Cassazione Civile, Ordinanza n. 3294/2020 del 11/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio amministratore)
La controversia
Il socio e amministratore unico di una s.r.l. aveva opposto le cartelle relative ai contributi richiesti per l’iscrizione alla Gestione commercianti. Il giudice di primo grado aveva respinto la sua opposizione; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 169/2014 depositata il 10 marzo 2014, aveva riformato la decisione, escludendo l’obbligo contributivo. Aveva accertato che l’apporto del socio all’attività aziendale era marginale sul piano esecutivo, non abituale né prevalente e riconducibile ai compiti gestori propri dell’amministratore; inoltre, l’organizzazione societaria era idonea a realizzare autonomamente lo scopo sociale. L’INPS, anche quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione, ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 203 e 208, della L. n. 662/1996, come interpretato dall’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, in relazione all’art. 2697 c.c. Ha censurato la valutazione secondo cui l’ente non avrebbe provato lo svolgimento dell’attività personale richiesta per l’iscrizione alla Gestione commercianti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sola qualità di socio e amministratore di una s.r.l. non determina l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti: occorre provare una distinta partecipazione personale al lavoro aziendale, abituale e prevalente, valutata al netto dell’attività svolta in qualità di amministratore. La prevalenza riguarda il lavoro personale del socio rispetto alle sue altre attività e non richiede che esso prevalga sugli altri fattori produttivi dell’impresa. La Corte d’appello aveva svolto un accertamento concreto e coerente con tali criteri, rilevando che l’attività del socio rientrava nella funzione gestoria e che non era provato il requisito richiesto; la censura dell’INPS non ha quindi scalfito la decisione. Non sono state liquidate spese, poiché l’intimato non ha svolto attività difensiva. È stato dichiarato sussistente il presupposto processuale per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 203, L. n. 662/1996
è presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
Per l’iscrizione alla Gestione commercianti non basta la qualità di socio o di amministratore: deve essere provato lo svolgimento personale di attività lavorativa nell’impresa con carattere abituale e prevalente.
art. 1, comma 203, lett. c), L. n. 662/1996
in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell’area di applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa;
L’abitualità e la prevalenza si misurano con riguardo all’attività lavorativa personale prestata dal socio nell’impresa, escludendo quella svolta quale amministratore. La prevalenza non va intesa come preponderanza del lavoro del socio rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa.
art. 2697 c.c.
è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonchè l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017);
L’ente previdenziale che pretende l’iscrizione deve assolvere l’onere di provare i requisiti di legge. Il giudice di merito deve verificarli puntualmente, considerando anche la complessità dell’attività d’impresa e la presenza, la qualifica e le mansioni di dipendenti o collaboratori.
art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010
sul piano previdenziale, infatti, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019);
La partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale comporta l’iscrizione alla Gestione commercianti; la sola attività di amministratore, distinta sul piano giuridico dal lavoro diretto alla realizzazione dello scopo sociale, comporta invece l’iscrizione alla sola Gestione separata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendo i presupposti processuali, è dovuto dalla parte ricorrente l’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per l’iscrizione di un socio amministratore di s.r.l. alla Gestione commercianti occorre provare una partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzata da abitualità e prevalenza; la sola qualità di socio o amministratore non è sufficiente.
- Il requisito della prevalenza va valutato considerando l’attività lavorativa personale svolta dal socio nell’impresa, al netto delle funzioni esercitate quale amministratore. Non è necessario che tale apporto sia preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa.
- La partecipazione al lavoro aziendale e l’attività di amministrazione sono attività giuridicamente distinte: se il socio si limita ad amministrare, l’obbligo previdenziale è quello relativo alla Gestione separata, mentre l’iscrizione alla Gestione commercianti richiede anche la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale.
- L’onere di provare i requisiti che fondano l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti grava sull’ente previdenziale; il giudice di merito deve accertarli in modo puntuale e rigoroso, considerando, tra gli elementi rilevanti, la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, le loro qualifiche e le mansioni svolte.
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