Cassazione Penale, Sentenza n. 2526/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino del 27/09/2021 che li aveva ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di favoreggiamento/agevolazione dell'ingresso di cittadini extracomunitari (artt. 81, 110 c.p., art.12, comma 3, lett. a) d.lgs. 286/98), contestando in particolare: l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.12, comma 3, lett. a) d.lgs. 286/98 (sostenendo che richieda l'ingresso "contestuale" di cinque o più persone) e la motivazione sulla determinazione della pena ai sensi dell'art.133 c.p.; inoltre il difensore di Pene ha depositato il certificato di morte chiedendo l'estinzione del reato.
La decisione
Per PENE PIETRO FRANCESCO: acquisito il certificato di morte (decesso 25/08/2022), la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.150 c.p. e delle conseguenti previsioni processuali (art.129 c.p.p.). Per PITARRESI VINCENZA: il ricorso è stato dichiarato inammissibile quale manifestamente infondato; la Corte ha confermato la valutazione del merito della Corte territoriale sull'aggravante e sulle prove (tra cui dichiarazioni testimoniali che attribuivano alla Pitarresi la ricezione dei denari), ha ritenuto non matura la prescrizione e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Principio della responsabilità per concorso di persone nel reato; i fatti sono stati valutati come commessi in concorso tra gli imputati
art. 12, comma 3, lett. a) d.lgs. 286/98
Aggravante per reati di ingresso/permesso in violazione della normativa sull'immigrazione; la Corte ha interpretato la norma nel senso che non richiede l'ingresso "contestuale" di cinque o più stranieri, quindi l'aggravante può sussistere anche per ingressi non simultanei purché ricorra il criterio quantitativo previsto
Recidiva reiterata specifica; valutata come circostanza che incide sulla determinazione della pena, poi compensata dalle attenuanti generiche ritenute equivalenti
Prevede la proscioglimento o estinzione del processo quando sopravvenga causa di estinzione del reato; qui applicato per la morte del reo
"La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato"
La morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio
Criteri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha motivato la riduzione in relazione alle attenuanti generiche equivalenti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Motivazioni relative ai motivi di ricorso in Cassazione: vizio di legge (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e)); la Corte ha ritenuto le censure di merito generiche e inidonee a dimostrare travisamento della prova
Limiti formali dei motivi di ricorso in cassazione (individuazione dei motivi), richiamato nella esposizione dei motivi
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad eventuali sanzioni pecuniarie per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la condanna della Pitarresi alle spese e al versamento di 3.000 euro
Riferimento procedurale per deposito e contestuali conclusioni scritte in Cassazione; usato per l'acquisizione delle conclusioni del P.M. e dei difensori
Massime di principio
- La morte dell'imputato prima della condanna estingue il reato (art.150 c.p.) e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna; la verifica è effettuata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- In sede di Cassazione, nei casi di 'doppia conforme' (due gradi che hanno valutato uniformemente il fatto), la censura per travisamento della prova richiede che il vizio emerga in modo manifesto, specifico e che riguardi prove decisive; censure generiche volte a rimettere in discussione il merito sono inammissibili.
- L'aggravante prevista dall'art.12, comma 3, lett. a) d.lgs. 286/98 può essere applicata anche se gli ingressi degli stranieri non sono avvenuti tutti contemporaneamente, purché ricorra l'elemento quantitativo previsto dalla norma.
- Le dichiarazioni testimoniali e le circostanze economiche (es. pagamento di somme per pratiche) possono costituire base probatoria sufficiente per la responsabilità se valutate coerentemente dal giudice del merito; la Cassazione è riluttante a rivedere completamente la valutazione di merito se ben motivata.
- Le censure relative alla determinazione della pena (art.133 c.p.) devono essere specifiche: contestare la misura in modo generico non è sufficiente in Cassazione se la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua sulle attenuanti e sulle aggravanti.
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