Cassazione Civile, Sentenza n. 21623/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego del rimborso delle ritenute operate sulle pensioni relative al 2014. Il contribuente, ex dirigente Unicredit, sosteneva di essere residente in Svizzera dal 2013 e invocava l'art. 18 della Convenzione Italia-Svizzera (pensioni imponibili solo in Svizzera). L'Ufficio riteneva invece che il contribuente fosse residente in Italia e rifiutò il rimborso. In primo grado la CTP di Pescara accolse il ricorso del contribuente ritenendo provata la residenza in Svizzera e l'assoggettamento dei redditi a tassazione in Svizzera; la CTR confermò. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione di norme tributarie e vizio di motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il gravame mirasse in realtà a una rivalutazione dei fatti (onere della prova sulla residenza e sull'effettivo pagamento delle imposte in Svizzera), competenza del giudice di merito, e che la CTR avesse fornito una motivazione conforme al minimo costituzionale, avendo valutato complessivamente elementi quali la messa in vendita dell'immobile in Italia dal 2013, l'occupazione dell'immobile da parte della figlia dal 2014, l'assenza di abitazione del contribuente negli altri immobili, la locazione e successivo acquisto di abitazione in Svizzera, documentazione bancaria, assicurativa, utenze, contratto di mutuo e, soprattutto, una certificazione dell'autorità svizzera attestante la dichiarazione e il pagamento delle imposte sui redditi in questione. Ricorso inammissibile; condanna dell'Agenzia alle spese processuali e liquidazione delle stesse.
Norme richiamate
Le pensioni e remunerazioni analoghe sono imponibili solo in Svizzera se il percettore è residente in Svizzera; per fruire del beneficio convenzionale è necessario dimostrare la residenza nello Stato contraente e l'effettivo assoggettamento/tassazione dei redditi in quello Stato.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Disciplina la residenza fiscale in Italia; nella fattispecie l'Agenzia invocava la norma per sostenere la residenza italiana del contribuente, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione dei fatti relativi alla residenza sia rimessa al giudice di merito.
Rilevanza del centro degli interessi e della famiglia ai fini della determinazione della residenza abituale; la Corte di merito ha ritenuto che il ruolo societario e la proprietà di beni in Italia non fossero di per sé sufficienti a dimostrare il centro degli interessi in Italia.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede obblighi motivazionali nelle decisioni tributarie; il ricorso per cassazione deduceva nullità per carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse dato una motivazione idonea a rendere noto il ragionamento (rispetto del 'minimo costituzionale').
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Previsione dei motivi di cassazione per violazione di legge (n.3) e per nullità della motivazione (n.4). La Corte ha valutato che il ricorso contestava in realtà la valutazione di merito (inammissibile) e che non sussisteva la nullità della motivazione.
Criterio di valutazione della motivazione (motivazione apparente o contraddittoria). La Corte ha applicato la giurisprudenza richiamata per escludere che la sentenza di merito fosse affetta da tale vizio.
Norma sul contributo unificato; la Corte ha rilevato che, trattandosi di amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e soccombente, la disposizione non si applicava nel caso concreto.
Massime di principio
- In materia di doppia imposizione il contribuente che invoca benefici convenzionali deve provare sia la residenza nello Stato convenuto sia l'effettivo assoggettamento/tassazione dei redditi in quello Stato (es. certificazione dell'autorità fiscale estera).
- La valutazione sulla residenza fiscale è questione di fatto affidata al giudice di merito; la Cassazione non ammette ricorsi che mirino a una nuova valutazione delle prove se non è dimostrata una violazione di diritto.
- Per dimostrare la residenza all'estero è utile produrre più elementi congiunti e coerenti (vendita o messa in vendita di immobili in Italia, presenza della famiglia all'estero, contratti di locazione o acquisto all'estero, utenze, rapporti bancari, polizze, mutui, certificazioni estere).
- La mera proprietà di beni o la partecipazione societaria in Italia non è di per sé prova conclusiva della sussistenza del centro degli interessi in Italia; occorre valutare l'effettivo collegamento economico e familiare.
- Per contestare la motivazione di una sentenza occorre dimostrare che essa è assente, contraddittoria o tale da non rendere percepibile il ragionamento del giudice; il semplice disaccordo con le valutazioni di fatto non è sufficiente.
- Quando il contribuente produce una certificazione dell'autorità fiscale estera che attesti la dichiarazione e il pagamento delle imposte, tale documento ha forte efficacia probatoria sul tema dell'assolvimento dell'onere fiscale estero.
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