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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01483/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare relativo a un immobile. I promissari acquirenti avevano agito per ottenere la risoluzione del preliminare; il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Messina aveva confermato la decisione, ritenendo che la parte promissaria venditrice fosse rimasta inadempiente all'obbligo di procurare il trasferimento dell'immobile una volta divenutane proprietaria. Il ricorso per cassazione, proposto dalla parte soccombente, deduceva un unico motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. in relazione agli artt. 1478 e 1479 c.c. e agli artt. 1362 e ss. c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la sentenza d'appello avesse attribuito eccessivo rilievo ad alcune circostanze e trascurato il fatto che, nel gennaio 2009, la parte ricorrente aveva comunicato ai resistenti che, essendo deceduta la dante causa, si sarebbe potuto stipulare il definitivo. In sostanza, il ricorrente assumeva che i promissari acquirenti fossero consapevoli dell'altruità del bene e che ciò escludesse la risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva considerato pacifica la consapevolezza dell'altruità del bene da parte degli acquirenti e aveva invece fondato la decisione sull'avvenuto definitivo inadempimento dell'obbligo di procurare il trasferimento, individuato nell'alienazione dell'immobile a terzi. Non è stata disposta condanna alle spese in favore degli intimati, perché non avevano svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, applicabile nella vicenda anche se il bene era noto come altrui

  • art. 1478 c.c.

    richiamato per l'obbligo del venditore di procurare l'acquisto al compratore quando la cosa venduta è altrui

  • art. 1479 c.c.

    richiamato quale disciplina speciale della vendita di cosa altrui e della tutela del compratore ignaro dell'altruità

  • art. 1362 c.c. e segg.

    richiamati come canoni ermeneutici contrattuali dedotti dal ricorrente come violati

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla Corte quale base dei principi generali sull'inadempimento imputabile

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla Corte quale base dei principi generali sul risarcimento conseguente all'inadempimento

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla Corte quale fondamento generale del diritto alla risoluzione e al risarcimento in caso di inadempimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui, la tutela risolutoria non spetta solo al compratore ignaro dell'altruità ex art. 1479 c.c., ma può spettare anche al compratore consapevole, quando il venditore non abbia adempiuto all'obbligo di procurare il trasferimento entro il termine pattuito o fissato.
  • La consapevolezza dell'altruità del bene da parte del promissario acquirente non esclude, di per sé, la risoluzione per inadempimento se il venditore rimane definitivamente inadempiente all'obbligo di conseguire la proprietà e trasferirla.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, la censura è inidonea se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti già ritenuti pacifici dal giudice di merito.
  • L'inadempimento del promittente venditore può essere individuato anche in un fatto successivo e incompatibile con l'adempimento, quale l'alienazione del bene a terzi, quando renda impossibile la prestazione dovuta.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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