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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25199/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità dal 2004 al 2009. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il ricorso dei contribuenti. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, 63 del d.lgs. n. 546/1992 e 383 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non avesse rispettato il principio fissato dalla precedente pronuncia di cassazione e non avesse valutato il valore venale dei beni secondo l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione del diritto di difesa e degli artt. 61 e seguenti del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che, nonostante l'istanza di discussione orale notificata il 3 dicembre 2020 in conformità al provvedimento presidenziale sulle modalità di trattazione durante l'emergenza Covid-19, la Commissione regionale avesse deciso la causa sulla base degli atti senza disporre il collegamento da remoto, la trattazione scritta o il rinvio.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato, dichiarando assorbito il primo. In applicazione dell'art. 27 del d.l. n. 137/2020, a fronte dell'istanza della parte che insiste per la discussione, l'udienza avrebbe dovuto svolgersi mediante collegamento da remoto oppure, ove ciò non fosse possibile, mediante trattazione scritta con concessione dei termini per il deposito delle memorie, eventualmente previo rinvio a nuovo ruolo. Non era quindi consentito decidere la controversia senza alcuna forma di contraddittorio. Poiché non risultavano né il verbale né un provvedimento di concessione dei termini per la trattazione scritta, la Corte ha ritenuto che la causa fosse stata trattata in camera di consiglio o comunque allo stato degli atti, con nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    La disposizione è stata invocata dai contribuenti in relazione alla determinazione del valore venale dei beni ai fini ICI; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 63, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato con riferimento al giudizio di rinvio e all'obbligo del giudice di conformarsi ai principi stabiliti dalla Corte di cassazione; il motivo è rimasto assorbito.

  • artt. 383 e 384 c.p.c.

    Richiamati dai contribuenti in relazione agli effetti della cassazione con rinvio e ai limiti del giudizio di rinvio; il motivo è rimasto assorbito.

  • artt. 61 e seguenti, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati in tema di svolgimento del giudizio tributario e tutela del diritto di difesa.

  • art. 27, d.l. n. 137/2020

    Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario durante l'emergenza Covid-19

    In presenza di un'istanza di discussione, la controversia doveva essere trattata mediante collegamento da remoto o, se questo non era possibile, mediante trattazione scritta con concessione dei termini per memorie, eventualmente previo rinvio; la decisione immediata sulla base degli atti, senza tali modalità, viola il contraddittorio e determina la nullità della sentenza.

  • art. 33, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui la trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, in presenza di un'istanza di parte, integra una nullità processuale lesiva del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario emergenziale disciplinato dall'art. 27 del d.l. n. 137/2020, quando una parte insiste per la discussione con apposita istanza, il giudice non può decidere la causa semplicemente sulla base degli atti senza assicurare una modalità sostitutiva dell'udienza.
  • Se il collegamento da remoto non è possibile, la richiesta di discussione impone la trattazione scritta con concessione dei termini per il deposito delle memorie, oppure il rinvio a nuovo ruolo quando non sia possibile rispettare tali termini.
  • La trattazione scritta costituisce, secondo la disciplina emergenziale, modalità equivalente all'udienza di discussione, poiché garantisce alle parti la possibilità di interloquire mediante il deposito di memorie.
  • La decisione della controversia senza udienza, collegamento da remoto o trattazione scritta, nonostante una tempestiva istanza di discussione, viola il contraddittorio e il diritto di difesa e determina la nullità della sentenza.
  • La nullità derivante dall'omessa assicurazione del contraddittorio nella fase decisionale travolge la sentenza impugnata e comporta la cassazione con rinvio al giudice tributario in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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