Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scoppa impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 589 c.p. (investimento di pedone). Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per un presunto "copia e incolla" dalla motivazione di primo grado e per la carente valutazione della prova tecnica (consulenze), unica prova in assenza di testimoni oculari. Sostiene che i consulenti non escludono che la vittima abbia attraversato repentinamente rendendo impossibile evitare l'investimento, che non vi era violazione specifica del codice della strada, che i danni lievi al veicolo e la posizione della scarpa non dimostrano la violenza dell'urto, e chiede la revoca delle statuizioni civili in quanto il responsabile civile (Generali Italia S.p.A.) ha risarcito integralmente le parti civili
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso quanto alle censure sulla motivazione e sulla valutazione della prova: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito un percorso argomentativo coerente e adeguatamente motivato, valorizzando il contributo del perito dell'incidente probatorio (punto d'urto sulle strisce a circa 3 m dal marciapiede) e della consulenza del pubblico ministero (velocità stimata intorno a 40 km/h) e concludendo che l'attraversamento era prevedibile e l'investimento evitabile data la distanza e i tempi di reazione. Ha inoltre confermato la violazione dell'art. 141, comma 4, cod. strada (dovere di prudenza in prossimità degli attraversamenti pedonali). La Corte ha invece accolto il motivo relativo alle statuizioni civili: le parti civili hanno revocato la costituzione a seguito del risarcimento integrale da parte di Generali Italia S.p.A., per cui le statuizioni civili sono state annullate senza rinvio. In sintesi: condanna confermata nel merito penale; statuizioni civili eliminate.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio colposo; applicata al caso dell'investimento di un pedone, con conferma della condanna da parte della Corte d'appello e convalidata dalla Corte di Cassazione alla luce della ricostruzione tecnica e probatoria
art. 141, comma 4, cod. strada
art. 141, comma 4, cod. strada
La norma implica l'obbligo del conducente, in prossimità degli attraversamenti pedonali, non solo di moderate velocità ma di osservare la massima prudenza per permettere al pedone di esercitare il diritto di precedenza; la Corte ha ritenuto che tale obbligo fosse stato violato
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione alla valutazione della motivazione e del rispetto della legge, senza permettere una rinnovata valutazione in fatto degli elementi probatori; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare inammissibile la rielaborazione probatoria richiesta dal ricorrente
Massime di principio
- La Corte di legittimità verifica la coerenza, la logicità e la tenuta argomentativa della motivazione del giudice di merito, ma non riesamina liberamente i fatti o le risultanze probatorie; le critiche sulla valutazione delle prove tecniche sono ammissibili solo se si evidenziano specifiche illogicità o contraddizioni nella motivazione
- In incidenti stradali senza testimoni oculari, le consulenze tecniche (incidente probatorio, perizie sulla velocità e sul punto d'urto) hanno elevato rilievo probatorio e possono legittimare la ricostruzione del giudice di merito se adeguatamente motivate
- La presenza di un attraversamento pedonale impone al conducente un obbligo rafforzato di prudenza: velocità ridotta e prontezza ad arrestarsi, fatto che può integrare responsabilità penale anche se la velocità non eccede il limite
- La sola modesta entità dei danni al veicolo non basta a escludere un'urto significativo o una responsabilità: va valutata congiuntamente alla perizia e alle dinamiche ricostruite
- La transazione e il risarcimento integrale operati dal responsabile civile possono determinare la revoca della costituzione di parte civile e l'eliminazione delle statuizioni civili dalla sentenza penale, con annullamento senza rinvio di quelle parti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2287/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →