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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25216/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia traeva origine dall'opposizione proposta dalla debitrice a un decreto ingiuntivo con cui due avvocati avevano richiesto il pagamento dei compensi professionali per attività difensiva svolta in suo favore. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e revocato il decreto ingiuntivo. I due avvocati avevano impugnato la decisione con appello, anziché mediante regolamento di competenza. La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., ma aveva compensato le spese di lite, rilevando d'ufficio l'inammissibilità del gravame. Dopo la morte dell'opponente, i suoi eredi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tra loro connessi: violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'illegittima compensazione delle spese nonostante la soccombenza degli appellanti; nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa indicazione delle ragioni della compensazione; violazione delle medesime norme per non avere considerato che l'appellata aveva dovuto costituirsi per resistere a un'impugnazione palesemente inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi. Ha rilevato che, nella formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza è consentita per assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto non ricorrevano tali presupposti: l'errore nella scelta del mezzo di impugnazione non costituiva una ragione grave ed eccezionale, poiché l'art. 42 c.p.c. stabilisce chiaramente che contro i provvedimenti che decidono soltanto sulla competenza è esperibile il regolamento di competenza. Neppure il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità giustificava la compensazione, essendo compito del giudice verificare autonomamente la correttezza del mezzo di impugnazione. La formula riferita alle ragioni del contenzioso era inoltre meramente apparente e non consentiva il controllo sulla congruità della motivazione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando i due avvocati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 2.500, e del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.600, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi di euro 200 e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    unico mezzo di impugnazione dei provvedimenti che decidono solo sulla competenza

    Contro i provvedimenti che decidono esclusivamente sulla competenza è esperibile il regolamento di competenza; l'appello proposto in luogo di tale mezzo è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve essere condannata alle spese di lite, salvo i presupposti previsti dalla legge per la compensazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    compensazione totale o parziale delle spese in assenza di reciproca soccombenza soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti

    La compensazione richiede i presupposti normativi e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, anche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; l'errata scelta di un mezzo di impugnazione previsto da una disposizione chiara non integra tale presupposto.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La decisione deve contenere una motivazione effettiva e controllabile; il richiamo generico alle ragioni del contenzioso non giustifica la compensazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È deducibile in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, inclusi i criteri legali di regolazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È deducibile la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sulla motivazione e sulle spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quadro delle garanzie processuali di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quadro delle garanzie costituzionali del processo e della motivazione della decisione.

  • art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162

    Ha introdotto la formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis.

  • sentenza Corte costituzionale n. 77/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Quando una parte soccombente ha proposto un mezzo di impugnazione diverso da quello chiaramente previsto dalla legge, l'errore processuale non costituisce, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
  • Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'impugnazione non giustifica la compensazione delle spese, poiché il giudice deve verificare d'ufficio la correttezza del mezzo di impugnazione e tale attività non attenua la soccombenza della parte che ha scelto il mezzo errato.
  • La compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. richiede l'indicazione di ragioni concrete, specifiche e riconducibili ai presupposti normativi; formule generiche come il riferimento alle ragioni del contenzioso integrano motivazione apparente.
  • In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese è ammessa soltanto per assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare e rendere controllabili nella motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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