Cassazione Civile, Ordinanza n. 25214/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di liquidazione emessi in relazione a un atto di trasferimento immobiliare connesso alla costituzione o trasformazione societaria: uno relativo all’INVIM e uno relativo all’imposta di registro. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, escludendo le sanzioni relative all’INVIM e confermando nel resto gli avvisi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale, con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997 in relazione all’esclusione delle sanzioni INVIM. Le contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale, articolato in sette motivi nel testo iniziale, poi esaminati come sei motivi, contestando, relativamente all’avviso per l’imposta di registro, la motivazione per relationem dell’atto, l’indicazione degli imponibili e delle aliquote, la debenza delle sanzioni da parte delle eredi, l’assoggettamento della società all’INVIM, l’estraneità della società e delle eredi all’atto tassato e il calcolo degli interessi. Nel corso del giudizio le contribuenti hanno presentato istanze di definizione agevolata ai sensi della legge n. 130/2022. La definizione relativa all’avviso INVIM è stata ritenuta regolare e perfezionata; quella relativa all’avviso per l’imposta di registro è stata negata dall’Amministrazione per mancanza della soccombenza dell’Agenzia in almeno uno dei giudizi di merito. Le contribuenti hanno impugnato tale diniego, sostenendo che i due avvisi dovessero essere considerati nell’ambito di un’unica controversia, poiché connessi e trattati con un unico ricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l’impugnazione del diniego di definizione agevolata e l’ha rigettata con riferimento all’avviso relativo all’imposta di registro. Ha affermato che, ai fini della definizione, rileva l’autonomia dei singoli atti impositivi e non l’unicità del procedimento nel quale siano stati impugnati congiuntamente; pertanto, la soccombenza dell’Amministrazione deve essere valutata per ciascun avviso. Quanto all’avviso INVIM, ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate, divenendo così cessata la materia del contendere anche relativamente alle censure incidentali riferite a tale avviso. In relazione all’avviso per l’imposta di registro, ha rigettato il primo motivo sul difetto di motivazione, ritenendo legittimo il richiamo per relationem ad atti conosciuti o agevolmente conoscibili dalle contribuenti, che avevano partecipato ai precedenti giudizi e conoscevano gli elementi della pretesa. Ha rigettato o dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi concernenti l’indicazione dei valori imponibili, delle aliquote, l’estraneità della società e il calcolo degli interessi. Ha invece accolto il motivo relativo alle sanzioni irrogate alle eredi dell’amministratore, affermando che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, l’obbligazione relativa alle sanzioni amministrative tributarie non si trasmette agli eredi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale questione e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per la rideterminazione delle sanzioni e delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale dell’Agenzia relativo all’INVIM è stato assorbito dalla definizione agevolata.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia con riferimento alle sanzioni INVIM; la questione è stata definita mediante la successiva definizione agevolata, con estinzione del giudizio sul relativo avviso.
L’obbligazione relativa al pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie non si trasmette agli eredi; le sanzioni non possono quindi essere richieste alle eredi dell’amministratore per violazioni commesse dal de cuius.
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione presuppone la soccombenza, totale o parziale, dell’Amministrazione nella controversia considerata.
art. 5, comma 8, legge n. 130/2022
Per ciascuna controversia autonoma, identificata con quella relativa a ciascun atto impugnato, deve essere presentata una distinta domanda di definizione; il riferimento è quindi il singolo atto impositivo e non il procedimento unitariamente trattato.
art. 5, comma 11, legge n. 130/2022
Consente l’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986
indicazione degli estremi dell’atto da registrare o del fatto da denunciare e della somma da pagare
Individua gli elementi necessari dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.
art. 52, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 131/1986
È stato richiamato dalle contribuenti in relazione all’indicazione dei valori e degli elementi della liquidazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le relative censure.
Non impedisce la motivazione per relationem dell’atto impositivo quando l’atto richiamato sia conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente e la motivazione consenta l’esercizio del diritto di difesa.
È stato invocato in relazione all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’INVIM; la questione è stata resa improcedibile per cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale delle censure di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che il ricorso per cassazione possa trasformarsi in una rivalutazione del merito.
art. 1, comma 198, legge n. 197/2022
In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, la controversia autonoma è quella relativa a ciascun atto impositivo impugnato. L’unicità del ricorso o del procedimento, anche quando gli atti siano soggettivamente e oggettivamente connessi, non elimina l’autonomia delle singole controversie né consente di cumulare la soccombenza relativa a un atto con quella relativa a un altro.
- La motivazione per relationem di un avviso di liquidazione è legittima quando richiama un atto esterno conosciuto o agevolmente conoscibile dal contribuente e gli elementi complessivi consentono di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa; non è indispensabile l’allegazione dell’atto richiamato se la sua conoscenza effettiva o presumibile è adeguatamente accertata.
- Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi probatori apprezzati dal giudice di merito è inammissibile o infondato, poiché il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado di merito.
- Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi del soggetto autore della violazione; le eredi non possono quindi essere condannate al pagamento delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal de cuius.
- Quando la definizione agevolata perfezionata riguarda uno degli atti impositivi oggetto del giudizio, il processo deve essere dichiarato estinto limitatamente alle pretese e alle censure riferibili a quell’atto, con cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25199/2026 del 10/09/2026
- ordinanza_civile · 10 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25200/2026 del 10/09/2026
- ordinanza_civile · 10 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25201/2026 del 10/09/2026
- ordinanza_civile · 10 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25209/2026 del 10/09/2026
- ordinanza_civile · 10 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25213/2026 del 10/09/2026
- ordinanza_civile · 10 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25216/2026 del 10/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →