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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25214/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di liquidazione emessi in relazione a un atto di trasferimento immobiliare connesso alla costituzione o trasformazione societaria: uno relativo all’INVIM e uno relativo all’imposta di registro. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, escludendo le sanzioni relative all’INVIM e confermando nel resto gli avvisi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale, con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997 in relazione all’esclusione delle sanzioni INVIM. Le contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale, articolato in sette motivi nel testo iniziale, poi esaminati come sei motivi, contestando, relativamente all’avviso per l’imposta di registro, la motivazione per relationem dell’atto, l’indicazione degli imponibili e delle aliquote, la debenza delle sanzioni da parte delle eredi, l’assoggettamento della società all’INVIM, l’estraneità della società e delle eredi all’atto tassato e il calcolo degli interessi. Nel corso del giudizio le contribuenti hanno presentato istanze di definizione agevolata ai sensi della legge n. 130/2022. La definizione relativa all’avviso INVIM è stata ritenuta regolare e perfezionata; quella relativa all’avviso per l’imposta di registro è stata negata dall’Amministrazione per mancanza della soccombenza dell’Agenzia in almeno uno dei giudizi di merito. Le contribuenti hanno impugnato tale diniego, sostenendo che i due avvisi dovessero essere considerati nell’ambito di un’unica controversia, poiché connessi e trattati con un unico ricorso.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l’impugnazione del diniego di definizione agevolata e l’ha rigettata con riferimento all’avviso relativo all’imposta di registro. Ha affermato che, ai fini della definizione, rileva l’autonomia dei singoli atti impositivi e non l’unicità del procedimento nel quale siano stati impugnati congiuntamente; pertanto, la soccombenza dell’Amministrazione deve essere valutata per ciascun avviso. Quanto all’avviso INVIM, ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate, divenendo così cessata la materia del contendere anche relativamente alle censure incidentali riferite a tale avviso. In relazione all’avviso per l’imposta di registro, ha rigettato il primo motivo sul difetto di motivazione, ritenendo legittimo il richiamo per relationem ad atti conosciuti o agevolmente conoscibili dalle contribuenti, che avevano partecipato ai precedenti giudizi e conoscevano gli elementi della pretesa. Ha rigettato o dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi concernenti l’indicazione dei valori imponibili, delle aliquote, l’estraneità della società e il calcolo degli interessi. Ha invece accolto il motivo relativo alle sanzioni irrogate alle eredi dell’amministratore, affermando che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, l’obbligazione relativa alle sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale questione e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per la rideterminazione delle sanzioni e delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale dell’Agenzia relativo all’INVIM è stato assorbito dalla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia con riferimento alle sanzioni INVIM; la questione è stata definita mediante la successiva definizione agevolata, con estinzione del giudizio sul relativo avviso.

  • art. 8 d.lgs. n. 472/1997

    L’obbligazione relativa al pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie non si trasmette agli eredi; le sanzioni non possono quindi essere richieste alle eredi dell’amministratore per violazioni commesse dal de cuius.

  • art. 5 legge n. 130/2022

    La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione presuppone la soccombenza, totale o parziale, dell’Amministrazione nella controversia considerata.

  • art. 5, comma 8, legge n. 130/2022

    Per ciascuna controversia autonoma, identificata con quella relativa a ciascun atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda di definizione; il riferimento è quindi il singolo atto impositivo e non il procedimento unitariamente trattato.

  • art. 5, comma 11, legge n. 130/2022

    Consente l’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986

    indicazione degli estremi dell’atto da registrare o del fatto da denunciare e della somma da pagare

    Individua gli elementi necessari dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.

  • art. 52, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 131/1986

    È stato richiamato dalle contribuenti in relazione all’indicazione dei valori e degli elementi della liquidazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le relative censure.

  • art. 7 legge n. 212/2000

    Non impedisce la motivazione per relationem dell’atto impositivo quando l’atto richiamato sia conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente e la motivazione consenta l’esercizio del diritto di difesa.

  • art. 4 d.P.R. n. 643/1972

    È stato invocato in relazione all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’INVIM; la questione è stata resa improcedibile per cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale delle censure di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che il ricorso per cassazione possa trasformarsi in una rivalutazione del merito.

  • art. 1, comma 198, legge n. 197/2022

    In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, la controversia autonoma è quella relativa a ciascun atto impositivo impugnato. L’unicità del ricorso o del procedimento, anche quando gli atti siano soggettivamente e oggettivamente connessi, non elimina l’autonomia delle singole controversie né consente di cumulare la soccombenza relativa a un atto con quella relativa a un altro.
  • La motivazione per relationem di un avviso di liquidazione è legittima quando richiama un atto esterno conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente e gli elementi complessivi consentono di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa; non è indispensabile l’allegazione dell’atto richiamato se la sua conoscenza effettiva o presumibile è adeguatamente accertata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi probatori apprezzati dal giudice di merito è inammissibile o infondato, poiché il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito.
  • Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi del soggetto autore della violazione; le eredi non possono quindi essere condannate al pagamento delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal de cuius.
  • Quando la definizione agevolata perfezionata riguarda uno degli atti impositivi oggetto del giudizio, il processo deve essere dichiarato estinto limitatamente alle pretese e alle censure riferibili a quell’atto, con cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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