Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che confermava la condanna per reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, sollevando due motivi: (1) critiche all'affidabilità e alla trascrizione delle intercettazioni ambientali effettuate nella BMW in uso a Cesario Filippo (perizia con molte omissioni, rumori e musica che avrebbero reso incomprensibili le conversazioni, e quindi inaffidabile la rilettura effettuata dagli investigatori); (2) contestazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia Angelo Corrado, per presunte contraddizioni tra dichiarazioni rese negli interrogatori del 2016 e quelle rese in dibattimento nel 2020, sostenendo che le sue affermazioni andavano corroborate da altri riscontri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di merito sulla prova (riservate ai giudici di merito) e non vizi di motivazione manifesti o errori di diritto rilevabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e sufficientemente analitica, rilevando che i giudici di merito avevano valutato gli elementi di riscontro (anche GPS e dichiarazioni del collaboratore) e che, in situazioni analoghe, il contenuto di intercettazioni deteriorate può essere documentato "aliunde" purché il giudice eserciti prudenza e dia adeguata motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma penale di riferimento per i reati contestati (illeciti in materia di stupefacenti) — la sentenza conferma la condanna per i fatti ascritti ai sensi di tale articolo.
Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 (Clarke)
Principio di diritto secondo cui la Corte di legittimità non è chiamata a sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, ma a verificare se la motivazione sia congrua e abbia illustrato l'iter logico-giuridico.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Richiama il principio che le doglianze circa la persuasività o la diversa valutazione della prova sono, di regola, inammissibili in Cassazione quando costituiscono un'istanza di riconsiderazione del merito.
Sez. 4, n. 45809 del 27/06/2017 (Romano e altri)
Principio secondo cui, anche in caso di deterioramento del supporto contenente registrazioni, il contenuto del colloquio può essere documentato "aliunde" con gli ordinari mezzi di prova; il giudice deve però adottare massima prudenza e non procedere ad automatismi surrogatori.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione del merito: per impugnare con successo in Cassazione è necessario dimostrare un vizio giuridico o una motivazione manifestamente illogica, non una semplice diversità di valutazione delle prove.
- Contestazioni sulla inteliggibilità delle intercettazioni non sono automaticamente decisive: se i giudici di merito danno motivate ragioni e si avvalgono di riscontri ulteriori (es. localizzazioni GPS, riscontri testimoniali), la mancanza di una perizia fonica non invalida di per sé la prova.
- Le contraddizioni formali nelle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia non comportano automaticamente l'annullamento della prova: la difesa deve individuare e specificare i passaggi contraddittori ed esporre perché tali contraddizioni inficino la attendibilità complessiva, e i giudici di merito possono valorizzare elementi di riscontro esterni.
- Per ottenere l'accoglimento di censure relative alla motivazione occorre che siano specifiche, dettagliate e mirino a dimostrare l'assenza di un adeguato percorso logico-giuridico nel giudizio di merito; censure generiche saranno dichiarate inammissibili.
- Ricorrere in Cassazione comporta rischio di condanna alle spese e ad ammende: valutare con attenzione le probabilità di successo prima di proporre ricorso basato su riconsiderazione del merito.
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