Cassazione Penale, Sentenza n. 39020/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, sull'appello dell'imputato, ha riconosciuto un concorso di colpa della vittima (30%), ha ridotto la pena e ha confermato e ridotto le statuizioni civili delimitandole a titolo di provvisionale. I ricorrenti deducono: 1) vizio di motivazione per la rideterminazione e la conversione in provvisionale del danno non patrimoniale e per la sottrazione di efficacia delle liquidazioni operate in primo grado (art. 606 lett. e) c.p.p. e art. 538 co.2 c.p.p.); 2) violazione di legge e mancata indicazione del comportamento alternativo lecito che avrebbe potuto evitare l'evento (art. 43 e 589 co.2 c.p. e norme della circolazione); 3) per la convivente, censura della valutazione delle cautele previste dal DM 10 luglio 2002 per cantieri mobili e dell'apprezzamento probatorio che avrebbe travisato le prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure delle parti civili in ordine al riconoscimento del concorso di colpa della vittima siano prive di interesse ai fini del ricorso per cassazione perché tale accertamento non ha efficacia di giudicato sulla persona offesa in ordine a restituzioni o responsabilità civili; inoltre le liquidazioni operate in sede penale hanno natura provvisionale e discrezionale, non impugnabile in Cassazione. La Corte ha inoltre valutato i motivi come manifestamente infondati: la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata e ha correttamente svolto gli accertamenti di fatto e le valutazioni sulla dinamica del sinistro, sulla velocità, sulle condizioni del cantiere e sull'evitabilità dell'evento. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le parti civili condannate al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria come previsto dal dispositivo.
Norme richiamate
art. 589, co. 2, cod. pen.
art. 589, co. 2, cod. pen.
Delitto di omicidio colposo; richiamato come fattispecie attribuita all'imputato per la condotta di guida che ha cagionato la morte.
artt. 140-154 e 176, cod. strada
artt. 140-154 e 176 cod. strada
Norme sulla prudenza, regolazione della velocità e disciplina della circolazione; ritenute violate nell'ambito della valutazione della colpa concorrente e delle cautele richieste.
art. 43 cod. pen.
Principi sull'imputabilità e determinazione della colpa; applicato al tema dell'evitabilità dell'evento e della individuazione del concorso di colpa della vittima.
art. 538, co. 2, cod. proc. pen.
art. 538 co. 2 cod. proc. pen.
Regola sulle statuizioni civili nel giudizio penale; richiamata nella critica alla rideterminazione delle somme e alla loro conversione in provvisionale.
art. 651 cod. proc. pen.
Efficacia di giudicato della sentenza penale nei confronti delle parti civili: osservato che l'efficacia investe soltanto la condotta del condannato e non il fatto della persona offesa.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sulle spese nelle cause di cassazione; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella esposizione dei motivi in cassazione; i ricorrenti si sono attenuti ai limiti prescritti.
art. 192 cod. proc. pen. e art. 546, co.1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen.; art. 546 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamate nelle censure della convivente in relazione alla motivazione e all'impugnazione della valutazione probatoria.
DM 10 luglio 2002
DM 10 luglio 2002 (cautele per cantieri fissi e mobili)
Regolamento tecnico sulle cautele nei cantieri mobili; invocato dalla ricorrente per sostenere che omissioni nella segnaletica/cautele avrebbero inciso sulla dinamica, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione non modifica il concorso di colpa attribuito alla vittima.
Massime di principio
- La parte civile non ha interesse a impugnare in Cassazione l'accertamento del concorso di colpa della vittima già operato dal giudice della causa penale: tale accertamento non ha efficacia di giudicato sulla persona offesa in ordine alla restituzione o all'azione risarcitoria, per cui la censura risulta inammissibile.
- Le liquidazioni operate in sede penale hanno natura provvisionale e discrezionale: la determinazione della provvisionale non è sindacabile in Cassazione salvo vizi gravi di motivazione, perché la misura è destinata a essere definita in sede civile o con successiva liquidazione definitiva.
- Le valutazioni sulla dinamica del sinistro, sulle velocità, sulle condizioni ambientali e sulla ripartizione causale delle responsabilità sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono rivedibili in sede di legittimità quando sorretti da motivazione adeguata e coerente.
- Chi impugna per Cassazione deve concentrare le censure su vizi giuridici e carenze logiche nella motivazione e non limitarsi a contestare valutazioni probatorie o ricostruzioni fattuali: le censure generiche o aspecifiche risultano inammissibili o manifestamente infondate.
- Se si contesta il mancato esame di una condotta alternativa idonea ad evitare l'evento, è necessario indicare concretamente quale comportamento alternativo sarebbe stato possibile e fornire elementi probatori che rendano credibile l'efficacia preventiva di tale comportamento; un generico riferimento all'evitabilità non è sufficiente.
- Eventuali contestazioni sulle cautele di cantiere o su responsabilità dell'organizzazione dei lavori (es. rispetto del DM 10/7/2002) devono essere articolate e prove a supporto; tuttavia, anche omissioni di cautele tecniche non escludono automaticamente la colpa concorrente della vittima se la sua condotta rimane decisiva nella dinamica dell'evento.
- Per ottenere tutela delle somme già liquidate in via provvisionale o per contestare la riduzione delle statuizioni civili, le parti civili devono valutare l'opportunità di agire nel giudizio civile per la quantificazione definitiva e per le eventuali richieste di restituzione o integrazione, piuttosto che limitarsi al ricorso per cassazione penale.
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