Cassazione Civile, Ordinanza n. 11427/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate a un'istanza di rimborso presentata da una società per recuperare l'eccedenza di IVA che assumeva di avere versato erroneamente negli anni d'imposta 2010 e 2011. La società sosteneva che l'IVA fosse stata applicata in misura non dovuta con riferimento alle fatture di acquisto di autocarri impiegati nell'attività d'impresa, i quali, secondo la prospettazione della contribuente, avrebbero dovuto beneficiare della deducibilità totale e non della limitazione al 60% prevista dall'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello della società per tardiva costituzione in giudizio, ritenendo che la notifica dell'appello a mezzo PEC fosse avvenuta il 6 novembre 2020 e che quindi la costituzione dell'8 dicembre 2020 fosse oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: il primo per violazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che la notifica dell'appello era in realtà avvenuta il 9 novembre 2020 e che quindi la costituzione era tempestiva; gli altri due relativi, rispettivamente, alla disciplina del rimborso IVA e alla violazione di ulteriori norme tributarie e costituzionali. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché rivaluti la vicenda processuale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che la questione potesse essere qualificata come errore revocatorio, poiché la data di notifica dell'appello era stata oggetto di contestazione tra le parti; nel merito, ha invece accertato dalla documentazione PEC che la notifica era avvenuta il 9 novembre 2020 e non il 6 novembre, con conseguente tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge.
si afferma che non è configurabile errore revocatorio quando il fatto è stato oggetto di contestazione tra le parti e quindi di valutazione giudiziale.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante decorre dalla notifica dell'appello; poiché la notifica era del 9 novembre 2020, la costituzione dell'8 dicembre 2020 era tempestiva.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 22 per censurare l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 164, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla contribuente quale base normativa del regime di deducibilità degli autocarri utilizzati nell'impresa, in relazione al quale era stato chiesto il rimborso.
art. 28 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nei motivi assorbiti in tema di rimborso IVA.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nei motivi assorbiti in tema di rimborso IVA.
art. 53 Cost.
richiamato nei motivi assorbiti a sostegno della pretesa di rimborso IVA e della corretta imposizione.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel terzo motivo assorbito, in combinazione con l'art. 30 d.P.R. n. 633/72, in relazione alla domanda di rimborso.
Massime di principio
- In tema di revocazione per errore di fatto, non è configurabile errore revocatorio quando il fatto assume natura di punto controverso tra le parti e sia stato oggetto di contestazione o valutazione giudiziale, anche solo implicita.
- La tempestività della costituzione in appello nel processo tributario va verificata in base alla data effettiva di notifica dell'atto di appello; se la notifica è successiva a quella ritenuta dal giudice, il termine di trenta giorni decorre da tale data e la costituzione può risultare tempestiva.
- Quando la documentazione prodotta in giudizio, come i messaggi PEC di trasmissione e accettazione, dimostri in modo univoco una data di notifica diversa da quella posta a base della decisione impugnata, la sentenza incorre in falsa applicazione della norma processuale che disciplina il termine di costituzione.
- L'accoglimento del motivo che investe una questione processuale preliminare e assorbente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure relative al merito tributario della pretesa di rimborso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11328/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11329/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11332/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11333/2025 del 30/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →