Cassazione Civile, Ordinanza n. 22719/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari di finanziamento e apertura di credito tra una società edile, il suo titolare e una banca. Dopo la revoca degli affidamenti, la banca ottenne decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e iscrisse ipoteche su beni dei debitori; in seguito intervennero accordi transattivi nel 1999 e nel 2000, con rinuncia alle opposizioni ai decreti ingiuntivi e regolazione delle modalità di soddisfacimento del credito, anche mediante vendita di immobili ipotecati. Gli attori, poi divenuti eredi del titolare originario e con l’intervento della curatela fallimentare, chiesero la nullità o l’annullamento delle transazioni, sostenendo: violazione del divieto di patto commissorio; nullità per illiceità della transazione e per asserita usurarietà/sproporzione delle prestazioni; nullità per abuso di dipendenza economica; invalidità per presunta illiceità della revoca degli affidamenti; in subordine, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca e risarcimento dei danni. In Cassazione i ricorrenti principali hanno articolato sei motivi, lamentando violazioni di legge e vizi motivazionali su patto commissorio, art. 1972 c.c., usura, abuso di dipendenza economica, annullamento della transazione ex art. 1971 c.c. e responsabilità risarcitoria; la curatela ha proposto sei motivi incidentali, insistendo soprattutto sulla configurabilità del patto commissorio, sulla nullità della transazione per rinuncia a far valere l’illiceità del recesso/revoca, sull’usura e sull’abuso di dipendenza economica; la banca ha proposto ricorso incidentale, tra l’altro, sulle spese di lite e, in via condizionata, sul giudicato e sulla legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale degli eredi/debitori e il ricorso incidentale della curatela fallimentare, ritenendo inammissibili o infondati i motivi che miravano a una rivalutazione del fatto o a una diversa lettura della transazione. Ha confermato che non risultava un patto commissorio, perché la banca non aveva acquisito la proprietà o la disponibilità dei beni ipotecati né un mandato irrevocabile a vendere; ha ritenuto che l’eventuale illegittimità della revoca degli affidamenti non integrasse di per sé l’illiceità ex art. 1972 c.c. né travolgesse la transazione; ha escluso la configurabilità dell’usura, dell’abuso di dipendenza economica e dell’annullamento per pretesa temerarietà del credito, anche in ragione del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi e della preclusione derivante dalla transazione. È stato invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale della banca in tema di spese di lite: la Corte ha cassato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di appello e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese in misura più elevata, applicando lo scaglione corrispondente al valore della domanda risarcitoria complessiva (oltre 33 milioni di euro).
Norme richiamate
Il divieto di patto commissorio non è violato quando il creditore non acquisisce la proprietà né la disponibilità giuridica o materiale dei beni dati a garanzia e le parti si limitano a regolare le modalità di pagamento o di realizzo del credito.
L'illiceità rilevante ai fini della nullità della transazione è quella che integra una causa di nullità del negozio, non la mera illegittimità del comportamento di una parte.
La nullità della transazione per illiceità presuppone un vizio di illiceità rilevante ex art. 1418 c.c.; non basta che la lite riguardi un atto asseritamente illegittimo.
La pretesa usurarietà della transazione è stata esclusa per difetto di una concreta e palese sproporzione tra le prestazioni e per la rilevanza, nel bilanciamento, dell'azzeramento di un ingente debito.
L'abuso di dipendenza economica è stato ritenuto non configurabile in una transazione volta a comporre una lite e comunque non estendibile, nel caso esaminato, al rapporto tra impresa e banca nei termini prospettati dalle parti.
L'annullamento della transazione per temerarietà della lite è escluso quando il credito sottostante risulti coperto dal giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi divenuti definitivi.
Il giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi copre l'esistenza, validità ed esigibilità dei crediti azionati, ma non necessariamente tutte le questioni ulteriori non coperte da quel giudicato.
La violazione della norma non può essere dedotta come semplice dissenso sulla valutazione delle prove; è configurabile solo nei casi tipici di utilizzo di prove non dedotte, disconoscimento di prove legali o attribuzione di valore legale a prove prive di tale efficacia.
Non ogni contestazione sulla ricostruzione del fatto integra violazione del principio di decisione iuxta alligata et probata.
Le censure eterogenee e cumulative, prive di specificità, sono inammissibili.
La liquidazione delle spese deve essere coerente con il valore della controversia e, se inferiore ai minimi applicabili, deve essere sorretta da motivazione adeguata.
Nel liquidare i compensi, il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo degli scaglioni e, se si discosta dai parametri rilevanti, motivare specificamente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Sono state ravvisate le condizioni per l'applicazione del contributo unificato დამატivo in relazione al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale della curatela.
Massime di principio
- Il divieto di patto commissorio non è configurabile se l'accordo non trasferisce al creditore la proprietà o la disponibilità del bene ipotecato e non gli attribuisce un potere sostitutivo di acquisizione del bene in caso di inadempimento, restando la vendita nella sfera dispositiva del debitore.
- La nullità della transazione per illiceità ex art. 1972 c.c. richiede una illiceità del rapporto sottostante rilevante ai sensi dell'art. 1418 c.c.; la mera illegittimità o contestabilità della condotta di una parte non basta a travolgere l'accordo transattivo.
- Quando un credito sia stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo non opposto, la successiva transazione che ne disciplina il soddisfacimento non può essere invalidata invocando questioni già coperte dal giudicato o questioni che la transazione ha validamente precluso.
- L'abuso di dipendenza economica non è invocabile in modo automatico contro una transazione: occorre verificare che ricorrano i presupposti tipici della fattispecie e che il vizio riguardi davvero il contenuto del rapporto regolato, non la mera composizione della lite.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si indica un errore di regola legale di valutazione della prova; non è sufficiente contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- In tema di spese di lite, il giudice deve rispettare il criterio del valore della causa e collocarsi nello scaglione applicabile; una liquidazione inferiore ai minimi richiede una motivazione specifica, mentre in presenza di domande di valore determinato molto elevato il parametro economico va utilizzato in modo coerente con quel valore.
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