Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15977/2020 del 27/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva proposto due ricorsi, poi riuniti, chiedendo di accertare un rapporto subordinato come commessa addetta alle vendite e alla riscossione: con la titolare di una ditta individuale dal 5 dicembre 2003 al 31 dicembre 2007, con domanda di € 44.419,78 per differenze retributive, e con una società dal 2 gennaio al 28 giugno 2008, con domanda di € 5.735,95. Il Tribunale aveva accolto le domande e condannato la parte resistente al pagamento complessivo di € 50.155, oltre accessori e spese. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 maggio 2015, aveva parzialmente accolto l’appello della società: aveva condannato separatamente la società a pagare € 5.735,95 e la titolare della ditta individuale a pagare € 44.419,78, confermando nel resto la decisione e compensando le spese del secondo grado. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata valutazione degli elementi di continuità aziendale e della sostanza della pretesa, dalla quale avrebbe dovuto desumersi il trasferimento d’azienda; 2) violazione degli artt. 112 e 97 c.p.c., sostenendo la solidarietà tra le convenute e richiamando l’interesse comune rilevante per la condanna solidale alle spese; 3) violazione dell’art. 437 c.p.c. per l’esclusione di nuove deduzioni e documenti prodotti in appello, che, secondo la ricorrente, erano successivi al primo grado e integravano il quadro probatorio sulla continuità dell’impresa; 4) omessa motivazione sulla configurabilità di un litisconsorzio unitario tra la ditta individuale e la società, in ragione della connessione che aveva giustificato la riunione dei procedimenti. Nel giudizio di legittimità fu inoltre comunicato il fallimento della società, dichiarato nel febbraio 2016.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d’Appello secondo cui le due domande, proposte separatamente contro soggetti distinti e per periodi diversi, erano autonome e non prospettavano nei ricorsi introduttivi un trasferimento d’azienda idoneo a giustificare la responsabilità solidale della società per i crediti maturati verso la titolare della ditta individuale. La condanna cumulativa pronunciata in primo grado aveva quindi violato l’art. 112 c.p.c.; la riunione delle cause non ne aveva eliminato l’autonomia. I primi due motivi sono stati respinti anche perché la censura di error in procedendo non era stata ritualmente formulata come nullità e le riproduzioni degli atti non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza. È stata ritenuta inconferente la deduzione relativa all’art. 97 c.p.c., che disciplina la condanna alle spese tra più soccombenti e non dimostra la solidarietà sostanziale dell’obbligazione. Il terzo motivo è stato assorbito dalle precedenti ragioni e comunque non era autosufficiente; la Corte ha inoltre richiamato i limiti alle nuove domande, modifiche e allegazioni in appello nel rito del lavoro. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la denuncia del vizio motivazionale non era stata formulata secondo i requisiti richiesti per dedurre la nullità e, in ogni caso, la riunione non aveva fatto venir meno l’autonomia delle cause. La comunicazione del fallimento della società è stata giudicata irrilevante ai fini dell’interruzione del giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché la società era rimasta intimata. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    non essendo stata prospettata alcuna ipotesi di trasferimento aziendale, rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c., tale da poter giustificare una responsabilità solidale della cessionaria per i crediti maturati dalla lavoratrice nei confronti della cedente al tempo del trasferimento, ne derivava evidentemente il vizio di ultrapetizione in cui era incorsa la gravata pronuncia per la condanna di “parte resistente” al pagamento della somma pari al totale dei due importi richiesti dall’attrice a ciascuna delle parti convenute

    Il giudice non può unificare d’ufficio soggetti convenuti e pretese creditorie autonome, né pronunciare una condanna complessiva eccedente le domande formulate; in assenza di deduzioni che prospettino i presupposti della solidarietà o di altra responsabilità comune, una simile decisione incorre in ultrapetizione.

  • art. 274 c.p.c.

    la mera connessione (parzialmente oggettiva e soggettiva, rilevante ex art. 274 c.p.c. e art. 151, delle relative norme di attuazione, specialmente per le controversie in materia di lavoro e di previdenza) non può, evidentemente, comportare l’individuazione sostanziale, officio judicis, dei due diversi soggetti convenuti in una sola parte, nè tantomeno delle distinte pretese azionate in una sola domanda

    La connessione che giustifica la riunione di cause non trasforma i distinti convenuti in un’unica parte e non fonde le domande autonome.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    la mera connessione (parzialmente oggettiva e soggettiva, rilevante ex art. 274 c.p.c. e art. 151, delle relative norme di attuazione, specialmente per le controversie in materia di lavoro e di previdenza) non può, evidentemente, comportare l’individuazione sostanziale, officio judicis, dei due diversi soggetti convenuti in una sola parte, nè tantomeno delle distinte pretese azionate in una sola domanda

    La riunione resa possibile dalla connessione, anche nelle controversie di lavoro, lascia intatta l’autonomia soggettiva delle parti e l’individualità delle pretese.

  • art. 1294 c.c.

    in assenza di circostanziate deduzioni di parte tali da poter consentire una diversa qualificazione delle domande, ancorchè separatamente proposte, in termini di obbligazione solidale ex art. 1294 c.c., ovvero in alternativa di litisconsorzio necessario sostanziale ex art. 102 c.p.c.

    La presunzione di solidarietà tra condebitori non consente di fondare una condanna solidale quando le domande autonome non contengano circostanziate allegazioni idonee a prospettare un’obbligazione solidale.

  • art. 102 c.p.c.

    in assenza di circostanziate deduzioni di parte tali da poter consentire una diversa qualificazione delle domande, ancorchè separatamente proposte, in termini di obbligazione solidale ex art. 1294 c.c., ovvero in alternativa di litisconsorzio necessario sostanziale ex art. 102 c.p.c.

    La connessione tra cause non basta a configurare un litisconsorzio necessario sostanziale; occorrono allegazioni che consentano di qualificare il rapporto in tal senso.

  • art. 437 c.p.c.

    nel c.d. rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio – e a maggior ragione quella del giudizio d’appello – risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., non sono ammesse domande nuove, nè modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al “petitum” che alla “causa petendi”, neppure nell’ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte

    Nel rito del lavoro, in appello sono precluse le domande nuove e le modifiche della domanda relative al petitum o alla causa petendi, anche se la controparte accetta il contraddittorio.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6

    la parziale riproduzione degli atti processuali e della documentazione menzionati alle pagine da 13 a 15 del ricorso de quo appare del tutto insufficiente, ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, per poter desumere la pretesa continuità aziendale già dedotta in primo grado, ma che non sarebbe stata debitamente valutata dalla Corte di merito

    Il ricorrente per cassazione deve esporre con specificità gli atti e i documenti necessari a sostenere la censura; la loro riproduzione soltanto parziale e insufficiente non consente alla Corte di verificare la dedotta continuità aziendale.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    inammissibile risulta, altresì, il quarto motivo di ricorso circa la omessa motivazione del c.d. litisconsorzio unitario tra le due convenute, atteso che dal complesso delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito non emerge, evidentemente, la violazione del c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, la cui inosservanza quindi è denunciabile esclusivamente mediante rituale allegazione del corrispondente error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, comunque univocamente in termini di nullità

    La censura di nullità processuale per vizio della motivazione deve essere proposta ritualmente ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e deve riferirsi alla violazione del minimo costituzionale di motivazione; non basta prospettare genericamente un’omessa motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Quando il ricorso è integralmente respinto e sussistono i presupposti di legge, la Corte dà atto dell’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato nella misura prevista.

Massime di principio

  • La riunione per connessione di procedimenti originariamente distinti non elimina l’autonomia delle cause, delle domande e delle parti; la decisione formalmente unica continua a risolversi in pronunce riferibili a ciascun rapporto processuale.
  • Il giudice non può trasformare d’ufficio domande autonome proposte contro soggetti diversi in un’unica pretesa né pronunciare una condanna complessiva non richiesta; in mancanza di allegazioni circostanziate che fondino la solidarietà o un litisconsorzio necessario, ciò integra ultrapetizione.
  • Nel rito del lavoro, l’appello non può introdurre domande nuove o mutare petitum e causa petendi rispetto alle domande proposte in primo grado, neppure quando la controparte accetti il contraddittorio.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; una riproduzione parziale o insufficiente non consente l’esame della doglianza.
  • Il fallimento della parte non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, che è dominato dall’impulso d’ufficio e non è soggetto alle comuni cause di interruzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.