraggio tra il funzionario istruttore e un componente del Consiglio non integra, di per sé, una causa tassativa di astensione o ricusazione, in assenza di ulteriori circostanze riconducibili alle ipotesi previste dalla legge.
- Quando la sospensione cautelare sia stata disposta sulla base di una condanna per un determinato reato e quel presupposto venga meno, con conseguente riammissione in servizio, la successiva destituzione non può essere automaticamente retrodatata al primo giorno della sospensione senza una specifica motivazione; la retrodatazione viola i principi di coerenza, ragionevolezza, legittimo affidamento e buona fede amministrativa.
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