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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7988/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca ha chiesto la revocazione della sentenza n. 13175/2014 della Corte di Cassazione, sostenendo un errore di fatto: la sentenza avrebbe ritenuto che le somme erano state versate a seguito di un accertamento con adesione, mentre in realtà erano state versate a titolo di ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. n. 472/1997). La banca chiedeva il rimborso di €507.611,02 versati a titolo di sanzioni, ritenendo applicabile l'art. 24 della legge n. 342/2000 che consentiva agli intermediari di regolarizzare i periodi 1.7.1998-31.12.1999 versando solo imposte e interessi entro dicembre 2000.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il riferimento all'"accertamento con adesione" nella sentenza impugnata fosse un mero lapsus linguistico che non ha intaccato il nucleo motivazionale: la sentenza di Cassazione aveva deciso che la legge n. 342/2000 non poteva essere applicata alla banca poiché questa aveva già regolarizzato spontaneamente la propria posizione (versando imposte, interessi e sanzioni) prima dell'entrata in vigore della norma. Perciò non sussiste l'errore di fatto essenziale e decisivo richiesto dall'art. 395 c.p.c. Sono state liquidate le spese a carico della banca e disposta l'eventuale applicazione del contributo unificato supplementare previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 461/1997, art. 6

    Individua la disciplina sui redditi di natura finanziaria la cui prima applicazione ha generato incertezze interpretative che hanno originato gli errori nei versamenti.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 13, comma 1 (ravvedimento operoso)

    Prevede il ravvedimento operoso con pagamento di imposta, interessi e sanzioni ridotte; la banca ha utilizzato questo istituto per sanare gli adempimenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 342/2000.

  • legge n. 342/2000, art. 24

    "i sostituti d'imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al d.lgs. n. 461 del 1997, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale"

    Consente una regolarizzazione agevolata per chi non avesse ancora regolarizzato; la Corte ha interpretato la norma come non applicabile a chi aveva già spontaneamente regolarizzato (quindi privo di diritto al rimborso delle sanzioni versate tramite ravvedimento).

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Norma procedurale che disciplina l'istanza di rimborso presentata dall'interessato all'amministrazione finanziaria; la banca ha utilizzato questa procedura per chiedere la restituzione delle somme versate.

  • codice di procedura civile, art. 395, n. 4 (revocazione per errore di fatto)

    Stabilisce i presupposti per la revocazione per errore di fatto; la Corte ha applicato il criterio della "decisività ed essenzialità" dell'errore e ha ritenuto che l'ipotizzato errore fosse un mero lapsus non idoneo a determinare la revoca.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater

    Disposizioni sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello originario se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) richiede un errore essenziale e decisivo che, se non commesso, avrebbe determinato una decisione diversa; un mero lapsus linguistico nella motivazione non è sufficiente.
  • Una norma di 'regolarizzazione' approvata successivamente non si applica automaticamente a chi abbia già spontaneamente regolarizzato la propria posizione prima dell'entrata in vigore, salvo che la norma disponga espressamente diversamente.
  • Ravvedimento operoso e altri istituti (es. accertamento con adesione) sono rimedi distinti: la scelta e il momento in cui si regolarizza possono influire sull'idoneità a beneficiare di successivi provvedimenti normativi o rimborsi.
  • In caso di istanza di rimborso, è determinante provare non solo l'erroneità dell'operato amministrativo, ma anche la sussistenza oggettiva e temporale dei requisiti previsti dalla norma favorevole invocata.
  • Le controversie fiscali che coinvolgono novità normative richiedono attenzione alla temporalità degli atti: l'applicabilità retroattiva di norme agevolative è eccezionale e deve risultare espressa.

Testo integrale

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