Cassazione Civile, Ordinanza n. 30336/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per l’anno 2008 richiesto da una società cooperativa in liquidazione. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, sul presupposto che l’indicazione dell’eccedenza d’imposta nel quadro RX4 della dichiarazione annuale integrasse una domanda di rimborso sufficiente, senza necessità di presentare il modello VR. In appello, l’Ufficio ha contestato che il giudice di primo grado non avesse verificato i presupposti sostanziali del rimborso. La CTR ha però ritenuto inammissibili tali deduzioni per asserita novità ex art. 57 d.lgs. 546/1992 e, comunque, le ha respinte nel merito, affermando che la dichiarazione IVA bastava a fondare la richiesta e che il modello VR avesse funzione meramente sollecitatoria. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 54 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la contestazione dell’esistenza del credito e del relativo onere probatorio costituisce mera difesa, quindi non soggetta a preclusione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR abbia escluso l’onere del contribuente di provare i fatti costitutivi del credito IVA da rimborsare, ritenendo sufficiente la sola esposizione in dichiarazione e la mancata presentazione del modello VR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la CTR ha errato sia nel dichiarare inammissibili, per novità, le contestazioni dell’Ufficio sulla mancata prova del credito, sia nel ritenere nel merito sufficiente la sola esposizione del credito in dichiarazione. La Corte ha ribadito che, nelle liti di rimborso, grava sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi del credito d’imposta e che la contestazione della sussistenza dei presupposti del rimborso integra una mera difesa, non soggetta alla preclusione di cui all’art. 57 d.lgs. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La Corte esclude che la contestazione dei presupposti del rimborso, in quanto mera difesa, sia soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello.
art. 54, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel primo motivo in combinazione con l’art. 57, come parametro della disciplina delle difese e delle preclusioni nel processo tributario.
Incombe sul contribuente che chiede il rimborso l’onere di provare i fatti costitutivi del credito; la sola dichiarazione non basta a dimostrare l’esistenza del credito fiscale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale invocata per censurare la violazione delle regole sulle preclusioni e sul divieto di nuove eccezioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nella ricostruzione della vicenda come termine ritenuto dalla CTR non applicabile al rimborso IVA in esame.
art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla CTR come disciplina della domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta alla cessazione dell’attività di impresa.
Richiamato nella motivazione della CTR per escludere una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte di cassazione non condivide l’impostazione della CTR.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito richiesto.
- La mera esposizione del credito d’imposta nella dichiarazione non è di per sé sufficiente a dimostrare il diritto al rimborso, poiché il credito non nasce dalla dichiarazione ma dal meccanismo applicativo del tributo.
- La contestazione dell’esistenza dei presupposti del rimborso da parte dell’Ufficio costituisce una mera difesa, non una eccezione in senso stretto, e non è soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello previsto dall’art. 57 d.lgs. 546/1992.
- Nel contenzioso di rimborso tributario opera il principio per cui la facoltà di agire si esaurisce nei termini previsti, ma il potere di eccepire l’inesistenza del credito resta opponibile senza soggezione alla medesima decadenza.
- Quando il giudice di merito ritenga sufficiente la sola dichiarazione fiscale a fondare il rimborso, senza verificare la prova dei presupposti sostanziali, la decisione è censurabile per violazione dell’art. 2697 c.c.
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