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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18646/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento con il quale, mediante accertamento analitico-induttivo, ricostruiva un maggior reddito d'impresa ai fini IRAP e IVA, poi imputato per trasparenza ai soci e seguito da distinti atti personali. La società aveva impugnato l'atto e, dopo una complessa vicenda processuale tra primo e secondo grado, la CTR della Liguria aveva accolto l'appello dell'Ufficio confermando l'accertamento. In cassazione i contribuenti deducevano un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenevano che il giudice regionale avesse aderito acriticamente alla ricostruzione dell'Ufficio senza una valutazione complessiva e analitica degli indizi e delle prove contrarie. Contestavano in particolare: il costo orario della manodopera ricostruito dall'Ufficio rispetto a quello emergente dalla documentazione societaria; la percentuale di ore attribuite all'attività di officina rispetto a quella di vendita e montaggio gomme; l'inclusione del lavoro amministrativo del legale rappresentante nel costo della manodopera; le diverse percentuali di ricarico sui ricambi; la mancata allegazione delle pubblicazioni CNA e REF utilizzate per il calcolo della tariffa oraria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente preso le mosse dalla mancanza di contestazioni sulla sussistenza dei presupposti dell'accertamento analitico-induttivo e aveva valutato gli elementi presuntivi posti dall'Ufficio come intrinsecamente attendibili e coerenti nel loro complesso, confrontandoli con le deduzioni difensive dei contribuenti. Ha quindi escluso sia la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sia l'omesso esame di fatti decisivi, rilevando che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente, in presenza di incompletezza, falsità o inesattezza delle scritture contabili, l'accertamento analitico-induttivo fondato anche su presunzioni semplici; l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la dedotta violazione di legge non può essere usata per censurare la mera valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia correttamente applicato la disciplina dell'accertamento presuntivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non è configurabile quando la sentenza di merito abbia esaminato i fatti decisivi e non vi sia omesso esame di circostanze oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento analitico-induttivo, l'amministrazione finanziaria può fondare la pretesa su presunzioni semplici idonee a colmare le lacune delle scritture contabili, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Una volta che l'Ufficio abbia assolto l'onere di costruire una presunzione attendibile di maggior reddito, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio; il controllo del giudice di legittimità resta circoscritto alla correttezza giuridica della motivazione e alla presenza di un effettivo omesso esame di fatti decisivi.
  • L'eventuale censura sull'inquadramento del metodo accertativo non integra di per sé violazione di legge se, in concreto, il giudice di merito ha valutato correttamente gli elementi presuntivi e le controprove offerte.
  • La motivazione è immune da vizi quando il giudice di merito dia conto degli elementi valorizzati dall'Ufficio e delle deduzioni difensive del contribuente, spiegando perché i primi siano idonei a sorreggere la ricostruzione del reddito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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