Cassazione Civile, Ordinanza n. 20664/2021 del 20/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2004, aveva recuperato a tassazione come redditi diversi non dichiarati la plusvalenza realizzata con la vendita di alcuni terreni edificabili, nonostante tali terreni fossero stati in precedenza rivalutati ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001 mediante perizia giurata e pagamento dell’imposta sostitutiva. La Commissione tributaria provinciale e poi quella regionale avevano accolto il ricorso, ritenendo che la norma agevolativa non imponesse che il valore periziato dovesse necessariamente coincidere con il corrispettivo dichiarato nell’atto di cessione e che fosse infondata la circolare dell’Agenzia che sosteneva il contrario. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001: secondo l’Ufficio, la rivalutazione avrebbe valore solo come criterio di riferimento omogeneo per le imposte sui redditi e di registro, ma se nell’atto di trasferimento il bene fosse indicato a un prezzo inferiore al valore periziato, il contribuente perderebbe il beneficio e la plusvalenza andrebbe calcolata sul valore storico di acquisto. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando anche carenza di motivazione dell’avviso e l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di plusvalenze su terreni edificabili o agricoli, la vendita a un corrispettivo inferiore rispetto al valore già rideterminato con perizia giurata ex art. 7 l. n. 448 del 2001 non comporta la decadenza dal beneficio della rivalutazione né consente all’Amministrazione di accertare la plusvalenza sulla base del valore storico del bene. Conseguentemente è rimasto assorbito il ricorso incidentale condizionato del contribuente. La Corte ha inoltre condannato l’Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione statale, esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 67 e 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
disciplinano, nel caso esaminato, la tassazione delle plusvalenze e i criteri di determinazione del relativo imponibile.
art. 17, comma 1, lett. g-bis), e comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nell’avviso di accertamento come base per l’assoggettamento a tassazione separata del reddito accertato.
art. 7, l. 28 dicembre 2001, n. 448
la rivalutazione del valore dei terreni edificabili mediante perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva non perde efficacia se il corrispettivo di vendita indicato nell’atto è inferiore al valore periziato; il valore rideterminato resta rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
art. 69 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall’Agenzia come criterio ordinario di determinazione della plusvalenza sul valore storico di acquisto in caso di preteso venir meno del beneficio.
Massime di principio
- In tema di plusvalenze da cessione di terreni, il valore del bene rideterminato con perizia giurata ai sensi dell’art. 7 l. n. 448 del 2001 conserva rilevanza fiscale anche se nell’atto di vendita sia indicato un corrispettivo inferiore, senza che ciò determini decadenza dal beneficio della rivalutazione.
- L’Amministrazione finanziaria non può sostituire al valore rivalutato il valore storico di acquisto del terreno solo perché il prezzo dichiarato nell’atto sia inferiore a quello periziato; il beneficio fiscale non viene meno per tale sola difformità.
- Il valore rideterminato costituisce parametro utilizzabile ai fini del calcolo della plusvalenza, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, e non è subordinato alla coincidenza con il valore dichiarato nell’atto di trasferimento.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal versamento materiale del contributo per effetto della prenotazione a debito.
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