Cassazione Civile, Ordinanza n. 07646/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un sollecito di pagamento e messa in mora per la TARI 2018 emesso nei confronti di una società non domestica per l'importo di euro 54.816,00. La contribuente impugnava l'atto sostenendo che le delibere comunali di approvazione del PEF e delle tariffe Tari 2018 erano state annullate dal TAR Abruzzo, con conseguente illegittimità della pretesa. La CTP accoglieva il ricorso annullando il sollecito. In appello la CTR, da un lato, riteneva applicabili per il 2018 le tariffe 2019, reputate meno gravose delle precedenti; dall'altro, riconosceva alla contribuente la debenza della TARI solo per la parte fissa e per il 20% della parte variabile, valorizzando lo smaltimento autonomo dei rifiuti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 169, l. 296/2006 per avere la CTR applicato le tariffe 2019 al 2018; 2) violazione dei regolamenti comunali e del principio di privativa del servizio rifiuti, sostenendo che il tributo era dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio; 3) violazione dell'art. 1, comma 656, l. 147/2013 per l'erroneo riconoscimento della riduzione al 20%. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che l'annullamento delle delibere 7/2018 e 8/2018 aveva eliminato il potere del Comune di esigere la TARI 2018.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto errata la soluzione della CTR sia nella parte in cui aveva applicato per il 2018 le tariffe 2019, sia nella parte in cui aveva riconosciuto l'esenzione/riduzione sulla base dello smaltimento autonomo senza verificare i presupposti normativi. La Corte ha chiarito che, anche a fronte dell'annullamento delle delibere tariffarie, il contribuente non è liberato da ogni obbligo di pagamento, dovendo applicarsi la tariffa precedentemente vigente; inoltre, l'eventuale riduzione della parte variabile presuppone la prova della mancata istituzione del servizio, della sua non utilizzabilità, o della grave irregolarità del servizio nei termini di legge, non essendo sufficiente la mera autonoma gestione del rifiuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che l'omessa indicazione, nel ricorso, dell'oggetto del giudizio, del valore della controversia, della sintesi dei motivi o del riferimento al sottofascicolo integri motivo di inammissibilità, perché tali elementi non sono richiesti a pena di inammissibilità dalla norma.
L'omesso riferimento al sottofascicolo non comporta inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 1, comma 169, l. n. 296/2006
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ... In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
In caso di mancata approvazione tempestiva delle nuove tariffe, opera la proroga automatica delle tariffe precedentemente vigenti; non è consentito applicare arbitrariamente tariffe di annualità diverse non risultanti dal quadro normativo.
art. 79, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
Il mancato rispetto del termine per l'approvazione del nuovo regolamento e delle tariffe non ha carattere perentorio e non determina di per sé illegittimità delle delibere tariffarie precedenti.
art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 507/1993
In caso di mancata tempestiva approvazione delle nuove tariffe, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente.
art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. n. 507/1993
Se il servizio di raccolta è istituito ma svolto in modo irregolare o in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, il tributo non è escluso ma è dovuto in misura ridotta; la riduzione richiede che l'utente abbia la concreta possibilità di utilizzare il servizio oppure provi le condizioni di grave irregolarità previste dalla norma.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
La riduzione della superficie tassabile riguarda il diverso caso dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, non il caso di rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero.
art. 67, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato come base generale per criteri di proporzionalità della riduzione tariffaria in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero.
Il contribuente ha un onere informativo/dichiarativo per ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 22/1997
I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa.
art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22/1997
La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
art. 23, comma 1, lett. e), l. n. 179/2002
Ha abrogato, dal 1° gennaio 2003, la disciplina derogatoria richiamata dalla CTR sul recupero dei rifiuti.
art. 7, comma 2, d.P.R. n. 158/1999
Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero, non un'esenzione totale.
art. 1, comma 656, l. n. 147/2013
La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa ...
La riduzione al 20% richiede la prova del mancato svolgimento del servizio o della sua grave violazione nelle forme previste dalla norma; non basta la sola gestione autonoma dei rifiuti da parte dell'utente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei casi previsti.
art. 5 l. n. 2248/1865, All. E
Il giudice tributario può disapplicare d'ufficio l'atto amministrativo presupposto illegittimo, salvo il limite di un eventuale giudicato amministrativo favorevole alla sua legittimità.
Massime di principio
- L'annullamento di una delibera tariffaria comunale non libera il contribuente da ogni obbligo di pagamento del tributo rifiuti: in mancanza della nuova tariffa tempestivamente approvata, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente ex lege.
- La pronuncia amministrativa di annullamento della tariffa non determina, di regola, una caducazione automatica delle delibere successive; il giudice tributario deve individuare la disciplina tariffaria applicabile al rapporto, eventualmente disapplicando l'atto illegittimo presupposto.
- Per ottenere una riduzione della TARI per mancato o irregolare servizio di gestione dei rifiuti, il contribuente deve allegare e provare i presupposti specifici previsti dalla legge; la mera affermazione di smaltimento autonomo o di mancata fruizione non basta di per sé a escludere il tributo.
- La riduzione tariffaria per utenze non domestiche che avviano a recupero rifiuti assimilati opera come abbattimento proporzionale della parte variabile, non come esenzione integrale, quando il servizio sia istituito e utilizzabile.
- In materia di ricorso per cassazione, la mancata indicazione di elementi non richiesti dall'art. 366 c.p.c. o il mancato riferimento al sottofascicolo ex art. 369 c.p.c. non integra causa di inammissibilità.
- La prova dei presupposti della riduzione o dell'esenzione grava sul contribuente che invoca il regime agevolativo, mentre la mera contestazione dell'atto da parte del Comune costituisce difesa non soggetta a preclusioni.
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