Cassazione Civile, Ordinanza n. 3292/2020 del 11/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio-amministratore)
La controversia
Il socio e amministratore unico di una s.r.l. era stato assoggettato dall’INPS all’iscrizione alla gestione commercianti e al pagamento dei contributi per il periodo 2006-2009, oltre all’attività di amministratore rilevante ai fini della gestione separata. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione alle cartelle; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4856/2014 depositata il 29 maggio 2014, aveva riformato la decisione, annullato le cartelle e ritenuto non provata un’attività operativa del socio, distinta dai compiti gestori, svolta con abitualità e prevalenza. Secondo la Corte territoriale, l’apporto del socio, che frequentava abitualmente gli studi universitari, era riconducibile alla carica di amministratore; la dichiarazione prodotta tardivamente dall’INPS non era sufficiente a dimostrare il diverso lavoro aziendale. L’INPS ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 203 e 208, della L. n. 662/1996, come interpretato dall’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, in relazione all’art. 2697 c.c.; ha contestato che fosse stata ritenuta non assolta la prova dell’attività richiesta per l’iscrizione alla gestione commercianti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il doppio obbligo di iscrizione presuppone la coesistenza dell’attività di amministratore e di un’attività lavorativa operativa nell’impresa, riconducibile all’oggetto sociale e distinta dai compiti amministrativi. L’INPS, sul quale grava la prova dei fatti costitutivi dell’obbligo contributivo e dei requisiti di abitualità e prevalenza, non aveva dimostrato tale attività ulteriore; la valutazione della Corte d’appello, secondo cui l’attività accertata non presentava quei caratteri, era conforme ai principi applicabili. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 203, L. n. 662/1996
i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa
L’iscrizione alla gestione commercianti del socio di una s.r.l. richiede che egli svolga abitualmente e prevalentemente attività lavorativa operativa nell’impresa, distinta dall’attività di amministratore; la prevalenza va valutata rispetto alle attività lavorative del soggetto nell’impresa, non rispetto agli altri fattori produttivi.
art. 1, comma 208, L. n. 662/1996
per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto
Il doppio obbligo contributivo presuppone la coesistenza effettiva dell’attività commerciale operativa e di quella amministrativa; l’ente previdenziale deve provare rigorosamente i fatti costitutivi dell’obbligo.
art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010
in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa
La disciplina richiamata comporta che l’attività gestoria, rilevante per la gestione separata, non basta da sola a fondare l’iscrizione alla gestione commercianti: occorre provare anche l’attività operativa nell’impresa con i requisiti di abitualità e prevalenza.
art. 2697 c.c.
per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto
L’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, inclusi l’attività operativa ulteriore e i suoi requisiti di abitualità e prevalenza, grava sull’ente previdenziale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dalla parte ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
La Corte dà atto, a seguito del rigetto, della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per l’iscrizione alla gestione commercianti del socio di una s.r.l. che svolga anche funzioni di amministratore è necessaria la coesistenza di un’attività operativa nell’impresa, riconducibile all’oggetto sociale, distinta dall’attività gestoria rilevante per la gestione separata.
- L’attività operativa che giustifica l’iscrizione deve essere svolta dal socio congiuntamente in modo abituale e prevalente; tali requisiti vanno valutati con riferimento alle attività lavorative svolte dal soggetto nell’impresa, al netto dei compiti di amministratore, e non in comparazione con gli altri fattori produttivi.
- L’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, compresi la coesistenza delle attività e i requisiti di abitualità e prevalenza, grava sull’ente previdenziale e deve essere assolto in modo puntuale e rigoroso.
- La verifica dell’effettiva partecipazione del socio al lavoro aziendale compete al giudice di merito; nella valutazione possono rilevare la complessità dell’impresa, la presenza di dipendenti o collaboratori e le mansioni da questi svolte.
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