Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 589‑bis c.p. in relazione all'investimento di un pedone. Contestava la fondatezza dell'addebito in relazione alla presunta velocità eccessiva del veicolo: il consulente della persona offesa stimava la velocità a 21 km/h (inferiore rispetto ai 33 km/h della consulenza della Procura, quest'ultima riferita a velocità post‑urto), per cui, secondo la difesa, al massimo sarebbe attribuibile una colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) e non una violazione specifica di una regola cautelare. Inoltre chiedeva revisione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'assenza di precedenti, del comportamento collaborativo e dell'intervento di soccorso, nonché della responsabilità (parziale) del pedone e della disponibilità della documentazione di risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che le censure circa la valutazione della velocità e dell'attendibilità delle consulenze tecniche concernessero questioni di merito e valutazione probatoria riservate ai giudici di merito, dunque insindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua. La Corte ha condiviso la ricostruzione secondo cui la velocità di 33 km/h indicata nella consulenza della Procura si riferiva al valore post‑urto e che il veicolo al momento dell'impatto poteva procedere a velocità superiore, non adeguata alle condizioni di scarsa visibilità (il conducente dichiara di essere stato abbagliato dal sole) e alla curva limitata nella visuale, integrando la violazione dell'art. 141, comma 3, del Codice della Strada. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando la gravità della colpa e l'assenza di elementi favorevoli (non risultando che il Soldati abbia chiamato i soccorsi). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha confermato la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi di tale norma (reato della circolazione stradale conseguente a investimento/presunto eccesso di velocità), ritenendo sussistente la responsabilità per le modalità di guida accertate dai giudici di merito
art. 141, comma 3, Codice della Strada
art. 141, comma 3, cod. strada
La norma cautelare impone al conducente di moderare la velocità in presenza di limitata visibilità; la Corte ha ritenuto che il conducente non abbia adeguatamente ridotto la velocità prima della curva, specie in presenza di abbagliamento solare, integrando così una violazione della regola di cautela
Richiamata in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha affermato che la sola incensuratezza non è sufficiente a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche quando la gravità della colpa e l'assenza di elementi favorevoli rendono inadeguato il loro riconoscimento
Principio di insindacabilità della valutazione delle prove in sede di legittimità (giurisprudenza Sez. U.)
Sez. U, 13/12/1995, Clarke; Sez. U, 25/11/1995, Facchini
La Corte ha applicato il principio secondo cui la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione critica delle fonti di prova alle determinazioni dei giudici di merito, purché queste ultime siano motivate in modo congruo, esauriente e logicamente coerente
Massime di principio
- La Cassazione non riede a nuova valutazione delle prove: le contestazioni sulla valutazione della velocità o sull'attendibilità delle perizie sono di merito e, se la motivazione dei giudici di merito è congrua, sono insindacabili in Cassazione.
- La velocità post‑urto stimata in perizia non coincide necessariamente con la velocità al momento dell'impatto: il giudice può dedurre un valore maggiore al tempo dell'urto quando la perizia indica il valore post‑urto e sussistono elementi (es. abbagliamento, scarsa visibilità, conformazione della strada) che giustificano una riduzione della visione e l'obbligo di moderare la velocità.
- La violazione di norme cautelari del Codice della Strada (es. art. 141 c.d.s.) può fondare la responsabilità per reati della circolazione anche in presenza di discordanza tra consulenze tecniche: conta la valutazione complessiva delle condizioni di guida e della motivazione che collega fatto e violazione.
- La mera incensuratezza e il comportamento collaborativo non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il giudice del merito valuta la gravità della colpa e gli elementi favorevoli nel loro complesso.
- Se si contesta una sentenza per eccesso di pena o mancato riconoscimento di attenuanti, è necessario dimostrare in modo concreto l'errore di diritto o la manifesta illogicità della motivazione, non semplici valutazioni alternative dei fatti.
- La produzione tardiva di documentazione risarcitoria può essere rilevante ma non necessariamente determinante ai fini penali: il giudice valuta se tali elementi incidono sulla gravità della colpa o sull'atteggiamento soggettivo dell'imputato.
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