Cassazione Penale, Sentenza n. 39024/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Aissani impugnava l'ordinanza del 31/05/2019 del Presidente del Tribunale di Macerata che aveva rigettato l'opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002. In realtà l'opposizione era diretta contro il decreto del Tribunale del 27/10/2018 di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; il Presidente aveva ritenuto tardiva l'opposizione perché notificata solo all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero della Giustizia, assumendo che fosse in contestazione un decreto di liquidazione degli onorari del 03/07/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'atto impugnato era il decreto di rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio (27/10/2018) per il quale, ai sensi dell'art.99, comma 2, d.P.R. n.115/2002, la notifica deve essere effettuata all'Ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate). Pertanto l'ordinanza del Presidente del Tribunale è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Presidente del Tribunale di Macerata per il prosieguo.
Norme richiamate
d.P.R. n.115 del 2002, art.170
Regola l'opposizione alle liquidazioni degli onorari dei difensori; in tale procedimento il Ministero della Giustizia è parte necessaria (legittimato passivo) quando si impugna la liquidazione degli onorari.
d.P.R. n.115 del 2002, art.99, comma 2
Stabilisce che, in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione deve essere notificato all'Ufficio Finanziario (Agenzia delle Entrate), che è il legittimato passivo.
cod. proc. pen., art.360, comma 1, n.3 (richiamato nel ricorso)
Norma richiamata come possibile vizio di motivazione/travisamento dei fatti a fronte dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al travisamento della natura dell'atto impugnato.
Sezioni Unite civili, n.8516 del 29/05/2012
Principio richiamato nella ordinanza impugnata secondo cui, nelle opposizioni a decreti di liquidazione degli onorari, il Ministero della Giustizia risulta parte; la Corte ha precisato che tale principio non si applica quando l'atto impugnato è invece il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Sez. Civ. 6, Ord. n.5806 del 22/02/2022
Orientamento di questa Corte che conferma che, in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la notifica dell'opposizione deve essere effettuata all'Ufficio Finanziario in quanto legittimato passivo.
Massime di principio
- Distinguere con cura quale provvedimento si sta impugnando: il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art.99 d.P.R. 115/2002) ha destinatario diverso rispetto alla liquidazione degli onorari (art.170 d.P.R. 115/2002).
- Se si impugna il rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio, notificare l'opposizione all'Ufficio Finanziario (Agenzia delle Entrate), non al Ministero della Giustizia.
- Se si impugna la liquidazione degli onorari di difensori in regime di gratuito patrocinio, il Ministero della Giustizia è parte necessaria e occorre integrarlo nel contraddittorio.
- Il giudice non può integrare d'ufficio il contraddittorio se la legge non prevede espressamente l'intervento sanante: è essenziale verificare quale soggetto sia legittimato passivo per il tipo di provvedimento impugnato.
- Controllare sempre la data e il contenuto dell'atto impugnato nell'atto di opposizione: errori di identificazione del provvedimento possono comportare rigetto per vizi formali o travisamento dei motivi.
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