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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 590 c.p., relativa a un sinistro stradale. Denuncia violazione di legge e vizi procedurali: sostiene che il ricorso immediato presentato dalla parte civile Zimari fosse privo dell'indicazione delle fonti di prova (violazione del d.lgs. 28-8-2000 n.274, artt. 21 e 24) e che la successiva produzione degli allegati fosse tardiva e inammissibile. Contesta inoltre la legittimazione della parte civile a partecipare al giudizio di appello, visto che il danno era già stato integralmente risarcito in primo grado dalla compagnia assicurativa (Zurich) che non intervenne in appello. Infine censura la motivazione dei giudici di merito circa il nesso causale tra la condotta di guida del Corradi e l'evento, richiamando elementi fattuali (velocità della Gamberini, rimozione del veicolo dal luogo, ritardo nel ricorso alle cure mediche) che, a suo avviso, avrebbero reso diversa la ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione formale del ricorso immediato la Corte ha ritenuto che le fonti di prova fossero state adeguatamente indicate (testimoni e consulente) e ha escluso l'inammissibilità. Quanto alla partecipazione della parte civile in appello, la Corte ha stabilito che la sua presenza era legittima perché l'appello dell'imputato poteva travolgere anche le statuizioni civili; pertanto il Tribunale poteva decidere sulla rifusione delle spese della parte civile. Le doglianze relative al nesso di causalità e alla valutazione della prova sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in Cassazione, atteso che la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua e coerente sull'attendibilità delle dichiarazioni e sui rilievi di luogo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    reato contestato: lesioni personali colpose derivanti da incidente stradale; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità penale accertata in sede di merito.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 28-8-2000 n. 274

    stabilisce tra i requisiti del ricorso immediato l'indicazione delle fonti di prova; la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse stato assolto mediante la richiesta di escussione di specifici testimoni e di un consulente.

  • art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 28-8-2000 n. 274

    norma sulla inammissibilità del ricorso immediato per carenza di requisiti formali; è stata invocata dal ricorrente ma la Corte ha escluso l'inammissibilità nel caso concreto.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    limita le censure ammissibili in cassazione a specifiche ipotesi; la Corte ha esaminato il ricorso alla luce di questi limiti e ha ritenuto infondate le doglianze di diritto e inammissibili quelle di merito spettanti ai giudici di merito.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    rimedio per impugnare le statuizioni civili della sentenza penale; la Corte ha ricordato che, se la parte civile non è soddisfatta delle decisioni civili, avrebbe potuto usare tale impugnazione ma ciò non lede la legittimazione a partecipare all'appello penale promosso dall'imputato.

Massime di principio

  • La mancata indicazione dettagliata delle fonti di prova in un ricorso immediato può essere sanata quando risulti che la parte ha indicato con sufficiente determinazione i testimoni e i mezzi probatori; il giudice verifica la concretezza della segnalazione più che il mero adempimento formale.
  • La parte civile resta legittimata a partecipare al giudizio di appello quando l'imputato impugna la pronuncia di condanna, perché l'accoglimento dell'appello potrebbe travolgere anche le statuizioni civili e arrecare pregiudizio alla stessa parte civile.
  • Le contestazioni relative alla valutazione della prova e all'accertamento del nesso causale sono, di regola, questioni di merito riservate al giudice di merito e sono sottratte al sindacato della Cassazione salvo vizio logico o violazione di legge evidente nella motivazione.
  • La rimozione del veicolo o il ritardo nel ricorrere a cure mediche sono elementi valutabili dal giudice di merito nella ricostruzione della dinamica e della gravità delle lesioni; tuttavia tali circostanze non determinano automaticamente l'inesistenza del nesso causale se la motivazione del giudice è coerente.
  • Per contestare efficacemente una sentenza penale in cassazione è necessario fondare le censure su violazioni di diritto, vizi di motivazione macroscopici o difetti procedurali rilevabili in sede di legittimità; mere divergenze di valutazione delle prove non sono sufficienti.
  • Se la parte civile ritiene insufficiente il risarcimento ottenuto in primo grado, il rimedio corretto è l'appello o l'impugnazione specifica delle statuizioni civili (art. 576 c.p.p.), e non la semplice partecipazione al giudizio di secondo grado dell'imputato come unico strumento per ottenere modifiche.

Testo integrale

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