Cassazione Civile, Ordinanza n. 37489/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (bookmaker)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società estera operante nella raccolta di scommesse un avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2010, ritenendola obbligata in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per suo conto. La società aveva contestato l'atto deducendo, tra l'altro, la mancata traduzione in lingua inglese, l'insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale del tributo, la violazione del diritto unionale, la contrarietà della disciplina al divieto di imposte sul volume d'affari e l'illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. In cassazione ha proposto sei motivi, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha accolto solo il sesto motivo, limitatamente al profilo sanzionatorio, rilevando che per l'annualità 2010 sussisteva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia senza concessione, con conseguente non applicabilità delle sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario solo in parte, cioè nella parte relativa alle sanzioni. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati; è stata inoltre esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la disciplina non discriminatoria verso gli operatori esteri.
Norme richiamate
La mancata pronuncia su specifiche censure non impedisce il rigetto quando la decisione impugnata implica un rigetto implicito delle questioni; il vizio non è decisivo se la pretesa è comunque infondata.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione anche in presenza di error in procedendo, in funzione nomofilattica ed economica del processo.
art. 267 TFUE
Non è necessario il rinvio pregiudiziale quando la questione unionale è già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
La censura sulla mancata traduzione dell'atto impositivo non è stata accolta perché la parte aveva comunque compreso e contrastato compiutamente la pretesa fiscale.
Il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce le scommesse, anche senza concessione; la norma va letta alla luce della disposizione interpretativa del 2010.
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010
La disposizione interpretativa chiarisce che è soggetto passivo anche chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, senza concessione; per i rapporti anteriori al 2011 la sua applicazione non consente l'applicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
art. 1, comma 66, lett. a), L. n. 220/2010
L'imposta è dovuta anche quando la raccolta avviene in assenza o inefficacia della concessione, compresa la raccolta a distanza.
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
Norma richiamata quale base del riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
art. 16 d.m. 10 marzo 2006, n. 111
Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014
L'imposta unica si applica su un imponibile forfetario collegato alla raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta.
art. 49 TFUE
La Corte non ha ravvisato una discriminazione verso i bookmaker esteri, perché l'imposta si applica indistintamente a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano.
art. 56 TFUE
Non emerge un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, secondo la Corte di giustizia richiamata dalla decisione.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La disciplina nazionale dell'imposta unica non è stata ritenuta contraria al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA.
Richiamato insieme alle norme sulle sanzioni per sostenere l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa.
art. 5, comma 1, L. n. 472/1997
Norma richiamata in tema di responsabilità sanzionatoria e colpevolezza.
art. 6, comma 2, L. n. 472/1997
In presenza di obiettiva incertezza normativa non sono irrogabili sanzioni amministrative; la Corte vi ha ricondotto il caso per l'anno 2010.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tributario.
art. 53 Cost.
La Corte costituzionale è richiamata per aver ritenuto che, dal 2011 in poi, la disciplina non viola il principio di capacità contributiva.
Massime di principio
- Nell'imposta unica sulle scommesse il presupposto impositivo è l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse, cioè la prestazione del servizio di gioco, non la sola giocata in sé.
- Il soggetto passivo può essere anche l'operatore estero privo di concessione che gestisca scommesse in Italia, direttamente o tramite intermediari, e la norma interpretativa del 2010 si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore per definire il regime sostanziale del tributo.
- Per il periodo anteriore al 2011, in materia sanzionatoria, la presenza di un quadro normativo oggettivamente incerto sulla soggettività passiva del bookmaker estero esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative.
- La mancata pronuncia su singole censure non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso se la soluzione adottata comporta un rigetto implicito delle questioni devolute e la pretesa è comunque infondata.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la compatibilità unionale della disciplina è già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e nazionale, specie in assenza di un effettivo profilo discriminatorio verso operatori stabiliti in altri Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →