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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39008/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Torino (7/02/2020) sostenendo che il reato contestato al capo n.1 fosse già prescritto alla data della decisione. Denuncia violazione di legge (art. 157 c.p.), deducendo un calcolo della prescrizione che ridurrebbe la pena massima per il tentativo (riduzione a due terzi), poi aumentata per la recidiva qualificata, concludendo che il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 1 febbraio 2019; chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto errato il calcolo del ricorrente perché, in materia di prescrizione, il tempo da considerare si determina con riferimento alla pena massima edittale stabilita per il reato consumato o tentato e sull'essa va operato l'aumento massimo previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale. Dopo aver applicato i corretti aumenti e le regole relative alla recidiva (art. 63, comma 4 c.p.) e all'aumento previsto dall'art. 161, comma 2 c.p. in relazione all'ultimo evento interruttivo, il termine massimo di prescrizione è risultato essere dieci anni (scadenza 31/08/2021), quindi successivo alla data della sentenza impugnata. Il ricorso è stato dunque respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Norma evocata dal ricorrente come violata (riguarda la prescrizione indiretta o riduzione per particolare causa?) ma nel testo della sentenza non è riportata una citazione testuale; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione basata su questa norma perché il calcolo della prescrizione è stato effettuato secondo i criteri di giurisprudenza consolidata.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    La Corte ha richiamato il canone per escludere l'aumento per recidiva ove non applicabile oltre i limiti previsti; in concreto la recidiva non ha portato ad un aumento ulteriore al di là di quanto compatibile con la normativa, secondo il principio richiamato.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Applicato per l'aumento della pena ai fini della determinazione del termine di prescrizione in relazione all'ultimo evento interruttivo; ha concorso, insieme agli altri elementi, a fissare il termine massimo di prescrizione a dieci anni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla esclusione di responsabilità per la causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la condanna per le spese e la sanzione pecuniaria.

  • giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 3391 del 12/11/2014 e seguenti)

    La Corte si è richiamata a orientamenti consolidati secondo i quali, per il calcolo della prescrizione, si deve partire dalla pena massima edittale prevista per il reato consumato o tentato e su tale base operare l'aumento massimo per le circostanze aggravanti ad effetto speciale; questo principio ha portato a rigettare il calcolo del ricorrente.

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione si prende a riferimento la pena massima edittale prevista per il reato (consumato o tentato) e su quella si operano gli aumenti dovuti alle circostanze aggravanti ad "effetto speciale"; non si può ridurre preventivamente la base (es. per il tentativo) prima di aver applicato tali aumenti.
  • Gli aumenti dovuti alla recidiva e gli aumenti sanciti dall'art. 161 c.p. (per effetti di interruzione) devono essere valutati secondo i limiti e i criteri previsti dalla legge (es. art. 63, comma 4 c.p.), perché incidono sul computo del termine prescrizionale.
  • Un calcolo errato della prescrizione che omette di considerare la pena massima aumentata per circostanze aggravanti può portare a rigetto immediato del ricorso per manifesta infondatezza.
  • In caso di ricorso inammissibile per questioni di calcolo della prescrizione, la Corte di Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e ad una sanzione pecuniaria; è quindi importante verificare con attenzione tutti gli elementi che incidono sul termine prescrizionale (pena edittale, circostanze aggravanti, tentativo, recidiva, eventi interruttivi).
  • Prima di proporre ricorso per estinzione per prescrizione è consigliabile determinare con precisione la pena massima teorica applicabile e gli aumenti/limiti normativi, anche avvalendosi di giurisprudenza consolidata.

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