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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15353/2020 del 17/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Gli agenti di polizia municipale avevano lavorato per il Comune dal 2006 al 2008 in forza di un contratto a tempo determinato più volte rinnovato. Il Tribunale aveva respinto le domande risarcitorie per mancata allegazione di un danno risarcibile. In appello, la Corte di Roma, con sentenza n. 3672/2016 depositata l’8 luglio 2016, riformava le decisioni e condannava il Comune a risarcire ciascun lavoratore per un importo pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Riteneva illegittimi i contratti per difetto di forma scritta, essendo stati sottoscritti dopo l’inizio delle prestazioni, e rilevava inoltre plurime proroghe in violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001. Il Comune proponeva tre motivi di ricorso: (1) denunciava violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, sostenendo che la presunzione di danno riconosciuta dalle Sezioni Unite fosse relativa e superata, da un lato, dal blocco legale delle assunzioni pubbliche nel periodo interessato e, dall’altro, dalla successiva immissione in ruolo dei lavoratori, che sarebbe stata favorita dall’esperienza maturata nei rapporti a termine; (2) denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato la deduzione secondo cui, per ciascun lavoratore, vi era stata un’unica proroga seguita da rinnovi; (3) denunciava nuovamente violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, sostenendo che la presunzione di danno prevista per l’abuso dei contratti a termine non si applicasse alla proroga di un unico contratto. Il Comune aveva inoltre rinunciato al ricorso nei confronti di uno dei lavoratori, che aveva accettato la rinuncia.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato estinto il processo limitatamente al lavoratore destinatario della rinuncia, compensando tra le parti le relative spese. Nei confronti degli altri controricorrenti ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il blocco delle assunzioni pubbliche non esclude il danno presunto, poiché la perdita di chance comprende anche la possibilità di accedere a un ordinario rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato; inoltre, l’immissione in ruolo può reintegrare il pregiudizio soltanto quando sia causalmente riconducibile alla successione dei contratti a termine, ad esempio per effetto di stabilizzazione o di percorsi riservati, circostanza che il Comune non aveva specificamente allegato per le singole posizioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura non configurava omessa pronuncia su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e, comunque, non era decisiva, perché il Comune non aveva impugnato l’autonoma ragione di illegittimità costituita dalla mancanza di forma scritta anteriore all’inizio del rapporto. Il terzo motivo è stato rigettato: la presunzione di danno opera anche quando sia prorogato un unico contratto a termine illegittimo, poiché la proroga attribuisce ulteriori effetti temporali a un termine originariamente invalido e reitera l’illegittimità. La presenza di almeno una proroga, ammessa dallo stesso Comune, era sufficiente. Il Comune è stato condannato, per i rapporti ancora in discussione, a pagare le spese di legittimità: Euro 200 per spese ed Euro 6.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con attribuzione ai difensori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    In via preliminare deve essere dichiarata la estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., per la posizione di D.A., stante la rinuncia del difensore munito di mandato speciale.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente formulata dal difensore munito di mandato speciale, comporta la dichiarazione di estinzione del processo limitatamente alla posizione della parte interessata.

  • art. 112 c.p.c.

    Per consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda o su una eccezione di merito autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile (per tutte: Cass., 26/09/2019, n. 24098; Cassazione civile, sez. IL 16/02/2018, n. 3845) e non già in ragione dell’omesso esame di un fatto storico.

    L’omessa pronuncia rileva quando il giudice non decide su una domanda o eccezione di merito autonoma, ritualmente e inequivocabilmente proposta, e non coincide con il mancato esame di un fatto storico.

  • art. 360 c.p.c.

    Tanto precisato, la censura è comunque priva di decisività, non essendo stata impugnata la autonoma ratio decidendi su cui è fondata la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al primo contratto di lavoro ovvero il difetto di forma scritta (per essere avvenuta la stipula del contratto in epoca successiva all’inizio del rapporto).

    La censura in cassazione è priva di decisività quando non investe un’autonoma ratio decidendi idonea, da sola, a sostenere la decisione impugnata.

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    Giova evidenziare che la presunzione di danno enunciata dalle Sezioni Unite nel citato arresto n. 5072/2016 copre la perdita di chance subita dal lavoratore non solo rispetto al superamento di un eventuale concorso bandito dalla pubblica amministrazione per la assunzione a tempo indeterminato ma anche rispetto alla liberazione delle energie lavorative verso un altro possibile ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato (punto 13 della sentenza citata).

    Nell’abuso di contratti a termine nel pubblico impiego, il danno presunto comprende la perdita di chance sia rispetto all’accesso a un’assunzione pubblica a tempo indeterminato sia rispetto alla possibilità di impiegare le proprie energie lavorative in un ordinario rapporto privato a tempo indeterminato.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Va in limine evidenziato che, come già chiarito da questa Corte (Cass. 10 febbraio 2020 n. 3064; Cass. sez. VI n. 23945/2018; Cass. 13 marzo 2017, n. 6413; Cass. 28 febbraio 2017 n. 5229) il lavoratore a termine è assistito dalla presunzione di danno codificata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per il lavoro privato, secondo il principio enunciato da Cass. SU n. 5072/2016, anche nel caso in cui il termine apposto illegittimamente all’unico contratto di lavoro concluso con la pubblica amministrazione venga prorogato.

    La presunzione di danno prevista dall’art. 32, comma 5, si applica anche quando l’unico contratto a termine concluso con una pubblica amministrazione, già illegittimo, venga prorogato.

  • art. 4 D.Lgs. n. 368/2001

    Si è infatti evidenziato che la illegittimità del termine originario determina ex se, indipendentemente da ulteriori accertamenti, la illegittimità della proroga, in questo essa trova la sua causa nella attribuzione di ulteriori effetti nel tempo ad un termine invalido.

    La proroga di un contratto il cui termine originario è illegittimo è a sua volta illegittima, perché estende nel tempo gli effetti di un termine invalido.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, se sussistono i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, la presunzione di danno conseguente all’abuso del contratto a termine comprende la perdita di chance non solo di conseguire un rapporto pubblico a tempo indeterminato, ma anche di accedere a un ordinario rapporto privato a tempo indeterminato; il blocco legale delle assunzioni pubbliche non è quindi, da solo, idoneo a escludere il pregiudizio presunto.
  • L’immissione in ruolo può reintegrare il danno da abuso dei contratti a termine soltanto se è causalmente riconducibile alla successione dei contratti, in particolare quando operino meccanismi di stabilizzazione o percorsi riservati. La mera allegazione che l’esperienza lavorativa abbia agevolato la partecipazione o l’esito di un concorso non è sufficiente senza specifico riferimento alla posizione del singolo lavoratore.
  • La presunzione di danno prevista per l’abuso del lavoro a termine nel pubblico impiego si applica anche alla proroga di un unico contratto, se il termine originario è illegittimo: la proroga estende gli effetti temporali del termine invalido e reitera l’illegittimità.
  • Il vizio di omessa pronuncia presuppone la mancata decisione su una domanda o eccezione di merito autonomamente apprezzabile, ritualmente e inequivocabilmente proposta; non si configura per il solo mancato esame di un fatto storico.
  • Una censura di cassazione non è decisiva se lascia impregiudicata un’autonoma ratio decidendi che, da sola, sostiene la statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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