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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17143/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Lo studio polidiagnostico aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 53.071,65, qualificati come anticipazione del fatturato di dicembre 2005 per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento. L'ASL aveva proposto opposizione, respinta dal Tribunale, e poi appello, sostenendo che non bastasse il mero accreditamento provvisorio e che, comunque, fosse stato superato il tetto di spesa. La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'ASL, ritenendo insufficiente, ai fini della prova del diritto alla remunerazione, il solo accreditamento provvisorio, essendo necessario il provvedimento amministrativo di accreditamento e lo specifico contratto scritto con la ASL; ha inoltre ritenuto non dimostrata la proroga dei contratti in corso dalla delibera regionale invocata dalla struttura e ha considerato assorbite le ulteriori questioni sul tetto di spesa. In Cassazione la struttura ha articolato quattro motivi: 1) violazione della disciplina sull'accreditamento sanitario e delle regole su onere della prova, per avere la Corte d'appello ritenuto necessaria la prova del contratto e per avere valorizzato una pretesa eccezione nuova dell'ASL; 2) e 3) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e delle delibere regionali, per omessa considerazione della mancanza di prova del superamento della capacità operativa massima e del tetto di spesa, nonché della compensazione del credito; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, per mancata compensazione in ragione del preteso contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il punto decisivo non era la sola mancata stipula del contratto, ma l'assenza di prova del fondamento del diritto al pagamento, non essendo sufficiente il mero accreditamento provvisorio; ha ribadito che il passaggio al sistema dell'accreditamento non ha trasformato il rapporto con la PA in un rapporto diverso dalla sua natura sostanzialmente concessoria e che, per ottenere remunerazione, occorrono un provvedimento amministrativo di accreditamento e singoli rapporti contrattuali scritti, non essendo ammissibili accordi per facta concludentia. Quanto ai motivi su tetto di spesa e compensazione, li ha ritenuti inammissibili perché relativi a questioni assorbite e non esaminate in appello; tali questioni, secondo la Corte, non possono essere esaminate in cassazione, dovendo eventualmente essere riproposte al giudice di rinvio in caso di cassazione sul punto assorbente. Infine, ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulle spese, rilevando che la regolazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, non vi era stata violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'ASL; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non attinenti alla ratio decidendi o a questioni assorbite.

  • art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992

    disciplina l'accreditamento sanitario; il mero accreditamento provvisorio non basta, occorrendo il relativo titolo amministrativo e il contratto scritto per la remunerazione delle prestazioni.

  • art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992

    il passaggio al nuovo sistema di accreditamento non ha mutato la natura sostanzialmente concessoria del rapporto tra PA e struttura privata.

  • art. 6 L. 23 dicembre 1994, n. 724

    richiamato come integrazione della disciplina dell'accreditamento sanitario.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto corretto l'impianto della sentenza impugnata quanto alla necessità di provare il titolo del credito.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia e mal governo delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione.

  • artt. 3 e 118 disp. att. c.p.c.

    richiamati nel primo e quarto motivo; la Corte non ha ravvisato vizi rilevanti.

  • art. 1241 c.c.

    richiamato in tema di compensazione dei crediti, ma la questione è stata dichiarata assorbita/inammissibile.

  • art. 16 R.D. n. 2440 del 1923

    insieme all'art. 17, impone la forma scritta dei contratti con la PA a pena di nullità.

  • art. 17 R.D. n. 2440 del 1923

    insieme all'art. 16, esclude la validità di contratti con la PA conclusi per facta concludentia.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    invocato per le spese, ma la Corte ha ribadito l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella compensazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, senza ravvisato vizio rilevante.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha dato atto dei presupposti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'accreditamento sanitario, il mero accreditamento provvisorio non è sufficiente, da solo, a fondare il diritto alla remunerazione delle prestazioni: occorrono il provvedimento amministrativo di accreditamento e un contratto scritto con la struttura privata.
  • Il rapporto tra amministrazione sanitaria e struttura privata mantiene natura sostanzialmente concessoria; la prosecuzione dell'attività sanitaria non comporta automaticamente il sorgere del diritto al pagamento in assenza dei presupposti formali richiesti.
  • I contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta a pena di nullità; non sono validamente conclusi per facta concludentia.
  • In cassazione non sono esaminabili le questioni che il giudice di merito non ha deciso perché assorbite; la loro riproposizione è eventualmente rimessa al giudice di rinvio, se si apre il rinvio.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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