Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39024/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Aissani impugnava l'ordinanza del 31/05/2019 del Presidente del Tribunale di Macerata che aveva rigettato l'opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002. In realtà l'opposizione era diretta contro il decreto del Tribunale del 27/10/2018 di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; il Presidente aveva ritenuto tardiva l'opposizione perché notificata solo all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero della Giustizia, assumendo che fosse in contestazione un decreto di liquidazione degli onorari del 03/07/2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'atto impugnato era il decreto di rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio (27/10/2018) per il quale, ai sensi dell'art.99, comma 2, d.P.R. n.115/2002, la notifica deve essere effettuata all'Ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate). Pertanto l'ordinanza del Presidente del Tribunale è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Presidente del Tribunale di Macerata per il prosieguo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.115 del 2002, art.170

    Regola l'opposizione alle liquidazioni degli onorari dei difensori; in tale procedimento il Ministero della Giustizia è parte necessaria (legittimato passivo) quando si impugna la liquidazione degli onorari.

  • d.P.R. n.115 del 2002, art.99, comma 2

    Stabilisce che, in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione deve essere notificato all'Ufficio Finanziario (Agenzia delle Entrate), che è il legittimato passivo.

  • cod. proc. pen., art.360, comma 1, n.3 (richiamato nel ricorso)

    Norma richiamata come possibile vizio di motivazione/travisamento dei fatti a fronte dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al travisamento della natura dell'atto impugnato.

  • Sezioni Unite civili, n.8516 del 29/05/2012

    Principio richiamato nella ordinanza impugnata secondo cui, nelle opposizioni a decreti di liquidazione degli onorari, il Ministero della Giustizia risulta parte; la Corte ha precisato che tale principio non si applica quando l'atto impugnato è invece il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

  • Sez. Civ. 6, Ord. n.5806 del 22/02/2022

    Orientamento di questa Corte che conferma che, in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la notifica dell'opposizione deve essere effettuata all'Ufficio Finanziario in quanto legittimato passivo.

Massime di principio

  • Distinguere con cura quale provvedimento si sta impugnando: il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art.99 d.P.R. 115/2002) ha destinatario diverso rispetto alla liquidazione degli onorari (art.170 d.P.R. 115/2002).
  • Se si impugna il rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio, notificare l'opposizione all'Ufficio Finanziario (Agenzia delle Entrate), non al Ministero della Giustizia.
  • Se si impugna la liquidazione degli onorari di difensori in regime di gratuito patrocinio, il Ministero della Giustizia è parte necessaria e occorre integrarlo nel contraddittorio.
  • Il giudice non può integrare d'ufficio il contraddittorio se la legge non prevede espressamente l'intervento sanante: è essenziale verificare quale soggetto sia legittimato passivo per il tipo di provvedimento impugnato.
  • Controllare sempre la data e il contenuto dell'atto impugnato nell'atto di opposizione: errori di identificazione del provvedimento possono comportare rigetto per vizi formali o travisamento dei motivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.