Cassazione Penale, Sentenza n. 39013/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro per vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; in sostanza chiede che sia riconosciuta la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in una precedente decisione (Sez. 3, n. 26817 del 09/06/2020), era intervenuto annullamento con rinvio limitato alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio e si era formato il giudicato penale sull'affermazione di responsabilità per il capo relativo all'anno 2013; pertanto il giudice del rinvio non poteva decidere sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis non rilevata nel giudizio rescindente. Inoltre la questione era già stata esaminata e dichiarata manifestamente infondata nella sentenza rescindente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che, essendosi formato il giudicato sulla responsabilità per il capo residuo e essendo il rinvio limitato alla determinazione della pena, il giudice del rinvio non può dichiarare la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis se tale questione non è stata rilevata nel giudizio rescindente.
D.lvo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, comma 1, lett. c), comma 4
Norma richiamata nella descrizione del reato per il quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena nella decisione di merito (riferita all'annualità 2013).
Cass. Sez. 3, n. 26817 del 09/06/2020
Decisione rescindente che aveva annullato senza rinvio parti della sentenza (anni 2011 e 2012) e aveva annullato con rinvio limitatamente alla rideterminazione della pena, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità per l'anno 2013: da questa statuizione si è formato il giudicato che ha precluso al giudice del rinvio di esaminare nuove questioni di non punibilità.
Cass. Sez. 4, n. 35813 del 12/05/2021 e Cass. Sez. 6, n. 18061 del 15/03/2018
Giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte secondo cui, se l'annullamento con rinvio è limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio non può dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis quando tale questione non sia già stata rilevata e decisa nel giudizio rescindente.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, il giudice del rinvio è precluso dall'esaminare e decidere questioni di non punibilità che non siano state già rilevate e decise nel giudizio rescindente.
- Per ottenere il riconoscimento di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) è essenziale che la questione venga sollevata e valutata nella decisione che ha operato la rescissione; altrimenti, una volta formato il giudicato sulla responsabilità, la questione non può essere riesaminata nel giudizio di rinvio.
- Se la questione di non punibilità è già stata affrontata e rigettata nella sentenza rescindente, il suo riproporsi in sede di rinvio è manifestamente infondato e il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- In casi simili è opportuno valutare tempestivamente la strategia difensiva: sollevare ogni profilo favorevole già nelle fasi che possono condurre alla rescissione o impugnazione, e considerare eventuali rimedi straordinari solo se emergono fatti nuovi sopravvenuti dopo la formazione del giudicato.
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