Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2011 di una professionista iscritta ad albo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che l'iscrizione fosse esclusa perché il reddito professionale era inferiore a euro 5.000, soglia che il giudice di merito aveva considerato presupposto necessario dell'obbligo contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 e segg., della L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2010 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003, sostenendo che la soglia di euro 5.000 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale e non per l'attività libero-professionale abituale, per la quale l'obbligo di iscrizione dipende invece dal carattere abituale dell'attività e dal fatto che il reddito non sia già assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha rilevato che il giudice di merito ha errato nel ritenere la soglia di euro 5.000 presupposto costitutivo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, senza קודם accertare se l'attività fosse svolta in forma abituale oppure occasionale. La Corte ha ribadito che, per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligatorietà dell'iscrizione discende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività professionale non assoggettata a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la soglia reddituale rileva invece solo per il lavoro autonomo occasionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché compia l'accertamento di fatto sull'abitualità dell'attività e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende dal superamento di una soglia reddituale minima, ma dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale e dall'assenza di assoggettamento a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • La soglia di euro 5.000 ha rilievo quale presupposto contributivo per il lavoro autonomo occasionale, ma è irrilevante quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
  • L'accertamento dell'abitualità o occasionalità dell'attività è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e deve precedere qualsiasi valutazione sulla debenza dell'iscrizione alla Gestione separata.
  • Elementi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività possono costituire indizi dell'abitualità, ma non hanno valore decisivo in sé; anche un reddito inferiore a euro 5.000 può essere un elemento indiziario, senza essere risolutivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.