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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 15/09/2021 con cui, dopo un annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio da parte della Corte di cassazione, la Corte d'appello di Catanzaro ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo in conseguenza di sinistro stradale). Musacchio lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di rinvio avrebbe aderito acriticamente alla precedente ripartizione delle percentuali di colpa (2/3 a carico dell'imputato, 1/3 a carico della vittima) senza rivalutarle, nonostante la Corte suprema si fosse limitata a censurare l'illogicità della motivazione precedente per non aver diminuito la pena pur avendo riconosciuto il concorso di colpa della vittima. Il ricorrente sottolinea inoltre che gli accertamenti tecnici eseguiti escludono l'assunzione di stupefacenti e indicano che il sinistro sarebbe derivato da una manovra irregolare della vittima, rendendo ingiustificabile l'addebito di una colpa pari a due terzi a suo carico. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi perché la sentenza rescindente aveva limitato l'intervento del giudice di rinvio al solo adeguamento del quantum della pena alla misura di responsabilità attribuita all'imputato, non alla revisione delle percentuali di colpa; il giudice del rinvio ha quindi correttamente diminuito la pena da sei a quattro anni (riduzione di un terzo) in rapporto alla ripartizione della responsabilità. La Corte ha altresì escluso che potesse essere rilevata d'ufficio l'applicabilità della diminuente ex art. 442 c.p.p., ritenendo tale questione estranea ai motivi di ricorso e non configurante pena illegale, posto che la sanzione resta nei limiti edittali. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Indica il titolo di reato per cui è stato processato l'imputato (omicidio colposo). La Corte l'ha richiamato solo per qualificare il fatto addebitato; nulla di innovativo sull'interpretazione della norma in sé.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    La diminuente prevista dalla norma (richiamata come 'diminuente ex art. 442 c.p.p.') non è stata applicata né può essere rilevata d'ufficio in cassazione quando la relativa possibilità non è stata dedotta in appello e la pena concreta rientra nei limiti edittali; dunque la questione è estranea ai motivi del ricorso e inammissibile in questa sede.

  • Sez. U. 31-3-2022, Savini

    Richiamata per il principio secondo cui l'erronea omissione, da parte del giudice di merito, dell'applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato non può essere sollevata in cassazione se la pena concretamente irrogata rientra nei limiti edittali e la questione non è stata dedotta in appello.

  • Sez. U. 14-7-2022, Sacchettino

    Richiamata per il principio che l'illegalità della pena per errato calcolo dei parametri emerge solo se il risultato finale eccede i limiti edittali generali o specifici; i passaggi intermedi del calcolo restano irrilevanti se l'esito è nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione, con sentenza di annullamento e rinvio, limita il vizio al trattamento sanzionatorio, il giudice di rinvio è tenuto ad adeguare il quantum della pena in relazione alla responsabilità già accertata e non può riesaminare liberamente le percentuali di colpa, salvo che la Corte di cassazione non abbia espressamente disposto una nuova valutazione dei fatti.
  • Le censure in cassazione che mirano a una rivalutazione dei fatti o delle prove sono spesso inammissibili quando l'oggetto del rinvio è stato circoscritto dalla Suprema Corte; il sindacato di legittimità non sostituisce quello di merito.
  • Questioni processuali o fattuali non dedotte nei gradi di merito (es. richiesta di applicazione di una diminuente prevista dal rito) non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione se la pena resti nei limiti edittali; la Corte non corregge d'ufficio tali omissioni salvo casi di illegittimità della pena che ecceda i limiti di legge.
  • Accertamenti tecnici favorevoli all'imputato devono essere opportunamente valorizzati nel merito; tuttavia, la loro efficacia in sede di cassazione dipende dalla possibilità di sindacato consentita dal tipo di rinvio e dal contenuto della sentenza rescindente.
  • In caso di ripartizione di responsabilità tra conducente e persona offesa, l'adeguamento della pena deve essere proporzionale alla percentuale di colpa attribuita: se la percentuale è stata definitivamente considerata in sede di rinvio, il giudice modifica il quantum senza rimettere in discussione la ricostruzione delle responsabilità già stabilita.
  • Per ottenere la revisione della percentuale di colpa è necessario che la Corte di cassazione lo abbia espressamente disposto oppure che emergano vizi tali da consentire la rinnovazione del giudizio di merito; altrimenti la valutazione resta preclusa.

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