Cassazione Civile, Ordinanza n. 37840/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo deducendo l’omessa notificazione delle cartelle presupposte e la decadenza dal potere di riscossione. In particolare, ha contestato che una cartella fosse stata notificata in un indirizzo diverso dalla sede legale aggiornata, sempre nel Comune di Vittoria ma in altro luogo, e a mani di una persona che assumeva priva di collegamento con la società. Ha inoltre sostenuto che la nuova sede fosse conosciuta dall’Ufficio e risultasse anche nella dichiarazione dei redditi. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione delle norme sulle notificazioni e omesso esame di fatti decisivi, censurando la ritenuta validità della notifica presso la precedente sede e la ritenuta irrilevanza dell’assenza di consegna al legale rappresentante. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla prova e sulla fede dell’atto pubblico, sostenendo che la qualità del consegnatario e il suo mero collegamento occasionale con il luogo della consegna potessero essere provati con prova contraria, senza querela di falso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo valida la notificazione eseguita presso l’ultimo domicilio fiscale noto all’Amministrazione, in mancanza di comunicazione della variazione della sede, e ha affermato che l’Ufficio non era tenuto a tenere conto di ulteriori elementi di fatto o a ricercare il contribuente altrove. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che la fede privilegiata dell’atto pubblico copre solo ciò che il pubblico ufficiale attesta come compiuto o avvenuto in sua presenza, mentre la veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dal consegnatario è contestabile con prova contraria e non richiede querela di falso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, perché valuti la prova contraria offerta dalla società sulla natura meramente occasionale del vincolo del consegnatario con il luogo di notificazione e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla notificazione alle persone giuridiche, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva autonoma rispetto alla disciplina del domicilio fiscale
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione
richiamato per denunciare la nullità della notificazione
richiamato dal ricorrente in relazione all’opponibilità delle risultanze del registro e alla sede legale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per denunciare violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
usato come parametro per denunciare omesso esame di fatti decisivi
richiamato nel motivo sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla prova contraria
richiamato in tema di efficacia dell’atto pubblico
la Corte ne limita la fede privilegiata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale o da lui percepiti direttamente
richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di prova dei fatti controversi
richiamato per affermare la presunzione di conoscenza quando l’atto perviene al luogo di destinazione
richiamato come disciplina della notificazione degli atti tributari nel domicilio fiscale, anche nella forma semplificata
citato in via analogica per ribadire che l’onere di informare sulle variazioni del domicilio grava sul soggetto interessato
richiamato come disposizione attuale che conferma l’onere informativo in ambito concorsuale
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti tributari, il criterio decisivo è il domicilio fiscale risultante agli atti dell’Amministrazione; il contribuente ha l’onere di comunicare tempestivamente le variazioni e, se non lo fa, l’Ufficio può notificare all’ultimo domicilio conosciuto senza dover svolgere ulteriori ricerche.
- L’Amministrazione finanziaria non è tenuta a verificare la correttezza sostanziale di ogni elemento fattuale collegato al domicilio eletto o alla sede dell’impresa, né a tener conto di circostanze non formalmente comunicate dal contribuente.
- Una volta che l’atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., senza necessità di ulteriori adempimenti, salvo prova contraria nei casi ammessi.
- La fede privilegiata dell’atto pubblico copre soltanto i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui direttamente percepiti; non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, che possono essere contestate con prova contraria senza querela di falso.
- Se la parte contesta la riferibilità del consegnatario all’effettivo luogo di notificazione, il giudice deve valutare la prova contraria dedotta, non potendo ritenere tale contestazione automaticamente preclusa dalla fede privilegiata dell’atto.
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