Cassazione Penale, Sentenza n. 39007/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per tentato furto aggravato. Due motivi principali: 1) omessa/notifica inefficace della citazione in appello (prima notificata a un domicilio reso inidoneo e poi al difensore), con la conseguente mancata conoscenza del giudizio di appello da parte dell'imputato; 2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen., nonché contestazione dell'entità della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato (sospirato il termine di prescrizione in data 19/03/2019) e, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non sono state esaminate in dettaglio le questioni di nullità o la fondatezza delle doglianze sulla motivazione e sulle attenuanti, poiché la causa estintiva prevale e rende superfluo l'approfondimento; non si è disposta l'assoluzione di merito poiché non ricorrono i presupposti per la pronunzia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
art. 129, comma 1 e comma 2
La Corte ha applicato il principio dell'immediata declaratoria della causa estintiva del reato: se è intervenuta la prescrizione, il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla senza rinvio; una nullità processuale non impedisce questa immediatezza salvo che l'accertamento della causa estintiva richieda valutazioni di merito riservate al giudice di merito
art. 62, comma 4, cod. pen.
art. 62, comma 4, cod. pen.
L'attenuante invocata dal ricorrente è stata censita come motivo di impugnazione, ma non è stata esaminata nel merito in Cassazione a causa dell'intervenuta prescrizione; la pronuncia non entra nel merito del riconoscimento delle attenuanti
art. 102 c.p.p.
Richiamato rispetto alla nomina del difensore sostituto depositata in udienza; riguarda la nomina e la sostituzione del difensore nel processo
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (criteri applicativi)
Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Richiamati i precedenti che stabiliscono che la causa estintiva deve prevalere sulle nullità in Cassazione e che non è necessario approfondire nullità se già sussiste una causa estintiva, salvo che l'applicazione della causa estintiva richieda accertamenti di merito; inoltre chiariscono i limiti per la pronuncia di assoluzione di merito in presenza di estinzione
Massime di principio
- Se in Cassazione è intervenuta la prescrizione del reato, il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione senza rinviare il processo, salvo che l'accertamento della prescrizione richieda valutazioni di merito riservate al giudice di merito
- La declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sulla valutazione di nullità processuali: non è necessario esaminare o sanare nullità quando è già pacifica una causa estintiva, tranne nel caso in cui l'applicazione della causa estintiva dipenda da accertamenti di merito
- La rilevazione della prescrizione in Cassazione porta di norma all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; non segue automaticamente un'assoluzione di merito a meno che la documentazione non consenta una immediata e manifesta conclusione di non colpevolezza (art. 129, comma 2)
- Per chi lamenta omissioni di notifica in grado d'appello, è necessario documentare l'effettiva invalidità della procedura di notifica e l'eventuale pregiudizio; tuttavia, se nel frattempo è maturata la prescrizione, tale vizio può diventare irrilevante ai fini della decisione in Cassazione
- La richiesta di annullamento senza rinvio per prescrizione può essere accolta anche quando il ricorso non sia manifestamente inammissibile, purché sia instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione che consenta la rilevazione della causa estintiva intervenuta successivamente alla sentenza impugnata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39008/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39011/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39013/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39017/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39020/2022 del 17/10/2022
- Sentenza penale · 17 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39024/2022 del 17/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →