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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07768/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società ha insinuato al passivo fallimentare un credito chirografario di euro 253.351,25, oltre interessi legali, dedotto come corrispettivo di asserite forniture di merci e documentato con fatture e documenti di trasporto. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che le fatture non costituissero prova del credito, che i documenti di trasporto sottoscritti dal solo vettore non bastassero a dimostrare la consegna e che la prova orale e il contesto dei rapporti tra le società deponevano per operazioni cartolari, almeno in parte simulate o fittizie. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato l’omesso esame di elementi decisivi e delle difese svolte in opposizione rispetto alle contestazioni sulla reale natura dei rapporti commerciali; dall’altro la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato la prova documentale (fatture e ddt) e attribuito rilievo decisivo alle risultanze testimoniali e alla pretesa opacità dei rapporti tra le parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non anche l’omessa valutazione di questioni, argomentazioni o difese. Il secondo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché la censura, formalmente prospettata come violazione dell’art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio e il libero convincimento del giudice di merito; la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia invertito o falsamente applicato la regola di distribuzione dell’onere della prova, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    indicato come base del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mancata considerazione di questioni o argomentazioni.

  • d.l. n. 83 del 2012

    ha modificato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis.

  • L. n. 134 del 2012

    ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 83 del 2012.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non se si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione di legge, ma la censura è stata riqualificata come contestazione del merito probatorio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie da parte di entrambe le parti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare l’omessa disamina di difese, argomenti o questioni giuridiche, ma solo l’omesso esame di un fatto storico, preciso, controverso e decisivo.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice di merito abbia invertito la regola di riparto dell’onere della prova; non ricorre, invece, quando si contesti la valutazione delle prove e il convincimento formato dal giudice.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze istruttorie più persuasive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione rispetta i principi di diritto sulla prova.
  • Fatture e documenti di trasporto, da soli, possono non essere sufficienti a provare un credito da fornitura quando il contesto fattuale e le altre prove inducano a dubitare dell’effettiva esecuzione delle operazioni commerciali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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