Cassazione Civile, Ordinanza n. 29297/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente per ottenere il rimborso del 90% delle IRPEF versate per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. L'Agenzia delle Entrate aveva opposto silenzio-rifiuto; il contribuente aveva impugnato tale silenzio davanti al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo e secondo grado. In cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme processuali tributarie per mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, sostenendo che mancassero sia la prova dei versamenti sia il requisito della residenza anteriore al 13 dicembre 1990; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sostanziali e regolamentari sul beneficio fiscale, assumendo che il contribuente non fosse residente in uno dei comuni interessati e che la CTR avesse erroneamente valorizzato la sede di lavoro del datore di lavoro invece della residenza del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'istanza di rimborso non fosse priva di quantificazione e che la doglianza sull'assenza di prova dei versamenti attenesse al merito/prova e non all'inammissibilità del ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per il lavoratore dipendente il beneficio presuppone la residenza, da data anteriore al 13 dicembre 1990, in uno dei comuni individuati dalla disciplina emergenziale; non è sufficiente che la sede del datore di lavoro sia in quei comuni. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 27 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata prova dei versamenti non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso se l'istanza di rimborso contiene una quantificazione del credito e la questione riguarda piuttosto la valutazione del materiale probatorio.
artt. 18, 19, 22 e 27 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dall'Ufficio a sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo nel processo tributario.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Norma invocata dal contribuente quale base del diritto al rimborso agevolato per il sisma del 1990 in Sicilia.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato quale disposizione di attuazione/riconduzione del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma.
art. 3 ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057
"Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri..."
Per i lavoratori dipendenti rileva il requisito della residenza anteriore al 13 dicembre 1990 nei comuni individuati; la previsione alternativa per chi svolge attività industriale, commerciale, artigiana o agricola riguarda solo tali categorie e non i lavoratori dipendenti.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991, n. 288
Individua i comuni rilevanti ai fini dell'agevolazione; la Corte esclude che sia sufficiente la sola collocazione della sede del datore di lavoro in uno di essi.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Usato per la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità del ricorso per rimborso non può essere desunta solo dalla mancanza di alcuni elementi probatori se l'istanza contiene comunque la specifica indicazione e quantificazione della pretesa restitutoria; in tal caso la controversia investe il merito e l'onere della prova.
- Per i benefici fiscali connessi al sisma siciliano del 1990, il lavoratore dipendente deve dimostrare di essere residente, da data anteriore al 13 dicembre 1990, in uno dei comuni individuati dalla disciplina emergenziale; non è sufficiente il fatto che in tali comuni sia ubicata la sede del datore di lavoro.
- La disciplina agevolativa distingue tra soggetti residenti nei comuni colpiti e soggetti che ivi svolgono attività industriale, commerciale, artigiana o agricola: la seconda categoria non è estensibile in via analogica ai lavoratori dipendenti.
- Quando la questione di diritto è già consolidata e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere in camera di consiglio e, se possibile, cassare la sentenza impugnata decidendo direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
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