Cassazione Civile, Ordinanza n. 9803/2020 del 26/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Cassa Edile)
La controversia
La società, classificata come impresa commerciale presso la Camera di commercio e inquadrata ai fini previdenziali nel settore commercio, aveva chiesto al Tribunale di Bolzano di accertare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dei dipendenti alla Cassa Edile di Bolzano e di ottenere la restituzione dei contributi versati. Svolgeva, in subappalto per conto di un’impresa appaltatrice, attività di montaggio e smontaggio di ponteggi nell’ambito di lavori pubblici di manutenzione ordinaria e risanamento di una galleria e di un viadotto; l’impresa appaltatrice era stata chiamata in causa dalla Cassa Edile quale obbligata solidale. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 57/2013 depositata il 20 dicembre 2013, aveva confermato il rigetto. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’attività concretamente svolta fosse edile o ausiliaria all’edilizia, valorizzando la documentazione societaria e contrattuale, la natura delle opere provvisionali e l’impiego di manodopera indicato nella documentazione di appalto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del D.L. n. 244/1995, art. 29, convertito dalla L. n. 341/1995, della L. n. 88/1989, art. 49, e del D.Lgs. n. 163/2006, art. 118, sostenendo che l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sarebbe circoscritto ai datori di lavoro individuati dai codici ISTAT previsti dall’art. 29 e non potrebbe essere fondato sull’accertamento in concreto dell’attività; richiamava il proprio codice ISTAT commerciale; (2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che documenti acquisiti agli atti avrebbero dimostrato una percentuale di manodopera inferiore a quella considerata dalla Corte d’appello.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il precedente richiamato dalla ricorrente riguardava la diversa questione degli sgravi contributivi e non stabiliva che la classificazione amministrativa o il codice ISTAT fossero decisivi in modo automatico per escludere l’obbligo di iscrizione. Quel precedente richiedeva, al contrario, la verifica giudiziale dell’effettiva riconducibilità dell’attività d’impresa alla tipologia rilevante. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva compiuto tale verifica e, con accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità, aveva qualificato come edile o ausiliaria all’edilizia l’attività di montaggio e smontaggio di ponteggi svolta nel subappalto, considerando anche la prevalenza della manodopera rispetto al noleggio. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile secondo il testo applicabile dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: la ricorrente indicava ulteriori elementi istruttori, ma il fatto storico relativo all’attività e alla sua consistenza era stato comunque esaminato dal giudice di merito; l’omessa considerazione di singole risultanze probatorie non integra di per sé il vizio dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: Euro 3.500 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
D.L. n. 244/1995, art. 29, convertito dalla L. n. 341/1995
in tale sede e per quanto ora di interesse, si è proceduto a cassare la sentenza impugnata perchè la stessa non aveva proceduto ad effettuare in sede giudiziale l’accertamento di effettiva sussumibilità dell’attività dell’impresa fruitrice degli sgravi nell’ambito di quelle indicate nei codici Istat da 45.1 a 45.45.2, accontentandosi di ritenere applicabile il c.c.n.l. per il settore edilizio, e ciò proprio in ragione del principio di necessaria verifica giudiziale della effettiva sussistenza dei caratteri dell’attività d’impresa corrispondenti a tale tipologia di classificazione;
La disposizione non rende decisiva una mera classificazione formale: occorre verificare giudizialmente se l’attività concretamente esercitata presenti i caratteri corrispondenti alla tipologia rilevante. Il precedente relativo alla norma affrontava in particolare la determinazione della retribuzione minima imponibile e gli sgravi contributivi; non escludeva l’accertamento concreto svolto nella controversia in esame.
la Corte territoriale, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, ha accertato che gli elementi documentali in atti deponessero per l’inclusione dell’attività svolta dalla società Edilnoleggi nell’ambito edile ed a tal fine ha esaminato la visura camerale e l’oggetto dell’attività sociale ivi indicato al cui interno è indicato il noleggio e lo smontaggio di ponteggi; da ciò ha tratto il convincimento che si tratti di attività ausiliaria a quella edile in quanto realizzatrice di una funzione accessoria che non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione se scissa dalla impresa ausiliata;
Nel quadro della controversia, l’attività accessoria o ausiliaria può essere ricondotta all’ambito edile in base alla sua concreta funzione e al collegamento con l’attività edile principale; la classificazione amministrativa non impedisce tale accertamento.
D.Lgs. n. 163/2006, art. 118
si tratta, dunque, ad avviso della Corte di merito, di sicura attività ausiliaria di quella edile svolta dalla sub appaltante Mattioli s.p.a., anche in ragione della espressa indicazione in tal senso, con la voce “opere provvisionali” nella premessa ai c.c.n.l. dei settore edilizia e della risultanza dei modulo datato 24.2.2010 (allegato alla lettera del 4.5.2010 inviata dalla ricorrente all’Autostrada del Brennero s.p.a.) ove l’attività svolta è descritta come “servizio specialistico di montaggio e smontaggio opere provvisionali ponteggi” ed in considerazione dell’incidenza percentuale della mano d’opera impiegata nel sub appalto pari all’80% dell’importo dei lavori che dimostra la preponderanza del montaggio dei ponteggi rispetto al loro noleggio;
La disciplina del subappalto è stata considerata dalla Corte territoriale nel contesto della qualificazione della prestazione: la natura edile o ausiliaria dell’attività è stata desunta dalle opere effettivamente eseguite, dalle previsioni contrattuali e dalla prevalenza del montaggio rispetto al noleggio, non dalla sola classificazione formale dell’impresa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
tale motivo di ricorso è peraltro inammissibile in quanto non conforme al canone imposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori (come adombra la ricorrente indicando varia documentazione utile a sostenere la propria Lesi circa l’incidenza della manodopera) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, non la mancata menzione o valutazione di ogni singolo elemento istruttorio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
D.L. n. 83/2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134/2012
tale motivo di ricorso è peraltro inammissibile in quanto non conforme al canone imposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. circoscrive il vizio di legittimità all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, e non consente di censurare come tale la mancata considerazione di singole prove.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza deì presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, la classificazione amministrativa o il codice ISTAT dell’impresa non determinano automaticamente la soluzione: il giudice deve accertare in concreto se l’attività effettivamente svolta presenti i caratteri dell’attività edile rilevanti nella fattispecie.
- Un’attività di montaggio e smontaggio di ponteggi svolta in un subappalto per lavori edili può essere qualificata come ausiliaria all’edilizia quando la sua funzione sia accessoria e collegata all’attività principale; la qualificazione va compiuta considerando le prestazioni effettive e le risultanze documentali, non il solo inquadramento formale dell’impresa.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; la mancata valutazione o menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
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