Cassazione Civile, Ordinanza n. 04330/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento sintetico IRPEF per l’anno d’imposta 2008. L’Ufficio aveva contestato una non congruità dei redditi dichiarati per il 2007 e per il 2008; per il 2007, però, in sede di accertamento con adesione, le giustificazioni fornite dal contribuente avevano condotto all’azzeramento del maggior reddito. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’accertamento sintetico presupponesse uno scostamento del reddito per almeno due periodi d’imposta e che, essendo stato eliminato lo scostamento relativo al 2007, il presupposto biennale fosse venuto meno. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 38, comma 4, per insufficienza del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo inidoneo un questionario generico e standardizzato. Con il terzo motivo denunciava difetto assoluto di motivazione della sentenza regionale, assumendo che la CTR avesse reso una motivazione solo apparente e apodittica, senza valutare adeguatamente i documenti prodotti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente: la CTR aveva infatti indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione, affermando la legittimità dell’atto impositivo, lo scostamento per entrambi gli anni, l’assenza di lesione del contraddittorio, l’inapplicabilità del nuovo redditometro e l’insufficienza della prova contraria. È stato invece accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. La Corte ha affermato che, nel regime dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 applicabile ratione temporis, lo scostamento biennale richiesto per l’accertamento sintetico non deve solo sussistere all’avvio della verifica, ma deve rimanere effettivo: se per una delle annualità l’Ufficio, all’esito del contraddittorio o di altro giudizio, riconosce la congruità del reddito e azzera il maggior imponibile, viene meno il presupposto di legittimità dell’accertamento redditometrico per l’annualità residua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato"; "quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta"
Per l’accertamento sintetico, nella formulazione applicabile, devono concorrere elementi certi di capacità contributiva, uno scostamento almeno pari a un quarto e la non congruità del reddito per due o più periodi d’imposta. Il requisito biennale non è meramente iniziale o astratto, ma deve permanere come presupposto di legittimità dell’atto.
Le modifiche al redditometro introdotte dal decreto non si applicano al caso in esame, regolato dalla disciplina previgente.
Norma di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per delimitare l’ambito temporale della disciplina del nuovo redditometro.
La motivazione manca solo quando sia del tutto assente o talmente contraddittoria da non consentire di individuare la giustificazione del decisum; non ricorre il vizio se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il difetto assoluto o apparenza della motivazione integra un error in procedendo deducibile in cassazione.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L’accertamento sintetico del reddito richiede la contestuale sussistenza dei presupposti normativi: elementi certi di capacità contributiva, scostamento quantitativo minimo e non congruità riferita a due o più periodi d’imposta.
- Il requisito del biennio non va inteso in senso meramente formale o iniziale: se, all’esito del contraddittorio o di altra verifica, una delle annualità risulta congrua e il maggior reddito viene azzerato, viene meno il presupposto legittimante dell’accertamento sintetico per l’annualità residua.
- Il giudice tributario, a fronte dell’eccezione del contribuente, deve verificare non solo che l’Ufficio abbia considerato più annualità, ma che dall’atto emergano le ragioni della ritenuta incongruità pluriennale in modo da consentire una difesa effettiva.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a escludere la nullità della sentenza.
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