Cassazione Civile, Ordinanza n. 13300/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto ha impugnato l'estratto di ruolo relativo a un credito iscritto da Roma Capitale, sostenendo che il credito fosse prescritto. In particolare, il credito riguardava una sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada. Il ricorrente ha dedotto che tra la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione del 5 giugno 2011 e il primo valido atto interruttivo della prescrizione erano trascorsi più di cinque anni. Ha quindi contestato la validità della notificazione della cartella di pagamento, che secondo l'agente della riscossione era avvenuta il 13 gennaio 2016 mediante deposito presso la casa comunale per irreperibilità del destinatario, sostenendo che egli non fosse irreperibile ma solo temporaneamente assente e che la notifica fosse irregolare perché effettuata senza i presupposti di legge. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la successiva notificazione di una intimazione di pagamento relativa alla stessa cartella dimostrasse la conoscenza del credito e rendesse originariamente inammissibile l'opposizione; con il ricorso per cassazione è stata censurata tale impostazione, denunciando violazione delle norme sulle notificazioni e sulla prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti esposti in motivazione. Ha affermato che la contestazione dell'estinzione del credito per prescrizione, anche quando passa attraverso la verifica della regolarità della notifica della cartella, non è preclusa dal fatto che il debitore abbia ricevuto successivamente un'intimazione di pagamento sulla medesima cartella. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la regolarità della notificazione della cartella e, solo all'esito, accertare se la prescrizione fosse maturata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla notificazione, la cui eventuale violazione rende contestabile la validità della notifica della cartella
richiamato come norma sulla notificazione, rilevante ai fini della validità della cartella notificata
invocato quale disciplina delle notificazioni, in relazione alla regolarità della notifica della cartella
richiamato in tema di interruzione della prescrizione, che non può ritenersi validamente impedita da una notifica irregolare
richiamato tra le norme sulla prescrizione applicabili al credito contestato
richiamato dal ricorrente, ma nel testo sembra verosimilmente riferito all'onere probatorio senza specifica elaborazione autonoma
costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato come rimedio esperibile per far valere l'estinzione del credito e quindi la prescrizione
richiamato come limite normativo all'azione del debitore in materia di ruoli, ma nel caso escluso per effetto del giudicato interno
Massime di principio
- La contestazione dell'estinzione del credito per prescrizione può essere proposta dal debitore anche a distanza di tempo, senza essere soggetta ai termini propri delle opposizioni agli atti esecutivi, quando la doglianza investe l'esistenza stessa del diritto di procedere alla riscossione.
- La successiva notifica di un atto della riscossione relativo al medesimo credito non rende di per sé inammissibile l'azione del debitore volta a far valere la prescrizione, perché tale azione non riguarda solo la regolarità formale degli atti ma l'esistenza del credito.
- Quando il debitore contesti la prescrizione assumendo l'irregolarità della notifica della cartella, il giudice deve prima accertare la validità della notificazione e poi verificare se il termine prescrizionale sia effettivamente maturato.
- L'intimazione di pagamento successiva non sana retroattivamente una notifica invalida della cartella né sostituisce l'accertamento giudiziale sulla decorrenza e interruzione della prescrizione.
- Il giudicato interno su un punto non impugnato, come l'interesse ad agire nella contestazione dell'estratto di ruolo, preclude ogni ulteriore discussione in sede di legittimità su quel profilo.
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