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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23605/2020 del 27/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

L’agente aveva svolto attività per la compagnia assicuratrice dal 1970 al 2012. Dopo avere denunciato alla preponente due sinistri relativi a una polizza Kasko stipulata per la propria autovettura, per i quali erano stati corrisposti indennizzi rispettivamente di 14.500 euro e 32.800 euro, la compagnia aveva ritenuto che gli eventi si fossero verificati in circostanze e con una dinamica diverse da quelle riferite e aveva revocato il mandato per giusta causa. L’agente aveva adito il Tribunale di Torino chiedendo l’accertamento dell’insussistenza della giusta causa e il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e di ulteriori indennità di cessazione, per complessivi 486.378,16 euro oltre accessori. Il Tribunale, dopo avere disposto d’ufficio l’acquisizione degli atti del procedimento penale promosso a seguito della querela della compagnia, aveva riconosciuto all’agente il diritto di trattenere 168.836,91 euro già corrisposti a titolo di indennità di fine rapporto, anche in caso di giusta causa, e aveva respinto le altre domande. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 5 giugno 2015, aveva accolto solo la domanda relativa al canone di locazione e all’imposta di registro dei locali dell’agenzia, condannando la compagnia a pagare 1.237,74 euro oltre interessi: tali oneri erano stati anticipati dall’agente, ma risultavano dovuti dalla compagnia, che aveva ottenuto la riconsegna immediata dei locali dopo il recesso. In cassazione l’agente ha formulato due motivi: con il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 421 c.p.c., contestando che il giudice avesse acquisito d’ufficio gli atti del procedimento penale e svolto istruttoria su fatti allegati dalla compagnia soltanto con una costituzione tardiva, così supplendo alle omissioni e alle decadenze della parte; ha inoltre contestato l’utilizzazione di atti penali in assenza di una decisione definitiva. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha dedotto l’omesso esame della questione della giusta causa e invocato il giudicato penale formatosi successivamente alla sentenza d’appello, richiamando gli artt. 652 e 654 c.p.c. e l’art. 2909 c.c., nonché un contrasto di giudicati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha ribadito che i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro possono integrare elementi probatori già ritualmente acquisiti e superare un’incertezza probatoria, ma non possono supplire a una carenza probatoria totale, superare gli effetti di una richiesta istruttoria tardiva o sanare la decadenza della parte, né trasformare il giudice in sostituto degli oneri processuali di una parte. Nel caso concreto, i fatti sui quali era stata svolta l’istruttoria erano stati allegati dalla compagnia soltanto con la costituzione tardiva; l’acquisizione d’ufficio degli atti penali aveva quindi consentito di supplire a tale tardività. La Corte d’appello aveva errato nel ritenere legittimo l’esercizio dei poteri officiosi, senza considerare che essi non potevano rimediare alla tardiva costituzione della società. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito conforme ai principi enunciati e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.c.

    l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte

    Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi servono a integrare l’attività probatoria sulla base di elementi già ritualmente acquisiti e a superare l’incertezza che ne residua; non possono invece sostituire l’iniziativa probatoria della parte, rimediare a una carenza probatoria totale o neutralizzare la tardività delle allegazioni e delle richieste istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c.

    La disposizione è indicata come parametro del motivo di ricorso per cassazione con cui è stata denunciata la violazione della disciplina dei poteri istruttori officiosi. Il motivo è stato accolto per l’erronea applicazione dell’art. 421 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    con il ricorso, si deduce: 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: insussistenza della giusta causa di revoca del mandato.

    La norma è richiamata quale base del secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo e alle questioni di giudicato penale; la Corte non lo ha esaminato nel merito, dichiarandolo assorbito.

  • artt. 652 e 654 c.p.c.

    con il ricorso, si deduce: 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: insussistenza della giusta causa di revoca del mandato. Sulla formazione di giudicato esterno penale ex artt. 652 e 654 c.p.c., intervenuto successivamente all’emanazione della sentenza impugnata e relativa eccezione ex art. 2909 c.c., di giudicato materiale.

    Le disposizioni sono menzionate dal ricorrente a sostegno della deduzione relativa al giudicato penale sopravvenuto; il motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.

  • art. 2909 c.c.

    con il ricorso, si deduce: 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: insussistenza della giusta causa di revoca del mandato. Sulla formazione di giudicato esterno penale ex artt. 652 e 654 c.p.c., intervenuto successivamente all’emanazione della sentenza impugnata e relativa eccezione ex art. 2909 c.c., di giudicato materiale.

    La norma è richiamata dal ricorrente per prospettare l’efficacia di giudicato materiale della decisione penale sopravvenuta; la Corte ha dichiarato assorbito il motivo e non ha deciso la questione.

  • art. 423 c.p.c.

    il Tribunale, disposta l’acquisizione degli atti del procedimento penale relativo alla querela proposta dalla Milano Assicurazioni S.p.A., nei confronti del P. – dato atto che, con ordinanza ex art. 423 del codice di rito era stato ordinato alla società di provvedere all’immediato pagamento di Euro 168.836,91 a titolo di indennità di fine rapporto, dovuta anche nel caso di ritenuta sussistenza della giusta causa di recesso, e che detto importo era stato corrisposto al ricorrente e riconosciuto a verbale nell’an e nel quantum –

    La norma è menzionata per descrivere l’ordinanza con cui il Tribunale aveva disposto il pagamento immediato dell’indennità di fine rapporto. La Cassazione non ne ha esaminato né interpretato la disciplina.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il potere istruttorio officioso può essere esercitato quando le risultanze ritualmente acquisite offrano dati significativi e l’esigenza dell’ulteriore istruzione sorga da tali risultanze; esso non può essere utilizzato per ricercare fatti non ritualmente introdotti nel processo.
  • I poteri istruttori officiosi non possono supplire a una carenza probatoria totale, sostituire l’iniziativa e gli oneri della parte o superare gli effetti di una richiesta istruttoria tardiva, né possono tradursi in una rimessione in termini o nella sanatoria della decadenza della parte.
  • L’acquisizione d’ufficio di atti provenienti da un procedimento penale non può essere impiegata, in applicazione dell’art. 421 c.p.c., per rimediare alla tardiva costituzione della parte che avrebbe dovuto allegare i fatti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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