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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39011/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del primo grado celebrato con rito abbreviato, aveva riconosciuto l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis c.p. e confermato la responsabilità dell'imputato per lesioni colpose aggravate dall'investimento di pedone (art. 590-bis) in relazione al sinistro del 20/07/2017: Birca sosteneva l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa poiché la pedone (Giovanna Finocchi) avrebbe iniziato ad attraversare proprio mentre il conducente stava guardando lo specchietto laterale sinistro e si trovava dietro al suo mezzo, rendendo impossibile l'avvistamento e quindi escludendo qualsiasi possibilità di reazione o di evitamento

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e plausibile la ricostruzione di merito secondo cui l'imputato era a conoscenza della presenza di due persone nei pressi dell'autocarro prima di iniziare la retromarcia e avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione; la mancata scrupolosa vigilanza dell'area posteriore integra negligenza. La Cassazione ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui per escludere la responsabilità del conducente la condotta del pedone deve costituire causa eccezionale, atipica, imprevedibile e da sola sufficiente a produrre l'evento. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha confermato la declaratoria di responsabilità e la riduzione di pena già riconosciuta in appello dall'attenuante, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    norma applicata al caso per il reato di lesioni colpose con investimento di pedone; il comma 7 è stato riconosciuto come circostanza attenuante in sede di appello

  • principio giurisprudenziale sulla causa esclusiva del pedone

    Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013

    per escludere la responsabilità del conducente è necessario che la condotta del pedone sia causa eccezionale, atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento e da sola sufficiente a produrlo; in mancanza di tale fattispecie permane l'obbligo di diligenza del conducente

Massime di principio

  • Se il conducente è a conoscenza della presenza di persone nei pressi del veicolo deve aumentare la diligenza prima di effettuare manovre, in particolare la retromarcia
  • Per esonerare il conducente dalla responsabilità occorre provare che la condotta del pedone sia stata eccezionale, imprevedibile e unica causa dell'investimento; il semplice comportamento imprudente o un attraversamento rapido non basta
  • I giudizi di fatto dei giudici di merito, se logici e congrui, non sono sindacabili in Cassazione; le censure che rieconomizzano il merito sono destituite di fondamento
  • L'adozione di misure di verifica (specchietti, telecamere, controllo manuale della zona posteriore) è parte dell'ordinaria diligenza del conducente; la loro omissione può integrare colpa
  • In sede di ricorso per cassazione l'onere è dimostrare errori giuridici o illogicità manifesta nella motivazione; la semplice diversa interpretazione dei fatti non è sufficiente

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