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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27869/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IVA per gli anni 2003, 2004 e 2006. La società deduceva che la cartella non era stata preceduta da un atto prodromico validamente indicato, era priva di adeguata motivazione perché non consentiva di individuare l’atto presupposto o il provvedimento giurisdizionale cui si riferiva, e sarebbe stata emessa quando l’Ufficio era decaduto dal potere di riscossione. Dopo un primo rigetto in CTP e un primo rigetto in CTR, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la decisione di appello. In sede di rinvio la CTR ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo la cartella il primo atto portato a conoscenza della pretesa tributaria definitiva e comunque priva degli elementi indispensabili per controllare la pretesa, mancando gli estremi dell’atto presupposto e la specificazione degli importi per ciascun periodo d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’atto di riassunzione in rinvio sarebbe stato inammissibile perché le argomentazioni non tenevano conto delle censure rilevanti rispetto alla sentenza di primo grado; 2) violazione dell’art. 1309 c.c. e dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, oltre a omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la pretesa sarebbe stata comunque conosciuta dalla contribuente in quanto derivante da dichiarazioni rese nel PVC, da tre comunicazioni con gli importi liquidati e da asserite dichiarazioni confessorie nel giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di appello opera l’effetto devolutivo che consente al giudice di riesaminare l’intera vicenda entro il thema decidendum; tale principio è applicabile anche al giudizio di rinvio, pur vincolato e 'chiuso' nei limiti delle questioni rimesse dal giudice rescindente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di motivazione della cartella. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando la cartella segua un atto prodromico o una sentenza, deve contenere un riferimento diretto e specifico all’atto fiscale o alla sentenza che abbia reso definitivo il credito. Poiché la CTR aveva accertato che la cartella si limitava a una generica causale ('iscrizione a ruolo a seguito di accertamento') e indicava importi per IVA, sanzioni e interessi senza specificare il singolo anno di riferimento e senza richiamare atti notificati in precedenza, la decisione di merito è stata ritenuta conforme ai principi applicabili. Il ricorso è stato respinto e l’Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la deduzione di inammissibilità del giudizio di rinvio è stata ricondotta al vizio processuale denunciabile in cassazione

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per sostenere l’inammissibilità dell’atto di riassunzione nel giudizio tributario di rinvio; la censura è stata ritenuta infondata

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    richiamati come norme da leggere nel senso che l’impugnazione deve individuare chiaramente questioni e punti contestati, senza formule sacramentali

  • art. 1309 c.c.

    citato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della sentenza impugnata

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato a sostegno della doglianza sull’iscrizione a ruolo e sulla riscossione, ma senza superare il rilievo del difetto di motivazione della cartella

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    parametri del motivo con cui si denunciavano violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello e, in quanto compatibile, nel giudizio di rinvio, il giudice può riesaminare l’intera vicenda nei limiti del thema decidendum, senza che sia necessario che l’atto di impugnazione assuma forme sacramentali o contenga un progetto alternativo di decisione.
  • Nel giudizio di rinvio, pur in presenza di un oggetto processuale chiuso dalle statuizioni rescindenti, resta ferma la possibilità di scrutinare le questioni devolute alla luce dei motivi effettivamente proposti e dei punti della decisione impugnata.
  • Quando la cartella di pagamento segua un atto presupposto o una sentenza, l’ente impositore deve indicare in modo diretto e specifico l’atto fiscale o il provvedimento giurisdizionale che ha reso definitivo il credito, così da consentire al contribuente il controllo della pretesa.
  • La cartella è affetta da difetto di motivazione se contiene soltanto una causale generica e importi non specificati per ciascun periodo d’imposta, senza il richiamo puntuale dell’atto presupposto.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a dedurre elementi fattuali o difese che non scalfiscono il nucleo argomentativo della decisione

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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