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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39017/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per violazione degli artt. 191, 192 e 530 c.p.p., sostenendo che la condanna si fonda su meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Contesta la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002, deducendo che l'omessa dichiarazione di eventuali proprietà immobiliari non rientrerebbe nella fattispecie e che la domanda su condanne irrevocabili per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. nel modulo prestampato poteva ingenerare errore, giustificando una falsa dichiarazione senza dolo. Propone inoltre la riqualificazione del fatto in falso ex art. 483 c.p. (in relazione al D.P.R. 445/2000). Con un secondo motivo contesta la motivazione sulla quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo la pena eccessiva rispetto all'entità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riprodurre ragioni già esaminate e respinte dalla Corte d'Appello senza confutarne specificamente la motivazione, cadendo nel vizio di aspecificità previsto dall'art. 591 c.p.p. Sul merito delle censure la Corte ha confermato che la falsa attestazione di non avere riportato condanne per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. rientra nella fattispecie dell'art. 95 D.P.R. 115/2002, anche in ragione della presunzione iuris tantum prevista dall'art. 76, comma 4-bis del DPR 115/2002 che ostacola l'ammissione al patrocinio gratuito; ha escluso che l'uso di un modulo prestampato giustifichi automaticamente un errore scusabile privo di dolo. Ha respinto la richiesta di riqualificazione in art. 483 c.p. e ha ritenuto corretta e non illogica la motivazione dei giudici di merito riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ritiene che integri il reato la falsa attestazione, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di non avere riportato condanne per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; tale omissione è rilevante perché l'art. 76 comma 4-bis produce una presunzione iuris tantum ostativa all'ammissione.

  • art. 76 D.P.R. n. 115/2002 (comma 4-bis)

    La disposizione crea una presunzione secondo la quale una condanna definitiva per i delitti di cui all'art. 416-bis costituisce, salvo prova contraria, motivo ostativo all'ammissione al patrocinio; la Corte la ritiene implicitamente richiamata dall'art. 95 con efficacia penale.

  • artt. 191, 192 e 530 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente come norme sul valore probatorio e sui vizi procedurali; la Corte però ritiene che la valutazione delle prove sia stata adeguata e conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192.

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte conferma che una condanna per questo reato, ai fini dell'ammissione al patrocinio, comporta presunzione di superamento dei limiti di reddito e dunque la dichiarazione falsa circa l'assenza di tale condanna è sanzionabile ai sensi dell'art. 95 DPR 115/2002.

  • art. 483 c.p.

    La richiesta di riqualificazione del fatto in falso previsto dall'art. 483 è stata ritenuta infondata: la normativa speciale (art. 95 DPR 115/2002) copre la fattispecie contestata, rendendo improponibile la riformulazione in termini di falso 'amministrativo'.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata dal ricorrente in tema di attenuanti generiche; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente valutato e comparato le circostanze, esercizio di discrezionalità non sindacabile in Cassazione se motivato.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per motivi generici o non specifici; la Corte la applica per dichiarare inammissibile il ricorso che non confuta specificamente la motivazione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa; la Corte la applica per irrogare la sanzione.

  • D.P.R. n. 445/2000

    Richiamato rispetto alla possibile qualificazione della dichiarazione come falso formale; la Corte ritiene comunque prevalente la normativa speciale del DPR 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per Cassazione deve confutare in modo specifico e argomentato le ragioni esposte dalla sentenza impugnata: la mera ripetizione di censure già esaminate in appello conduce all'inammissibilità per aspecificità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La falsa dichiarazione in istanze per il patrocinio a spese dello Stato relativa alla mancata menzione di condanne per reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) integra, di norma, il reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002, anche per la presunzione prevista dall'art. 76 comma 4-bis che ostacola l'ammissione al beneficio.
  • L'uso di moduli prestampati non esclude automaticamente il dolo quando la dichiarazione da rendere è chiara e non ambigua: l'errore di interpretazione deve essere provato e non è sufficiente l'asserita confusione sul modulo.
  • La riqualificazione del fatto in falso ex art. 483 c.p. è difficilmente accolta se esiste una normativa speciale che disciplina specificamente la fattispecie (principio di specialità).
  • Le valutazioni sulla comparazione delle circostanze e sulla quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche, arbitrarie o prive di motivazione.
  • Se l'istanza per il patrocinio fosse manifestamente inammissibile ab origine, la rilevanza penale della falsità può essere attenuata; tuttavia, quando l'istanza fosse ammissibile e la falsità abbia inciso sull'ottenimento del beneficio, la responsabilità penale è pienamente rilevante.

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