Cassazione Civile, Ordinanza n. 07963/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da una contribuente per ottenere il 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, in base all'agevolazione prevista per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente aveva proposto ricorso, accolto in primo grado con riconoscimento del rimborso e degli interessi legali dal versamento dell'imposta; la CTR aveva confermato la decisione, precisando che gli interessi decorrevano dalla domanda di rimborso e che la disciplina sopravvenuta del 2017, limitativa al 50% dei rimborsi in caso di insufficienza delle risorse, rilevava solo nella fase esecutiva. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente/contraddittoria sulla decorrenza degli interessi; 2) violazione dei principi costituzionali di ragionevole durata e buon andamento per non aver applicato lo ius superveniens del 2017; 3) motivazione apparente/contraddittoria per asserito contrasto nella sentenza impugnata sul regime sopravvenuto; 4) violazione dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014 come modificato dall'art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017, sempre sul tema dell'applicabilità della nuova disciplina ai giudizi in corso. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché costruito in modo promiscuo, mescolando vizi tra loro incompatibili, e comunque carente di autosufficienza nella parte sull'omessa pronuncia; ha reputato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo e infondato il terzo, perché la motivazione della CTR era presente e intelligibile; ha rigettato anche il quarto motivo, confermando che lo ius superveniens del 2017 non incide sul giudizio di cognizione sul diritto al rimborso, ma solo sulla fase esecutiva/ottemperanza. La ricorrente è stata condannata alle spese; non si applica il raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
fondamento normativo dell'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF per i soggetti colpiti dal sisma Sicilia 1990.
la deduzione di omessa pronuncia presuppone che la questione sia stata ritualmente e specificamente proposta in appello e che tali termini siano riportati con precisione nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene richiamato quale parametro dei vizi processuali dedotti, ma il primo motivo è dichiarato inammissibile per commistione di censure e difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro usato per le doglianze di violazione di legge relative allo ius superveniens e alla disciplina degli interessi.
art. 111, comma 2, Cost.
invocato dall'Agenzia a sostegno del motivo sullo ius superveniens, ma ritenuto non violato dalla sentenza impugnata.
art. 97, comma 2, Cost.
invocato come parametro del buon andamento della pubblica amministrazione, senza che la censura sia accolta.
art. 1, comma 665, l. 190/2014
la Corte ribadisce che disciplina il rimborso dei soggetti colpiti dal sisma nei limiti delle risorse stanziate, ma non modifica il diritto sostanziale riconosciuto in cognizione.
art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017
lo ius superveniens limita al 50% i rimborsi in caso di eccedenza delle domande rispetto alle risorse, ma opera solo nella fase esecutiva/ottemperanza e non nei giudizi di cognizione pendenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, escludendo censure di insufficienza o contraddittorietà non riconducibili a motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito.
richiamato come norma introduttiva del raddoppio del contributo unificato, non applicabile nel caso concreto all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se cumula in modo indistinto censure eterogenee e incompatibili tra loro, come violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, senza una separata e chiara esposizione dei profili dedotti.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione specifica della domanda o eccezione proposta nel giudizio di merito, con trascrizione puntuale dei passaggi rilevanti degli atti e indicazione dell'atto processuale in cui essa è stata formulata; la Corte non può supplire con ricerche autonome negli atti.
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: non sono più deducibili insufficienza o semplice contraddittorietà della motivazione, essendo censurabile solo una motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o con contrasto irriducibile.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'ammontare dei rimborsi e ne condiziona l'erogazione alle risorse stanziate incide sulla fase esecutiva o di ottemperanza del diritto già accertato, non sul giudizio di cognizione volto a stabilire l'esistenza del diritto al rimborso.
- Quando la questione riguarda modalità e limiti di pagamento del rimborso già riconosciuto, essa deve essere fatta valere nella fase di esecuzione/ottemperanza, anche se il titolo del rimborso è una sentenza passata in giudicato.
- Se la motivazione del giudice di merito dà conto in modo intellegibile della ragione della decisione e si allinea a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, non può parlarsi di motivazione apparente solo perché la parte la ritenga errata o sintetica.
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