Sentenza del 16/07/2020 n. 15167 - Corte di Cassazione
Prova civile - Prove indiziarie - Presunzioni (nozione) - Semplici omessa presentazione della dichiarazione - Metodo induttivo - Ricorso alle presunzioni 'supersemplici' - Ammissibilità - Effetti - Inversione dell'onere della prova - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento ai fini IVA, IRAP e IRPEF per l'anno 2002 in ragione della mancata presentazione della dichiarazione. L'Ufficio, sulla base di un'informativa dell'Anagrafe Tributaria relativa a esportazioni, aveva determinato il reddito ricorrendo alle presunzioni ex art. 41 DPR 600/1973. La C.T.R. aveva annullato l'avviso ritenendo che mancassero documenti di esportazione e prova del nesso tra l'attività di commerciante ambulante e le esportazioni, e che spettasse all'Ufficio dimostrare la destinazione alla cessione. L'Agenzia ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che in caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può utilizzare presunzioni "supersemplici" che invertono l'onere della prova e che la buona fede del contribuente (ai sensi della L. 212/2000, art.10) non esime dal pagamento dell'imposta, rilevando altresì un vizio per violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza di appello ha fondato il proprio decisum su una circostanza di fatto non dedotta dal contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia (motivi 1, 2, 4 e 5) e ha cassato la sentenza della C.T.R. rinviando la causa alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per nuovo esame. La Cassazione ha affermato che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può avvalersi delle presunzioni c.d. supersemplici ex art. 41 DPR 600/1973, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale doveva dimostrare che le esportazioni non si traducevano in cessione di beni imponibile o che il reddito era inferiore. Ha inoltre rilevato la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la C.T.R. ha dato rilievo a un fatto non allegato e ha chiarito che l'art.10 della L. 212/2000 limita l'incidenza della buona fede ai soli profili sanzionatori, non estingue il debito d'imposta.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41
In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Ufficio può determinare il reddito del contribuente sulla base dei dati e delle notizie disponibili, avvalendosi anche di presunzioni "supersemplici" (anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) che comportano l'inversione dell'onere della prova; il contribuente deve fornire elementi contrari per dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è inferiore.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 38 e 39
Articoli distinti rispetto ad art.41 (accertamento sintetico e induttivo): la Cassazione precisa che l'accertamento in caso di mancata dichiarazione si fonda sull'art.41 e non sui meccanismi previsti dagli artt.38-39, con conseguente diverso regime probatorio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 10
La buona fede del contribuente rileva principalmente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e in relazione a comportamenti conformi a indicazioni dell'Amministrazione o causati da errori di quest'ultima; tuttavia non esonera dal pagamento del tributo dovuto.
Codice di Procedura Civile, articolo 112
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può fondare la decisione su circostanze di fatto non dedotte dalle parti; la C.T.R. ha violato tale principio attribuendo rilievo a una circostanza non allegata.
Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme di impugnazione in Cassazione invocate per vizi di legge e violazione di norme processuali; la Corte ha valutato e accolto i motivi attinenti a violazione di legge e principio di corrispondenza.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova: la sentenza richiama che, nell'ipotesi di presunzioni operate ex art.41, l'onere probatorio grava sul contribuente per dimostrare l'assenza o la minore entità del reddito.
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione dei redditi l'Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni "supersemplici" ex art.41 DPR 600/1973 che invertono l'onere della prova a carico del contribuente; non è necessario che tali presunzioni soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni più rigorose.
- Una volta accertate e/i documentate esportazioni o altri fatti significativi, il contribuente deve fornire prove (documenti, contratti, chiarimenti) che dimostrino che le operazioni non hanno generato reddito imponibile o che il reddito sia inferiore a quanto desunto induttivamente dall'Ufficio.
- La buona fede del contribuente (L. 212/2000, art.10) può incidere sull'irrogazione delle sanzioni ma non elimina l'obbligo di pagamento dell'imposta dovuta.
- L'accertamento d'ufficio ex art.41 ha un regime probatorio diverso dall'accertamento sintetico o induttivo ex artt.38-39; i giudici devono tenerne conto nel valutare l'idoneità degli elementi raccolti dall'Ufficio.
- Il giudice non può fondare la decisione su fatti non allegati dalle parti (violazione dell'art.112 c.p.c.); le decisioni di merito che invocano circostanze non dedotte possono essere censurate in Cassazione.
- Nelle fattispecie analoghe, il contribuente che sostiene un diverso utilizzo dei beni esportati (es. trasporto per conto di terzi, non cessione) deve documentare contratti, lettere di vettura, dichiarazioni dei clienti o altra prova idonea a dimostrare la natura non onerosa o non commerciale dell'operazione.
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