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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20664/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2004, aveva recuperato a tassazione come redditi diversi non dichiarati la plusvalenza realizzata con la vendita di alcuni terreni edificabili, nonostante tali terreni fossero stati in precedenza rivalutati ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001 mediante perizia giurata e pagamento dell’imposta sostitutiva. La Commissione tributaria provinciale e poi quella regionale avevano accolto il ricorso, ritenendo che la norma agevolativa non imponesse che il valore periziato dovesse necessariamente coincidere con il corrispettivo dichiarato nell’atto di cessione e che fosse infondata la circolare dell’Agenzia che sosteneva il contrario. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001: secondo l’Ufficio, la rivalutazione avrebbe valore solo come criterio di riferimento omogeneo per le imposte sui redditi e di registro, ma se nell’atto di trasferimento il bene fosse indicato a un prezzo inferiore al valore periziato, il contribuente perderebbe il beneficio e la plusvalenza andrebbe calcolata sul valore storico di acquisto. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando anche carenza di motivazione dell’avviso e l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di plusvalenze su terreni edificabili o agricoli, la vendita a un corrispettivo inferiore rispetto al valore già rideterminato con perizia giurata ex art. 7 l. n. 448 del 2001 non comporta la decadenza dal beneficio della rivalutazione né consente all’Amministrazione di accertare la plusvalenza sulla base del valore storico del bene. Conseguentemente è rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato del contribuente. La Corte ha inoltre condannato l’Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione statale, esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze da cessione di terreni, il valore del bene rideterminato con perizia giurata ai sensi dell’art. 7 l. n. 448 del 2001 conserva rilevanza fiscale anche se nell’atto di vendita sia indicato un corrispettivo inferiore, senza che ciò determini decadenza dal beneficio della rivalutazione.
  • L’Amministrazione finanziaria non può sostituire al valore rivalutato il valore storico di acquisto del terreno solo perché il prezzo dichiarato nell’atto sia inferiore a quello periziato; il beneficio fiscale non viene meno per tale sola difformità.
  • Il valore rideterminato costituisce parametro utilizzabile ai fini del calcolo della plusvalenza, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, e non è subordinato alla coincidenza con il valore dichiarato nell’atto di trasferimento.
  • Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal versamento materiale del contributo per effetto della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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