Cassazione Civile, Ordinanza n. 06999/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente di un ente pubblico regionale, inquadrato come operaio specializzato, aveva agito per ottenere somme relative al tragitto casa-lavoro, a 20 minuti giornalieri di straordinario e al risarcimento per la mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e spogliatoio. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda relativa allo straordinario, liquidandone l’importo. Il lavoratore aveva appellato il rigetto delle ulteriori domande e l’ente aveva proposto appello incidentale; la Corte d’appello aveva respinto entrambe le impugnazioni. In cassazione l’ente ha denunciato, con un primo motivo, nullità della sentenza e violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto nuova e tardiva la difesa con cui, in appello, era stata contestata la mancanza di autorizzazione del lavoro straordinario, dedotta come mera difesa e non come eccezione in senso stretto; con un secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato e dell’art. 3, comma 83, l. n. 244/2007, insistendo sull’assenza di un provvedimento autorizzativo e sulla rilevanza dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo nella parte in cui denunciava la violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., ritenendo che la contestazione dell’assenza di autorizzazione dello straordinario non introducesse un tema nuovo estraneo al giudizio, poiché l’autorizzazione costituisce elemento costitutivo della pretesa del lavoratore nel pubblico impiego contrattualizzato e, quindi, deve essere allegata e provata. Ha invece dichiarato inammissibile il profilo di vizio motivazionale del primo motivo, perché la sentenza impugnata era motivata, e ha ritenuto assorbita la censura relativa all’autorizzazione nel secondo motivo, rigettandola per il resto. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e regolare anche le spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del principio iura novit curia, ma non decisivo ai fini della censura accolta.
La Corte ne afferma la violazione solo se in appello vengono introdotti fatti costitutivi nuovi o un nuovo tema d’indagine; nel caso concreto la contestazione dell’autorizzazione allo straordinario non era nuova.
È norma applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato e fonda il diritto al compenso per lavoro straordinario, nei limiti in cui la prestazione sia autorizzata/consentita dal datore di lavoro.
Opera come norma integrativa: il lavoro prestato con il consenso datoriale va remunerato anche se la richiesta o l’autorizzazione non siano formalmente regolari o siano in contrasto con regole di spesa pubblica.
artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165/2001
Sono richiamati per inquadrare il pubblico impiego privatizzato e il rapporto tra disciplina legale e contrattazione collettiva.
art. 3, comma 83, l. n. 244/2007
Prevede che le pubbliche amministrazioni non possano erogare compensi per straordinario senza l’attivazione dei sistemi automatici di rilevazione delle presenze, ma la sua violazione non elimina il diritto del dipendente al compenso se vi è stato consenso datoriale.
art. 97 Cost.
Richiamato nel bilanciamento con i vincoli di spesa e di organizzazione dell’amministrazione, ma non ostativo al pagamento dello straordinario prestato con il consenso datoriale.
art. 36 Cost.
Costituisce il criterio di fondo per privilegiare la retribuzione del lavoro effettivamente prestato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario presuppone che la prestazione sia stata resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi ne conformi l’esecuzione; tale consenso è il fatto costitutivo centrale della pretesa retributiva.
- La mancanza di validità formale dell’autorizzazione o l’inosservanza dei vincoli interni di spesa non escludono, di per sé, il diritto del lavoratore al compenso per il lavoro effettivamente svolto; tali violazioni possono semmai generare responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione.
- Nel giudizio di appello, non è domanda o eccezione nuova la contestazione di un fatto che costituisce elemento costitutivo della pretesa azionata e che era già implicitamente compreso nel thema decidendum del primo grado.
- La prova del lavoro straordinario e del relativo consenso datoriale può essere fornita anche per testi, non essendo richiesta necessariamente una prova documentale esclusiva.
- L’art. 3, comma 83, l. n. 244/2007 non può essere letto come clausola di esclusione automatica del compenso dovuto al dipendente, ma solo come regola organizzativa e contabile dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06963/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06966/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06967/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06982/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2025 del 16/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2025 del 16/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →