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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14973/2020 del 14/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

Le lavoratrici, dipendenti di una cooperativa addetta al servizio di pulizia presso strutture della società committente, ottennero un decreto ingiuntivo per differenze retributive maturate nel 2011 e non corrisposte dalla datrice di lavoro. Gli importi individuali variavano da 165,87 a 1.536,27 euro. Le lavoratrici chiamarono la committente a rispondere in solido ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. La società oppose il decreto. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 20 ottobre 2015, accolse l’opposizione e revocò l’ingiunzione, ritenendo inapplicabile la solidarietà negli appalti pubblici. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 888 del 29 novembre 2016, riformò la decisione, rigettò l’opposizione e condannò la società alle spese di entrambi i gradi. In cassazione la società propose quattro motivi. Primo: l’art. 29, comma 2, non sarebbe applicabile a un soggetto tenuto alle norme sui contratti pubblici. Secondo: la Corte d’appello avrebbe individuato erroneamente la versione della norma applicabile ratione temporis. Terzo: si denunciò la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa datrice di lavoro e del consorzio appaltatore, anche in relazione alla preventiva escussione. Quarto: si contestarono la prova dell’impiego delle lavoratrici nell’appalto e diverse voci e quantificazioni del credito, inclusi ferie e permessi non goduti, indennità forfettaria di settore, lavoro straordinario o supplementare e TFR; si dedussero inoltre l’asserita devoluzione del TFR a un fondo pensione, errori nei conteggi e violazioni delle regole sull’onere della prova e sulla titolarità del diritto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la responsabilità solidale dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 si applica anche a un committente privato soggetto alla disciplina dei contratti pubblici, poiché l’esclusione riguarda le pubbliche amministrazioni e le due discipline sono compatibili. Il secondo e il terzo motivo sono infondati; per i crediti maturati nel 2011 si applica la disciplina sostanziale vigente al momento della maturazione, che configurava una solidarietà passiva e non un regime sussidiario. Non sussiste litisconsorzio necessario tra i condebitori solidali, né la società ha indicato un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla mancata partecipazione della cooperativa e del consorzio. Il quarto motivo è inammissibile: le censure processuali sono state formulate in modo non pertinente e la doglianza è priva di autosufficienza per mancata riproduzione degli atti necessari a verificare le voci e gli importi contestati. La Cassazione ha inoltre rilevato che la valutazione di merito sull’effettivo impiego delle lavoratrici nell’appalto era stata fondata sulle testimonianze assunte in primo grado e non era sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati. La società è stata condannata a rimborsare alle controricorrenti 5.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003

    nel caso di specie, relativo all’appalto del mero servizio di pulizia in locali della società Autostrade, nonostante quest’ultima sia concessionaria di pubbliche attività, è applicabile l’ordinaria disciplina D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, non rientrando evidentemente la S.p.a. ricorrente nel novero delle pubbliche amministrazioni

    La responsabilità solidale prevista dalla norma si applica anche al committente privato assoggettato alle regole dei contratti pubblici; l’esclusione concerne le pubbliche amministrazioni, non i soggetti privati concessionari.

  • art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003

    A tal riguardo, invero, occorre aver riguardo al periodo di maturazione (anno 2011), cui si riferiscono le azionate pretese creditorie de quibus, di guisa che vale e comunque prevale la disciplina sostanziale, non già processuale, ex cit. art. 29, comma 2, ratione temporis all’epoca vigente

    La disciplina sostanziale della solidarietà applicabile si individua in base al momento di maturazione del credito del lavoratore; per i crediti maturati nel 2011 vale il testo allora vigente, che stabiliva la solidarietà passiva senza beneficio di preventiva escussione.

  • art. 102 c.p.c.

    solidarietà per la quale come è noto non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale ex art. 102 c.p.c.

    La solidarietà passiva non rende necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condebitori: il creditore può agire contro uno solo di essi e il rapporto processuale è scindibile.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    la doglianza si appalesa largamente non autosufficiente ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, soprattutto per omessa riproduzione degli atti processuali rilevanti al riguardo

    È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contesta voci e quantificazione del credito senza riprodurre gli atti processuali necessari a rendere verificabile la censura.

  • art. 2697 c.c.

    la quale d’altro canto non può nemmeno sindacare in questa sede di legittimità, neanche sotto il profilo dell’asserita violazione dell’art. 2697 c.c., l’apprezzamento nel merito operato dalla Corte territoriale ai fini della prova

    La denuncia di violazione dell’onere della prova non consente di ottenere in cassazione un riesame della valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice d’appello.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    atteso l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 può gravare anche sul committente privato soggetto alla disciplina dei contratti pubblici: l’esclusione stabilita per le pubbliche amministrazioni non si estende ai privati per il solo fatto che operino come enti aggiudicatori o concessionari.
  • La disciplina sostanziale della responsabilità solidale del committente si determina con riferimento al momento in cui matura il credito del lavoratore, non alla stipulazione dell’appalto né alla successiva esigibilità del credito.
  • La solidarietà passiva tra committente e appaltatore non comporta litisconsorzio necessario: il creditore può agire nei confronti di uno solo dei condebitori e il processo può svolgersi senza integrare il contraddittorio con gli altri.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che censura l’accertamento di singole voci o importi del credito deve riprodurre gli atti processuali indispensabili per comprenderne e verificarne la fondatezza; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per sollecitare in cassazione una nuova valutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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