Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2011 di una professionista iscritta ad albo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che l'iscrizione fosse esclusa perché il reddito professionale era inferiore a euro 5.000, soglia che il giudice di merito aveva considerato presupposto necessario dell'obbligo contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 e segg., della L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003, sostenendo che la soglia di euro 5.000 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale e non per l'attività libero-professionale abituale, per la quale l'obbligo di iscrizione dipende invece dal carattere abituale dell'attività e dal fatto che il reddito non sia già assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha rilevato che il giudice di merito ha errato nel ritenere la soglia di euro 5.000 presupposto costitutivo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, senza קודם accertare se l'attività fosse svolta in forma abituale oppure occasionale. La Corte ha ribadito che, per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligatorietà dell'iscrizione discende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività professionale non assoggettata a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la soglia reddituale rileva invece solo per il lavoro autonomo occasionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché compia l'accertamento di fatto sull'abitualità dell'attività e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato come norma processuale a fondamento della censura per violazione di legge.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.
art. 2, commi 26 e segg., L. 335/1995
richiamato dall'INPS come disciplina dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS tra le norme che regolano l'obbligo contributivo.
art. 21, comma 8, L. 247/2010
richiamato dall'INPS tra le norme poste a base del motivo di ricorso.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
la soglia di euro 5.000 è stata interpretata come rilevante per l'attività autonoma occasionale, non come requisito generale dell'obbligo di iscrizione del professionista abituale.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende dal superamento di una soglia reddituale minima, ma dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale e dall'assenza di assoggettamento a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia di euro 5.000 ha rilievo quale presupposto contributivo per il lavoro autonomo occasionale, ma è irrilevante quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
- L'accertamento dell'abitualità o occasionalità dell'attività è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e deve precedere qualsiasi valutazione sulla debenza dell'iscrizione alla Gestione separata.
- Elementi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività possono costituire indizi dell'abitualità, ma non hanno valore decisivo in sé; anche un reddito inferiore a euro 5.000 può essere un elemento indiziario, senza essere risolutivo.
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