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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25679/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla giurisdizione, sul giudicato, sulla legittimazione passiva e sul litisconsorzio; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché fondato su un passaggio motivazionale non rinvenibile nella sentenza impugnata. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle resistenti.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un reclamo delle contribuenti avverso la pubblicazione all'albo pretorio del verbale di delimitazione del demanio marittimo e dal conseguente aggiornamento degli atti catastali. A seguito di una verifica straordinaria svolta per l'individuazione del confine tra proprietà privata e fascia demaniale marittima, una particella già intestata alle contribuenti era stata frazionata e inglobata in una nuova particella catastale. Le contribuenti avevano chiesto il ripristino della consistenza originaria del bene sulla cartografia catastale, sostenendo che la particella fosse privata; il giudice di merito aveva accolto il ricorso anche valorizzando precedenti sentenze civili che avevano riconosciuto la natura privata del terreno. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario, assumendo che la lite riguardasse l'accertamento della demanialità e quindi spettasse al giudice ordinario; 2) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza civile richiamata non fosse opponibile all'Agenzia perché rimasta estranea al relativo giudizio; 3) omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse fondato la decisione su un giudicato relativo ad altri soggetti e ad altro terreno; 4) nullità per difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia e asserita competenza della Regione Siciliana; 5) e 6) omessa valutazione e nullità del procedimento per mancata chiamata in causa dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e mancata integrazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 32 Codice della navigazione

    richiamato dall'Agenzia, ma la Corte chiarisce che non regola la controversia quando il thema decidendum riguarda la rettifica catastale e non l'accertamento della demanialità in sé.

  • art. 58 Regolamento Codice della navigazione

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla competenza amministrativa regionale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni..."

    attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sugli atti catastali e sulle operazioni di intestazione/delimitazione quando la domanda riguarda la variazione degli atti catastali, non l'accertamento in radice della proprietà.

  • art. 19, lett. f), d.lgs. n. 546/1992

    gli atti relativi alle operazioni catastali di cui all'art. 2, comma 2, sono impugnabili dinanzi al giudice tributario.

  • art. 2909 c.c.

    la Corte esclude la violazione del giudicato perché il precedente accertamento civile sulla proprietà, pur intervenuto tra altri soggetti, poteva essere considerato come elemento probatorio nel diverso giudizio catastale e l'Agenzia, non essendo titolare di un interesse dominicale, non era parte necessaria di quel giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per sostenere il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia, ma la Corte afferma che il provvedimento impugnato era dell'Ufficio catastale e che la Regione non era il soggetto legittimato passivo nel giudizio instaurato contro la variazione catastale.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    "Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo..."

    la Corte precisa che il litisconsorzio tributario richiede un atto impositivo unitario o una posizione inscindibilmente comune; nel caso concreto tale inscindibilità tra Agenzia e Regione non sussisteva.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in via comparativa per distinguere il litisconsorzio necessario processuale comune da quello tributario, che ha presupposti propri.

  • art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.

    base formale del motivo di ricorso sulla giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    base formale del motivo sulla violazione di legge e sul giudicato.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    base formale dei motivi sulla nullità della sentenza/procedimento e sul contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    base formale dei motivi sull'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude la fondatezza o l'ammissibilità secondo i casi.

Massime di principio

  • Le controversie catastali appartengono alla giurisdizione tributaria quando hanno ad oggetto la contestazione delle risultanze catastali e la richiesta di variazione degli atti catastali, poiché tali atti incidono direttamente sul rapporto censuario e sulla determinazione dei tributi.
  • Se la lite ha invece ad oggetto l'accertamento in radice della proprietà o della demanialità del bene, la giurisdizione spetta al giudice ordinario; se, però, il giudicato civile sulla proprietà viene utilizzato solo come presupposto probatorio per correggere la rappresentazione catastale, la controversia resta tributaria.
  • Il giudicato formatosi in un diverso giudizio sulla natura privata del bene può essere valorizzato nel giudizio catastale come elemento di prova e non necessariamente come vincolo di giudicato opponibile a soggetti rimasti estranei, quando questi non abbiano un interesse dominicale ma solo fiscale/censuario.
  • Nel processo tributario il litisconsorzio necessario sussiste solo quando l'atto impugnato o il rapporto tributario siano unitari e inscindibili tra più soggetti; non ricorre quando la domanda riguarda unicamente la regolarità della variazione catastale disposta da un solo ufficio.
  • La legittimazione passiva va individuata in relazione all'atto effettivamente impugnato: se si contesta un provvedimento dell'Ufficio catastale relativo all'aggiornamento della particella, non è necessario evocare altri enti pubblici privi di diretta titolarità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioProprietà
RamiProcesso civileTributiDiritti reali
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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